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Document 32000E0599

2000/599/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive

GU L 261 del 14.10.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrogato da 32014D0742

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2000/599/oj

32000E0599

2000/599/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 14/10/2000 pag. 0001 - 0002
Gazzetta ufficiale n. L 255 09/10/2000 pag. 0001 - 0001


Posizione comune del Consiglio

del 9 ottobre 2000

relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive

(2000/599/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Nel messaggio al popolo serbo del 18 settembre 2000 il Consiglio ha ribadito che un cambiamento democratico avrebbe comportato una svolta nella politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI), in particolare in materia di sanzioni.

(2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000, un nuovo presidente della Repubblica federale di Iugoslavia, nella persona del sig. V. Kostunica, è stato democraticamente eletto e ufficialmente investito.

(3) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una "dichiarazione sulla RFI" che prevede in particolare una revisione radicale della politica dell'Unione europea nei riguardi della RFI.

(4) Pertanto, è necessario revocare le misure restrittive nei confronti della RFI, conformemente agli impegni assunti dall'Unione europea.

(5) È opportuno che il divieto di vendita e fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi sia revocato immediatamente, così come il divieto dei voli commerciali o privati tra la RFI e la Comunità europea.

(6) Le misure restrittive specifiche nei confronti del sig. Milosevic e delle persone a lui collegate devono essere mantenute.

(7) È mantenuto l'embargo sulle esportazioni di armi e sulla fornitura di equipaggiamento che potrebbero essere usati a fini di repressione interna o terrorismo.

(8) È necessaria un'azione della Comunità al fine di attuare talune delle misure menzionate in seguito,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

È abrogata la posizione comune 1999/273/PESC, del 23 aprile 1999, concernente il divieto di fornitura e vendita di petrolio e di prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)(1).

Articolo 2

È abrogato l'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia(2).

Articolo 3

Le posizioni comuni in seguito elencate:

- posizione comune 1998/240/PESC, del 19 marzo 1998, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia(3), ad eccezione degli articoli 1 e 2,

- posizione comune 1998/326/PESC, del 7 maggio 1998, relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia(4),

- posizione comune 1998/374/PESC, dell'8 giugno 1998, relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia(5),

- posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia(6),

saranno riesaminate al fine di mantenere solo i provvedimenti restrittivi rivolti contro il sig. Milosevic e le persone a lui collegate.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale(7).

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 1.

(2) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1.

(4) GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1.

(5) GU L 165 del 10.6.1998, pag. 1.

(6) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

(7) Traduzione della posizione comune pubblicata in lingua inglese nella GU L 255 del 9.10.2000, pag. 1.

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