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Document 32001D0675
2001/675/EC: Commission Decision of 20 August 2001 amending Decision 97/20/EC establishing the list of third countries fulfilling the equivalence conditions for the production and placing on the market of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2553)
2001/675/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2553]
2001/675/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2553]
GU L 236 del 5.9.2001, pp. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766
2001/675/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2553]
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 05/09/2001 pag. 0016 - 0017
Decisione della Commissione del 20 agosto 2001 recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini [notificata con il numero C(2001) 2553] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/675/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) La decisione 97/20/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/255/CE(4), fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. (2) A seguito della decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra(5). Le isole Færøer si impegnano ad applicare le disposizioni della direttiva 91/492/CEE del Consiglio e le relative modalità d'applicazione fissate nelle pertinenti decisioni della Commissione. In forza delle disposizioni dell'accordo è necessario applicare ai molluschi bivalvi originari o provenienti dalle isole Færøer e importati nella Comunità le disposizioni della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(6). Le isole Færøer vanno pertanto depennate dall'elenco dei paesi e territori che figurano nell'allegato della decisione 97/20/CE. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. (4) GU L 91 del 31.3.2001, pag. 89. (5) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24. (6) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. ALLEGATO "ALLEGATO Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE: AU AUSTRALIA CL CILE JM GIAMAICA (unicamente per i gasteropodi marini) KR COREA DEL SUD MA MAROCCO PE PERÙ TH THAILANDIA TN TUNISIA TR TURCHIA VN REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio: CA CANADA GL GROENLANDIA NZ NUOVA ZELANDA US STATI UNITI D'AMERICA"