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Document 32001D0345

2001/345/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2001, che modifica la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1208]

GU L 122 del 3.5.2001, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/345/oj

32001D0345

2001/345/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2001, che modifica la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1208]

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 03/05/2001 pag. 0031 - 0032


Decisione della Commissione

del 2 maggio 2001

che modifica la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 1208]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/345/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio(4), del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(5), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f),

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale(6), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(7), in particolare l'articolo 3, punto A, paragrafo 7, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(8), modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE(9).

(2) La decisione 2001/172/CE vieta, fatta eccezione per le carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1o febbraio 2001, le spedizioni di carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari del Regno Unito e dei prodotti a base di carne ottenuti da tali carni, salvo previa applicazione di un determinato trattamento.

(3) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2001/304/CE(10) relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(4) I requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni sono stabiliti dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio(11).

(5) Per motivi di chiarezza risultano necessarie alcune modifiche di secondaria importanza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2001/304/CE della Commissione è modificato come segue:

1) Al punto 1, tra i termini "Regno Unito," e "trasformate" è inserito il termine "carni".

2) Sono aggiunti i punti 5 e 6 seguenti: "5) In deroga al punto 1, le carni fresche non originarie del Regno Unito e trattate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2001/172/CE della Commissione, possono recare il bollo sanitario di cui rispettivamente al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE e possono essere spedite dalla Gran Bretagna conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, punto 3, della decisione 2001/172/CE.

6) Le carni fresche di cui sopra ai punti da 1 a 5 comprendono le carni macinate e le preparazioni di carni, conformemente alla direttiva 94/65/CE del Consiglio che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69).

(5) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

(6) GU L 26 del 31.1.1997, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

(7) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

(8) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

(9) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75.

(10) GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

(11) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

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