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Document 32000R2796
Commission Regulation (EC) No 2796/2000 of 20 December 2000 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
Regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
GU L 324 del 21.12.2000, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2006; abrog. impl. da 32006R0510
Regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 21/12/2000 pag. 0026 - 0026
Regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione del 20 dicembre 2000 recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Al fine di rispondere alle aspettative di taluni produttori agricoli per i quali i fiori e le piante ornamentali costituiscono una delle principali fonti di reddito, è opportuno inserire tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92. Infatti, trattandosi di prodotti agricoli, non è escluso che i produttori in questione potrebbero presentare una domanda di registrazione per detti prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, tenuto conto dell'importanza che essi rivestono in talune zone geografiche. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 è inserito il seguente prodotto: "- Fiori e piante ornamentali". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.