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Document 32001D0676
2001/676/EC: Commission Decision of 20 August 2001 amending Decision 95/453/EC laying down special conditions for the import of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods originating in the Republic of Korea (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2556)
2001/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2556]
2001/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2556]
GU L 236 del 5.9.2001, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
2001/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2556]
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 05/09/2001 pag. 0018 - 0018
Decisione della Commissione del 20 agosto 2001 recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2001) 2556] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/676/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L'articolo 1 della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/530/CE(4), stabilisce che il "Ministry of Maritime Affairs and Fisheries - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)" è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE. (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione coreana, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca non è più NFPIS, bensì "National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 95/453/CE. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 1 della decisione 95/453/CE è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 'National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)' è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35. (4) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 76.