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Document 32000D0574
2000/574/EC: Commission Decision of 14 September 2000 on certain protective measures in respect of infectious salmon anaemia in salmonids in the Faeroe Islands (notified under document number C(2000) 2688) (Text with EEA relevance)
2000/574/CE: Decisione della Commissione, del 14 settembre 2000, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Faerøer [notificata con il numero C(2000) 2688] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/574/CE: Decisione della Commissione, del 14 settembre 2000, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Faerøer [notificata con il numero C(2000) 2688] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 240 del 23.9.2000, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2003; abrogato da 32003D0071
2000/574/CE: Decisione della Commissione, del 14 settembre 2000, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Faerøer [notificata con il numero C(2000) 2688] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 23/09/2000 pag. 0026 - 0026
Decisione della Commissione del 14 settembre 2000 che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Faerøer [notificata con il numero C(2000) 2688] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/574/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), in particolare l'articolo 22, considerando quanto segue: (1) Il 2 aprile 2000, è stata confermata la diagnosi di anemia infettiva del salmone (ISA) in un gruppo di salmoni (Salmo salar) di un allevamento a Fuglafjordur, nelle isole Faerøer. Si tratta del primo focolaio di ISA registrato nelle isole in questione. (2) Secondo le informazioni iniziali, al fine di impedire la diffusione della malattia le autorità delle isole Faerøer hanno adottato alcune iniziative preliminari, tra cui la distruzione di tutti i pesci contaminati dall'ISA e la macellazione degli altri pesci dell'azienda colpita. (3) È in corso una indagine epidemiologica sulle possibili vie di contaminazione. Inizialmente non si è sospettato che altri allevamenti siano stati colpiti dall'ISA. (4) Data la situazione, occorre adottare alcune misure di protezione per impedire l'introduzione dell'ISA nella Comunità. Tali misure comprendono il divieto di importazione nella Comunità di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei salmonidi, nonché il loro uova e gameti, e precise condizioni per l'importazione dei salmoni macellati. (5) Dette misure saranno in vigore fino al 1o aprile 2001. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri vietano le importazioni di salmone (Salmo solar), trota di mare e trota arcobaleno originari delle isole Faerøer, tranne se eviscerati. 2. Gli Stati membri vietano le importazioni dalle isole Faerøer di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei salmonidi, nonché di loro uova e gameti. Articolo 2 In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono permettere l'introduzione nel loro territorio di campioni per scopi scientifici. Articolo 3 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 1o aprile 2001. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. (2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1. (3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.