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Document 32001D0002

2001/2/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4147]

GU L 1 del 4.1.2001, pp. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2(1)/oj

32001D0002

2001/2/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4147]

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 04/01/2001 pag. 0021 - 0022


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2000

recante modifica della decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili

[notificata con il numero C(2000) 4147]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/2/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2) ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(4) ed in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/418/CE della Commissione che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE(5), prevede la rimozione e la distruzione dei materiali specifici a rischio elencati nell'allegato I a partire dal 1o ottobre 2000. Tale decisione vieta inoltre l'impiego di determinate ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente, nonché l'impiego di determinate tecniche di macellazione per bovini, ovini e caprini la cui carne è destinata al consumo da parte degli esseri umani e degli animali. Impone inoltre restrizioni sull'importazione di materiali specifici a rischio e su determinati prodotti di origine animale contenenti o derivati da tali materiali. Propone da ultimo un riesame regolare delle disposizioni a seguito di nuove prove scientifiche.

(2) Alla luce dei recenti sviluppi nel caso dell'ESB nella Comunità, il Consiglio ha invitato la Commissione a chiedere al comitato direttivo scientifico (CDS) di valutare i provvedimenti di salvaguardia unilaterali e temporanei assunti da alcuni Stati membri ed a prendere, di conseguenza, le misure ritenute adeguate.

(3) In data 28 novembre 2000 il CDS ha adottato un parere scientifico su svariati argomenti riguardanti l'ESB. Tale parere riguardava in particolare le questioni relative a materiali specifici a rischio aggiuntivi. Alla luce di nuove informazioni secondo le quali i budelli preparati per salumi potrebbero contener tipi di cellule potenzialmente contagiose, il comitato ha concluso che dovranno essere rimossi l'intero intestino dei bovini di tutte le età ed i prodotti da esso derivati.

(4) I provvedimenti contemplati nella presente decisione sono presi in ossequio al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/418/CE è modificata come segue:

1) Il punto 1 dell'allegato I è sostituito da quanto segue:

"1. a) I tessuti che seguono saranno designati come materiale specifico a rischio in tutti gli Stati membri e nelle loro regioni:

i) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi e gli intestini dal duodeno al retto dei bovini di qualsiasi età;

ii) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, e la milza di ovini e caprini di qualsiasi età.

b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato al punto 1, lettera a), nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed in Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre, saranno designati come materiale specifico a rischio i seguenti tessuti:

i) l'intera testa, ad eccezione della lingua, compresi cervello, occhi, gangli trigemini e tonsille; il timo; la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 6 mesi;

ii) la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, dei bovini di età superiore ai 30 mesi."

2) Nell'allegato II, il punto e) che segue è aggiunto all'elenco di prodotti soggetti a restrizioni all'importazione nella Comunità in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1:

"e) 'bovini, intestini' come definiti all'articolo 2, lettera b), punto v), della direttiva 77/99/CEE."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(4) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(5) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76.

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