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Document 32001D0078

    Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato politico e di sicurezza

    GU L 27 del 30.1.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/78(1)/oj

    32001D0078

    Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato politico e di sicurezza

    Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2001 pag. 0001 - 0003


    Decisione del Consiglio

    del 22 gennaio 2001

    che istituisce il comitato politico e di sicurezza

    (2001/78/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

    ricordando l'articolo 25 del trattato sull'Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo di Helsinki aveva convenuto, in linea di principio, di istituire un comitato politico e di sicurezza e, sulla base di tali conclusioni, la decisione 2000/143/PESC del Consiglio(1) ha istituito un comitato politico e di sicurezza ad interim.

    (2) Il Consiglio europeo riunitosi a Nizza il 7-11 dicembre 2000 ha raggiunto un accordo sull'istituzione del comitato politico e di sicurezza permanente e ne ha stabilito il ruolo, le modalità e le funzioni.

    (3) In osservanza degli orientamenti del Consiglio europeo di Nizza, il comitato dovrebbe essere messo in grado di avviare i suoi lavori.

    (4) Deve essere pienamente rispettato il principio della rappresentanza singola degli Stati membri dell'Unione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È istituito un comitato politico e di sicurezza (CPS) in seguito denominato "il comitato", in quanto formazione permanente del comitato di cui all'articolo 25 del trattato.

    Articolo 2

    Il ruolo, le modalità e le funzioni del comitato sono definiti nell'allegato, che riproduce l'allegato III della relazione della presidenza approvata al Consiglio europeo di Nizza.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) Decisione 2000/143/PESC del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il comitato politico e di sicurezza ad interim (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 1).

    ALLEGATO

    COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

    In base all'approccio adottato a Helsinki, il CPS è il fulcro della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) e della politica estera e di sicurezza comune (PESC): "Il CPS tratterà tutte le questioni relative alla PESC, compresa la PESD ...". Il CPS svolge un ruolo centrale nel definire e controllare la risposta dell'UE a una crisi, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Il CPS svolge tutti i compiti di cui all'articolo 25 del trattato sull'Unione europea (TUE). Può riunirsi a livello dei direttori politici.

    Il segretario generale/alto rappresentante per la PESC, dopo aver consultato la presidenza, può, fatto salvo l'articolo 18 del TUE, presiedere il CPS, segnatamente in caso di crisi.

    1. Il CPS dovrà in particolare:

    a) seguire la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, contribuire a definire le politiche formulando "pareri" per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa, e sorvegliare l'attuazione delle politiche concordate, sempre fatti salvi l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea e le competenze della presidenza e della Commissione;

    b) esaminare, nell'ambito delle sue competenze, i progetti di conclusioni del CAG;

    c) fornire agli altri comitati orientamenti sulle materie che rientrano nella PESC;

    d) essere un interlocutore privilegiato del segretario generale/alto rappresentante e dei rappresentanti speciali;

    e) fornire orientamenti al comitato militare, che gli offre consulenze e raccomandazioni. Il presidente del comitato militare (EUMC), che funge da interfaccia con lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS), partecipa, se del caso, alle riunioni del CPS;

    f) ricevere informazioni, raccomandazioni e consulenze dal comitato sugli aspetti civili della gestione delle crisi e fornire a quest'ultimo orientamenti sulle materie di competenza della PESC;

    g) coordinare, controllare e sorvegliare i lavori svolti nel settore della PESC dai vari gruppi di lavoro, cui potrà fornire orientamenti e di cui dovrà esaminare le relazioni;

    h) svolgere il dialogo politico al suo livello e nelle forme previste dal trattato;

    i) essere l'organo privilegiato di dialogo sulla PESD con i 15 e i 6 nonché con la NATO, secondo le modalità stabilite nei documenti pertinenti;

    j) assumersi, sotto l'autorità del Consiglio, la responsabilità della direzione politica dello sviluppo delle capacità militari, tenendo conto della natura delle crisi cui l'Unione intende reagire. Nell'ambito dello sviluppo delle capacità militari, il CPS disporrà della consulenza del comitato militare assistito dallo Stato maggiore dell'Unione europea.

    2. In periodo di crisi, inoltre, il CPS è l'organo del Consiglio che tratta le situazioni di crisi ed esamina tutte le opzioni praticabili per la risposta dell'Unione, nel quadro istituzionale unico e fatte salve le procedure decisionali e di applicazione proprie di ciascun pilastro. Pertanto il Consiglio, i cui lavori sono predisposti dal Coreper, e la Commissione sono gli unici competenti, ciascuno nella sfera delle sue competenze e secondo le procedure stabilite dai trattati, a adottare decisioni giuridicamente vincolanti. La Commissione esercita le sue competenze, compreso il potere di iniziativa, ai sensi dei trattati. Il Coreper svolge il ruolo affidatogli dall'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio. A tale effetto il CPS lo interpella in tempo utile.

    In situazione di crisi è particolarmente necessario uno stretto coordinamento tra detti organi, che sarà effettuato mediante:

    a) la partecipazione del presidente del CPS alle riunioni del Coreper se del caso;

    b) il ruolo svolto dai consiglieri per le relazioni esterne, incaricati di mantenere un coordinamento efficiente e permanente tra i lavori della PESC e quelli effettuati in altri pilastri (allegato delle conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 1992).

    Per predisporre la risposta dell'UE alle crisi, spetta al CPS proporre al Consiglio gli obiettivi politici che l'Unione deve perseguire, nonché raccomandare un insieme coerente di opzioni intese a contribuire alla soluzione della crisi. Esso può elaborare, in particolare, una consulenza per raccomandare al Consiglio di adottare un'azione comune. Fatto salvo il ruolo della Commissione, esso sorveglia l'attuazione delle misure decise e ne valuta gli effetti. La Commissione informa il CPS delle misure che ha adottato o intende adottare. Gli Stati membri informano il CPS delle misure che hanno adottato o che intendono adottare a livello nazionale.

    Il CPS assicura il controllo politico e la direzione strategica della risposta militare dell'UE alla crisi. A tal fine valuta in particolare, in base alle consulenze e alle raccomandazioni del comitato militare, le componenti fondamentali (opzioni militari strategiche, tra cui gerarchia, concetto operativo, piano operativo) da presentare al Consiglio.

    Il CPS svolge un ruolo importante nell'intensificarsi delle consultazioni, segnatamente con la NATO e i paesi terzi interessati.

    Il segretario generale/alto rappresentante indirizza le attività della cellula di crisi in base ai lavori del CPS. Questa sostiene il CPS e gli fornisce le informazioni in condizioni adeguate alla gestione delle crisi.

    Per consentire al CPS di assicurare pienamente "il controllo politico e la direzione strategica" di un'operazione militare di gestione delle crisi, saranno adottate le seguenti disposizioni:

    a) in previsione dell'avvio di un'operazione, il CPS rivolge al Consiglio una raccomandazione, in base alle consulenze del Comitato militare, secondo le procedure consuete di preparazione del Consiglio. Il Consiglio decide su questa base di avviare l'operazione nell'ambito di un'azione comune;

    b) l'azione comune stabilisce, in particolare, ai sensi degli articoli 18 e 26 del TUE, il ruolo del segretario generale/alto rappresentante nell'attuazione delle misure che rientrano nel "controllo politico e nella direzione strategica" assicurati dal CPS. Per dette misure il segretario generale/alto rappresentante agisce su parere conforme del CPS. Qualora fosse ritenuta necessaria una nuova decisione del Consiglio, si potrebbe ricorrere alla procedura scritta semplificata (articolo 12, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio);

    c) durante l'operazione si dovrà rendere conto al Consiglio mediante relazioni del CPS presentate dal segretario generale/alto rappresentante quale presidente del comitato stesso.

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