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Document 32000R1900
Commission Regulation (EC) No 1900/2000 of 7 September 2000 amending Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of premium schemes in the beef and veal sector
Regolamento (CE) n. 1900/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine
Regolamento (CE) n. 1900/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine
GU L 228 del 8.9.2000, p. 25–27
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
Regolamento (CE) n. 1900/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 08/09/2000 pag. 0025 - 0027
Regolamento (CE) n. 1900/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 20 e l'articolo 50, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) Nel quadro del pagamento per l'estensivizzazione previsto all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1042/2000(3), il coefficiente di densità dell'azienda è calcolato in base al numero di bovini maschi, di vacche e di giovenche presenti nell'azienda nel corso dell'anno civile considerato. In caso di epizoozie, nessun animale può lasciare l'unità di produzione a seguito di una decisione delle autorità veterinarie competenti che vieti ogni movimento fuori dell'unità di produzione, tranne per la macellazione. Questi animali rientrano nel calcolo del coefficiente di densità dell'azienda e per tale motivo il produttore può vedersi escluso dal pagamento per l'estensivizzazione. Al fine di non penalizzare il produttore diligente per fatti indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo del coefficiente di densità è opportuno applicare, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi, un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in considerazione, aumentato del termine necessario per lo smercio degli animali, a condizione che il produttore adempia ad alcuni obblighi e che non sia messo in pericolo il principio dell'estensivizzazione. (2) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(4), modificato dal regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione(5), e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(7), citano il termine "disponibile" per riferirsi al quantitativo di riferimento individuale di latte. Per contro, l'articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 2342/1999 utilizza il termine "assegnato" riferendosi allo stesso criterio. A fini di chiarezza giuridica occorre utilizzare sempre il medesimo termine ove ci si riferisca allo stesso criterio. È quindi opportuno risolvere questo problema di ordine redazionale, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi. (3) Nel quadro del premio alla macellazione, il termine massimo di sei mesi per la presentazione della domanda di aiuto "animali" prevista all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 risulta insufficiente a causa delle difficoltà di gestione della misura nel suo primo anno d'applicazione, connesse in particolare al funzionamento effettivo della base di dati automatizzata. Per gli animali macellati o esportati nei primi mesi del 2000 occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a prorogare questo termine, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi, e prevedere una data limite per tale proroga. (4) Per il premio speciale, il premio alla vacca nutrice e il premio alla macellazione, l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 2342/1999 prevede la possibilità di versare al produttore un anticipo di una certa percentuale dell'importo dell'aiuto. Questa possibilità non è prevista per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per facilitare la corretta gestione amministrativa del versamento di questi importi, occorre permettere agli Stati membri di versare un anticipo massimo sui pagamenti supplementari. (5) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2342/1999 fissa la norma applicabile per la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi e del pagamento per l'estensivizzazione. Per ragioni di chiarezza e di coerenza nell'imputazione in bilancio occorre applicare questa norma anche ai pagamenti supplementari. (6) Il numero di vacche da latte ammissibili al pagamento per l'estensivizzazione a favore dei produttori le cui aziende sono situate in zone di montagna, previsto all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è fissato dall'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2342/1999. Ai sensi di tale articolo, questo numero corrisponde al numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione. I produttori stabiliti nelle zone di montagna che detengono al tempo stesso vacche da latte ammissibili al pagamento per l'estensivizzazione e animali ammissibili ad altri pagamenti diretti rischiano di doversi riferire a due date diverse per determinare il quantitativo di riferimento individuale di latte. In questo caso, occorre prevedere misure particolari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1254/1999, in modo da semplificare l'applicazione del regime da parte di questi produttori e la sua gestione amministrativa. È opportuno autorizzare gli Stati membri interessati, come già prevede l'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999 in altri casi, a prendere in considerazione il 1o aprile come data di riferimento per il numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato al produttore. Questa misura si applica dall'anno 2001 alla fine dell'anno 2004, data dell'applicazione effettiva dei pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue: 1) All'articolo 32: 1) al paragrafo 8, lettera a), il termine "assegnato" è sostituito dal termine "disponibile"; 2) è aggiunto il seguente paragrafo 11: "11. Qualora a seguito di una decisione delle autorità veterinarie competenti nessun animale possa lasciare l'unità di produzione, salvo per essere macellato, per l'applicazione del presente articolo il numero di UBA constatato nell'azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8. Questa misura è limitata al periodo durante il quale si applica la decisione suddetta, aumentato di 20 giorni, e a condizione che il produttore abbia notificato per iscritto all'autorità competente, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla decisione, la presenza degli animali interessati e abbia preso tutte le misure necessarie per prevenire e/o limitare i l'insorgenza dell'epizoozia." 2) All'articolo 35, paragrafo 1, alla fine del secondo comma è aggiunto il testo seguente:"Per l'anno 2000, lo Stato membro può decidere, per gli animali macellati o esportati nel corso del primo trimestre, che il periodo fissato per la presentazione della domanda di aiuto sia prorogato fino al 30 settembre 2000 al massimo." 3) All'articolo 41: 1) al paragrafo 1, è inserito il terzo comma seguente:"Inoltre, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, lo Stato membro può decidere di versare al produttore un anticipo pari al massimo al 60 % dell'importo dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999."; 2) al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:"L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio o è concesso il pagamento supplementare."; 3) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il versamento definitivo del premio o del pagamento supplementare verte su un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio o il pagamento supplementare cui il produttore ha diritto." 4) Il testo dell'articolo 43 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 43 Conversione in moneta nazionale La conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l'estensivizzazione e dei pagamenti supplementari è effettuata in base alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno d'imputazione determinato conformemente all'articolo 42." 5) All'articolo 44 bis: 1) la parte di frase "e all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a)" è sostituita dal testo seguente:"all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 32, paragrafo 8, lettera a)"; 2) è inserito il terzo trattino seguente: "- il numero di vacche da latte ai fini della concessione del pagamento per l'estensivizzazione per le vacche da latte detenute in aziende situate in zone di montagna." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia: - i punti 1 e 2 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2000; tuttavia per quanto riguarda l'obbligo di notifica di cui al punto 1, sub 2, nei casi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il termine di dieci giorni decorre dalla data dell'entrata in vigore suddetta, - il punto 5 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. (3) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 4. (4) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. (5) GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4. (6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (7) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.