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Document 32001D0106

2001/106/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2001, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 143]

GU L 39 del 9.2.2001, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2007; abrogato da 32007D0846

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/106(1)/oj

32001D0106

2001/106/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2001, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 143]

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 09/02/2001 pag. 0039 - 0042


Decisione della Commissione

del 24 gennaio 2001

che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione

[notificata con il numero C(2001) 143]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/106/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/25/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina(6), modificata da ultimo dalla decisione 1999/608/CE(7), del 10 settembre 1999, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(8), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE(9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) Gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri di raccolta riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.

(2) Gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.

(3) Gli scambi intracomunitari di embrioni ed ovuli di bovini sono autorizzati se sono stati raccolti, trattati e conservati da gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui operano.

(4) Ogni Stato membro deve inviare alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi dei centri di raccolta degli animali, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti nel suo territorio.

(5) È necessario armonizzare il modello di tali elenchi e le modalità di trasmissione degli stessi in modo da consentire un agevole accesso ad elenchi aggiornati in tutta la Comunità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli elenchi delle unità riportate nell'allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word 97 (o versione precedente), Excel 97 (o versione precedente) o pdf al seguente indirizzo: Inforvet@cec.eu.int.

Gli elenchi sono redatti rispettando i formati modello che figurano nell'allegato II.

La Commissione notifica agli Stati membri, nel quadro del comitato veterinario permanente, ogni modifica di formato o cambiamento di destinazione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

(3) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 1.

(4) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(6) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(7) GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20.

(8) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(9) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

ALLEGATO I

1. Centri di raccolta autorizzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 91/68/CEE.

2. Centri di raccolta dello sperma riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE.

3. Gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/556/CEE.

ALLEGATO II

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