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Document 32001D0029
2001/29/EC: Commission Decision of 27 December 2000 concerning a specific financial contribution by the Community relating to the surveillance programme of campylobacter in broilers presented by Sweden (notified under document number C(2000) 4154)
2001/29/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del Campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia [notificata con il numero C(2000) 4154]
2001/29/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del Campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia [notificata con il numero C(2000) 4154]
GU L 6 del 11.1.2001, p. 22–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2001/29/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del Campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia [notificata con il numero C(2000) 4154]
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/2001 pag. 0022 - 0024
Decisione della Commissione del 27 dicembre 2000 relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del Campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia [notificata con il numero C(2000) 4154] (Il testo in lingua svedese è l'unico facente fede) (2001/29/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulle spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul finanziamento della politica agricola comune(2) e in particolare gli articoli 19 e 20, considerando quanto segue: (1) La protezione della salute umana delle malattie e infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è della massima importanza. (2) La Comunità rivede attualmente la propria politica di controllo e prevenzione delle zoonosi. (3) In tale contesto, il comitato scientifico per le misure veterinarie relative alla sanità pubblica è stato richiesto di un parere in merito alla base delle politiche di controllo delle zoonosi, in cui si tenga particolarmente conto della valutazione dei rischi connessi alle malattie zoonotiche all'origine di importanti problemi di salute umana. (4) Nelle conclusioni del suo parere del 12 aprile 2000, il comitato scientifico per le misure veterinarie relative alla sanità pubblica ha identificato nella Salmonella e nel Campylobacter le zoonosi attualmente più importanti trasmesse dagli alimenti, se ci si riferisce al numero di casi umani segnalati. (5) Si riconosce che esiste un certo numero di lacune nella conoscenza dell'epidemiologia del Campylobacter in quanto zoonosi trasmessa dagli alimenti, ed il parere citato sostiene in particolare la necessità di documentare l'efficienza di strette barriere igieniche a livello delle aziende avicole e dichiara che occorre sottoporre ad ulteriore esame l'efficienza delle procedure volte a ridurre la prevalenza del Campylobacter in dette aziende. (6) Un programma di sorveglianza dai broiler gestito dall'associazione svedese dell'industria della carne avicola ha avuto inizio nel 1991. Il programma di sorveglianza, che comprendeva un campionamento di gruppi di broiler nei macelli e provvedimenti volontari nelle aziende, ha avuto un qualche successo in sede di riduzione della prevalenza del Campylobacter nei gruppi di di broiler da macello. (7) Il 31 maggio 2000, le autorità svedesi hanno presentato un programma nazionale di sorveglianza del Campylobacter nei broiler, come pure un programma riveduto il 13 ottobre 2000, al fine di valutare la prevalenza di riferimento nella produzione primaria e nella catena alimentare e rafforzare progressivamente l'attuazione di provvedimenti igienici intesi a ridurre la prevalenza a livello aziendale e quindi lungo la catena alimentare. (8) Il programma può fornire informazioni scientifiche e tecniche potenzialmente utili all'elaborazione di una legislazione veterinaria comunitaria. (9) Data l'importanza del Campylobacter in quanto zoonosi, è opportuno fornire un'assistenza finanziaria per coprire taluni costi sostenuti dalla Svezia. (10) L'assistenza finanziaria fornita consisterà in un massimo di 120000 EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2001. (11) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, provvedimenti veterinari e relativi alla salute delle piante predisposti in base alla normativa comunitaria sono finanziati dalla Sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999. (12) Un contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti. (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il programma di sorveglianza del Campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia è approvato per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o luglio 2001. 2. L'assistenza finanziaria della Comunità al programma di cui al paragrafo 1 è pari al 50 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Svezia per le prove di laboratorio, fino a 161 SEK per prova e fino ad un massimo di 120000 EUR. Articolo 2 L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è concessa alla Svezia a condizione di: a) mettere in vigore entro il 1o luglio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma; b) presentare un rapporto alla Commissione ogni tre mesi sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute. Il rapporto è conforme al modello che figura nell'allegato; c) presentare un rapporto finale entro e non oltre il 31 marzo 2002 sull'attuazione tecnica del programma, corredato di prove delle spese sostenute e dei risultati ottenuti nel corso del periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2001; d) attuare efficacemente il programma; e a condizione che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità. Articolo 3 La Svezia è destinataria della presente decisione. La decisione entra in vigore il 1o gennaio 2001. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2001006IT.002402.EPS">