EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2427

Regolamento (CE) n. 2427/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

GU L 279 del 1.11.2000, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2427/oj

32000R2427

Regolamento (CE) n. 2427/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 01/11/2000 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 2427/2000 della Commissione

del 31 ottobre 2000

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo di intesa tra Comunità europea e Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994(3) (il protocollo di intesa) prevede che siano considerate favorevolmente le richieste di cosiddetta "flessibilità straordinaria" presentate dal Pakistan.

(2) La Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta il 6 settembre 2000.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È ausplicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiare il più rapidamente possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 24.

(3) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Top