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Document 32000D0086

    2000/86/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE [notificata con il numero C(1999) 4761] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 26 del 2.2.2000, p. 26–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/86(1)/oj

    32000D0086

    2000/86/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE [notificata con il numero C(1999) 4761] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 026 del 02/02/2000 pag. 0026 - 0041


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 1999

    che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE

    [notificata con il numero C(1999) 4761]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/86/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

    considerando che:

    (1) un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Cina per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

    (2) le disposizioni della legislazione della Cina in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

    (3) in Cina la "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa in vigore;

    (4) le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

    (5) conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

    (6) conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti ed un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE(3); detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della CIQ SA alla Commissione; la CIQ SA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

    (7) la CIQ SA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

    (8) in seguito ai risultati dell'ispezione veterinaria, è necessario abrogare la decisione 97/368/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina(4), modificata da ultimo dalla decisione 98/321/CE(5);

    (9) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Cina devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "CINA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CIQ SA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    La decisione 97/368/CE è abrogata.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    (4) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 57.

    (5) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 17.

    ALLEGATO A

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    ANEXO B/BILAG B/ANHANG B/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β/ANNEX B/ANNEXE B/ALLEGATO B/BIJLAGE B/ANEXO B/LIITE B/BILAGA B

    LISTA DE ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES AUTORIZADOS O REGISTRADOS/LISTE OVER AUTORISEREDE/REGISTREREDE VIRKSOMHEDER/FARTØJER/VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN BETRIEBE/FISCHEREIFAHRZEUGE/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΛΟΙΩΝ/LIST OF APPROVED/REGISTERED ESTABLISHMENTS/VESSELS/LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/NAVIRES AGRÉÉS/ENREGISTRÉS/ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI RICONOSCIUTI O REGISTRATI/LIJST VAN ERKENDE/GEREGISTREERDE INRICHTINGEN/VAARTUIGEN/LISTA DOS ESTABELECIMENTOS/NAVIOS APROVADOS/REGISTADOS/LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ/REKISTERÖIDYISTÄ LAITOKSISTA/ALUKSISTA/FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA/REGISTRERADE ANLÄGGNINGAR/FARTYG

    >SPAZIO PER TABELLA>

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