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Document 32001D0675

2001/675/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2553]

GU L 236 del 5.9.2001, pp. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/675/oj

32001D0675

2001/675/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2553]

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 05/09/2001 pag. 0016 - 0017


Decisione della Commissione

del 20 agosto 2001

recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini

[notificata con il numero C(2001) 2553]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/20/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/255/CE(4), fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma.

(2) A seguito della decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra(5). Le isole Færøer si impegnano ad applicare le disposizioni della direttiva 91/492/CEE del Consiglio e le relative modalità d'applicazione fissate nelle pertinenti decisioni della Commissione. In forza delle disposizioni dell'accordo è necessario applicare ai molluschi bivalvi originari o provenienti dalle isole Færøer e importati nella Comunità le disposizioni della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(6). Le isole Færøer vanno pertanto depennate dall'elenco dei paesi e territori che figurano nell'allegato della decisione 97/20/CE.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46.

(4) GU L 91 del 31.3.2001, pag. 89.

(5) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24.

(6) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE:

AU AUSTRALIA

CL CILE

JM GIAMAICA (unicamente per i gasteropodi marini)

KR COREA DEL SUD

MA MAROCCO

PE PERÙ

TH THAILANDIA

TN TUNISIA

TR TURCHIA

VN REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio:

CA CANADA

GL GROENLANDIA

NZ NUOVA ZELANDA

US STATI UNITI D'AMERICA"

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