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Document 32001D0027

2001/27/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda le importazioni di equidi dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4145]

GU L 6 del 11.1.2001, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0211

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/27(1)/oj

32001D0027

2001/27/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda le importazioni di equidi dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4145]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/2001 pag. 0020 - 0020


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2000

che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda le importazioni di equidi dal Brasile

[notificata con il numero C(2000) 4145]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla legislazione comunitaria, gli Stati membri sono autorizzati ad importare equidi dai paesi terzi, o da parti di essi nel caso di una regionalizzazione ufficiale del loro territorio, che siano stati indenni da morva nei sei mesi precedenti l'esportazione.

(2) La decisione 92/160/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/508/CE(3), stabilisce la regionalizzazione di taluni paesi terzi per le importazioni di equidi.

(3) Per quanto riguarda le importazioni di equidi dal Brasile, la decisione 92/160/CEE è stata modificata dalle decisioni 2000/163/CE(4) e 2000/508/CE in seguito a denunce di casi di morva negli equidi negli stati brasiliani di Pernambuco e Alagoas, da un lato, e Sergipe e Ceará, dall'altro.

(4) Il Brasile ha denunciato nuovi casi clinici di morva in cavalli da lavoro indigeni in taluni distretti degli stati di Maranhão e Piaui nella regione nordorientale del paese. In undici stati, soprattutto nel nord-est del Brasile, è in corso un'indagine sierologica per valutare l'evoluzione della malattia.

(5) È pertanto opportuno adattare la regionalizzazione alla situazione della malattia nel paese considerato, tenendo conto dell'indagine in corso.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I termini "Maranhão", "Piaui", "Rio Grande do Norte", "Paraiba", "Bahia" e "Tocantins" sono soppressi nell'elenco degli stati del Brasile che figura nell'allegato della decisione 92/160/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.

(3) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 44.

(4) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 46.

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