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Document 32000R1340

    Regolamento (CE) n. 1340/2000 della Commissione, del 26 giugno 2000, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali

    GU L 154 del 27.6.2000, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1340/oj

    32000R1340

    Regolamento (CE) n. 1340/2000 della Commissione, del 26 giugno 2000, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 27/06/2000 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 1340/2000 della Commissione

    del 26 giugno 2000

    che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) In applicazione dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 1601/92 è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali per la campagna 2000/2001.

    (2) I bilanci di approvvigionamento sono fissati in base al fabbisogno documentato, a seconda dei casi del consumo o dell'industria di trasformazione, secondo i dati comunicati dalle autorità nazionali competenti.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 2000/2001, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali, che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

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