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Document 32000R0103
Council Regulation (EC) No 103/2000 of 29 November 1999 on the conclusion of the Protocol defining, for the period from 3 May 1999 to 2 May 2000, the fishing opportunities and the financial compensation provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Government of the People's Republic of Angola on fishing off Angola
Regolamento (CE) n. 103/2000 del Consiglio, del 29 novembre 1999, relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola
Regolamento (CE) n. 103/2000 del Consiglio, del 29 novembre 1999, relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola
GU L 17 del 21.1.2000, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2000
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/103/oj
Regolamento (CE) n. 103/2000 del Consiglio, del 29 novembre 1999, relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/2000 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 103/2000 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1999 relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in collegamento con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue: (1) in base all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola(2), le parti contraenti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo accluso a detto accordo; (2) in seguito a questi negoziati il 2 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000; (3) è nell'interesse della Comunità approvare detto protocollo, (4) occorre peraltro fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: - natanti adibiti alla pesca di gamberetti: 6550 tonnellate di stazza lorda (TSL), al mese, media annua, Spagna, 22 pescherecci; - pescherecci a strascico per la pesca demersale: 2000 TSL, al mese, media annua, Spagna; - palangari di fondo, reti da posta a pali: 1750 TSL, al mese, media annua, Portogallo; - tonniere congelatrici con reti a circuizione: 7 navi Francia, 11 navi Spagna; - pescherecci con palangari di superficie: 5 navi Portogallo, 20 navi Spagna. Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocolo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. MÖNKÄRE (1) Parere espresso il 29 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.