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Document 32000D0448

    2000/448/CE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2000) 1813] (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    GU L 180 del 19.7.2000, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/448/oj

    32000D0448

    2000/448/CE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2000) 1813] (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0046 - 0048


    Decisione della Commissione

    del 5 luglio 2000

    che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia"

    [notificata con il numero C(2000) 1813]

    (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    (2000/448/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    sentito il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

    considerando quanto segue:

    (1) Prima che la Commissione stabilisca una rettifica finanziaria nell'ambito di una decisione di liquidazione dei conti, lo Stato membro deve avere la possibilità, se lo desidera, di far ricorso alla procedura di conciliazione introdotta con la decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia(3), e in tal caso è necessario che la Commissione, prima di prendere la decisione, esamini la relazione redatta dall'organo di conciliazione. I termini fissati per tale procedura non erano scaduti. Per tutte le rettifiche ammissibili, alla data di adozione della decisione 2000/197/CE della Commissione(4) che modifica la decisione 1999/187/CE della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia(5). Le decisioni 1999/596/CE e 2000/197/CE non concernevano gli importi corrispondenti delle spese dichiarate dagli Stati membri interessati per l'esercizio 1995. La procedura di conciliazione si è ora conclusa per tutte le rettifiche finanziarie in causa. Occorre pertanto liquidare con la presente decisione le spese attinenti.

    (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze non sono a carico della Comunità se risultano da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. Occorre includere nel campo d'applicazione della presente decisione alcune di queste conseguenze finanziarie che non possono essere accollate al bilancio comunitario.

    (3) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie da trarre nel corso di una successiva liquidazione dei conti per quanto riguarda aiuti nazionali o infrazioni le cui procedure, avviate ai sensi degli articoli 88 e 226 del trattato o CE, sono attualmente in corso o si sono concluse dopo il 15 maggio 2000.

    (4) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel corso di una successiva liquidazione dei conti, da indagini in corso alla data della presente decisione, da irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o da sentenze della Corte di giustizia sulle cause pendenti alla data del 15 maggio 2000 e relative a questioni oggetto della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le parti dell'allegato della decisione 1999/187/CE riguardanti il Belgio sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli importi supplementari di - 50763827 BEF indicato al punto 3 dell'allegato e imputati dalla presente decisione vanno contabilizzati tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione a titolo del mese di luglio 2000.

    Articolo 3

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

    (2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

    (3) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

    (4) GU L 61 dell'8.3.2000, pag. 15.

    (5) GU L 61 del 10.3.1999, pag. 37.

    ALLEGATO

    BELGIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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