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Document 32001D0676

    2001/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2556]

    GU L 236 del 5.9.2001, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/676/oj

    32001D0676

    2001/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2556]

    Gazzetta ufficiale n. L 236 del 05/09/2001 pag. 0018 - 0018


    Decisione della Commissione

    del 20 agosto 2001

    recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea

    [notificata con il numero C(2001) 2556]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/676/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1 della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/530/CE(4), stabilisce che il "Ministry of Maritime Affairs and Fisheries - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)" è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

    (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione coreana, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca non è più NFPIS, bensì "National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 95/453/CE.

    (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 1 della decisione 95/453/CE è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

    'National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)' è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35.

    (4) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 76.

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