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Document 32001D0731

2001/731/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2001, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, relativamente alla Nuova Caledonia e alle isole Saint-Pierre e Miquelon (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3080]

GU L 274 del 17.10.2001, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/731/oj

32001D0731

2001/731/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2001, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, relativamente alla Nuova Caledonia e alle isole Saint-Pierre e Miquelon (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3080]

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 17/10/2001 pag. 0022 - 0027


Decisione della Commissione

del 16 ottobre 2001

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, relativamente alla Nuova Caledonia e alle isole Saint-Pierre e Miquelon

[notificata con il numero C(2001) 3080]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/117/CE della Commissione(4), stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne.

(2) È opportuno chiarire, a proposito dell'elenco dei paesi in relazione alle varie specie di animali vivi contemplate dalla decisione, che l'autorizzazione all'importazione è subordinata all'esistenza, per tali paesi e specie, di condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria armonizzate a livello comunitario, stabilite dalla normativa comunitaria secondo il disposto degli articoli 8 e 11 della direttiva 72/462/CEE. È pertanto necessario, a fini di trasparenza, che nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE siano menzionate come importazioni autorizzate unicamente le importazioni provenienti da quei paesi in cui sono state adottate norme armonizzate.

(3) A seguito di missioni veterinarie della Comunità, risulta che sia la Nuova Caledonia, sia le isole Saint-Pierre e Miquelon dispongono di servizi veterinari adeguatamente strutturati e organizzati.

(4) La Nuova Caledonia è indenne dall'afta epizootica e dalla peste bovina da dodici mesi. Durante gli ultimi dodici mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie e sono vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica.

(5) La Nuova Caledonia può essere inclusa nell'elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di animali selvatici, nonché negli elenchi relativi alle carni fresche di bovino e ai prodotti a base di carni bovine.

(6) I servizi veterinari di Saint-Pierre e Miquelon controllano adeguatamente la situazione sanitaria equina. In particolare, questo paese è indenne dalla peste equina e dall'encefalomielite equina venezuelana da oltre due anni, e da durina e morva da più di sei mesi.

(7) Le isole Saint-Pierre e Miquelon posono essere incluse nell'elenco relativo alle importazioni di equidi.

(8) In seguito all'adozione della decisione 2001/611/CE della Commissione, del 20 luglio 2001, che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda la regionalizzazione del Messico, che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne le importazioni di equidi dal Messico e che abroga le decisioni 95/392/CE e 96/486/CE(5), gli Stati membri possono nuovamente autorizzare le importazioni di talune categorie di equidi in provenienza da determinate zone del Messico. Tuttavia, nella decisione 79/542/CEE è stato omesso un riferimento alla regionalizzazione e al divieto di importazione di equidi da macello. Questo aspetto dovrebbe essere pertanto chiarito.

(9) Per i paesi che nell'elenco sono contrassegnati con i codici ISO utilizzati dalla normativa comunitaria per la nomenclatura dei paesi e dei territori ai fini del commercio estero, occorre precisare, ove del caso, il carattere provvisorio di tali codici.

(10) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 20 ottobre 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(4) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 38.

(5) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Le importazioni devono essere conformi alle norme vigenti in materia sanitaria e di polizia sanitaria.

PARTE 1

Animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne

>SPAZIO PER TABELLA>

R= bovini (compresi i bufali e i bisonti)

O/C= ovini/caprini

S= suini

E= equidi

BU= biungulati

X= autorizzati

O= non autorizzati

Osservazioni particolari:"

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