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Document 32000R0298

    Regolamento (CE) n. 298/2000 della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 34 del 9.2.2000, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/298/oj

    32000R0298

    Regolamento (CE) n. 298/2000 della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/2000 pag. 0016 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 298/2000 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2000

    che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), e in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999(4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

    (2) Occorre limitare la durata di validità dei titoli di esportazione di mele verso lo Sri Lanka, analogamente a quanto avviene per altre destinazioni.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96 i termini "Costa Rica e Giappone" sono sostituiti dai termini "Costa Rica, Giappone e Sri Lanka".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l' 8 febbraio 2000.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (3) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

    (4) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

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