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Document 32000R2765
Council Regulation (EC) No 2765/2000 of 14 December 2000 amending Regulation (EC) No 2742/1999 fixing for 2000 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where limitations in catch are required
Regolamento (CE) n. 2765/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Regolamento (CE) n. 2765/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
GU L 321 del 19.12.2000, p. 5–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Regolamento (CE) n. 2765/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 19/12/2000 pag. 0005 - 0007
Regolamento (CE) n. 2765/2000 del Consiglio del 14 dicembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico la Repubblica di Polonia ha trasferito 20000 tonnellate di aringa del Mar Baltico alla Comunità. (2) E' intervenuto un accordo tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e la Repubblica di Polonia che prevede il trasferimento di 2500 tonnellate di spratto del Mar Baltico alla Svezia. (3) Nell'ambito dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana(2) è previsto il trasferimento di 4000 tonnellate di spratto alla Comunità. (4) Nell'ambito delle consultazioni bilaterali sui diritti reciproci di pesca per il 2000 tra la Comunità e la Federazione russa, le quote comunitarie di spratto e di merluzzo bianco del Baltico sono state modificate. (5) Il regolamento (CE) n. 2742/1999(3) dovrebbe essere modificato di conseguenza. (6) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità, è importante che le zone di pesca vengano aperte anteriormente al 31 dicembre 2000. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto 1.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue: 1) All'articolo 3, paragrafo 3, la voce ">SPAZIO PER TABELLA>" è sostituita dalla voce ">SPAZIO PER TABELLA>". 2) Le voci che figurano nell'allegato sostituiscono le corrispondenti voci dell'allegato IA. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). (2) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 7. (3) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2517/2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag.3). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: >SPAZIO PER TABELLA>