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Document 32000D0049

    2000/49/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 1999, che abroga la decisione 1999/356/CE e che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto [notificata con il numero C(1999) 4232] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 19 del 25.1.2000, p. 46–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrogato da 32006D0504

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/49(1)/oj

    32000D0049

    2000/49/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 1999, che abroga la decisione 1999/356/CE e che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto [notificata con il numero C(1999) 4232] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/2000 pag. 0046 - 0050


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 1999

    che abroga la decisione 1999/356/CE e che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto

    [notificata con il numero C(1999) 4232]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/49/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

    dopo aver consultato gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1) la decisione 1999/356/CE della Commissione, del 28 maggio 1999, relativa alla sospensione temporanea delle importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto(2) si applica fino al 1o dicembre 1999 e deve essere abrogata;

    (2) è risultato che arachidi originarie o provenienti dall'Egitto presentassero un alto tasso di contaminazione da aflatossina B1. Dall'esame dei campioni risulta un serio e ricorrente problema di contaminazione da aflatossina B1 delle arachidi prodotte o provenienti dall'Egitto;

    (3) l'aflatossina B1, come ha constatato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, causa, anche a dosi minime, il cancro al fegato ed è inoltre genotossica;

    (4) il regolamento n. 1525/98/CE della Commissione(3), che modifica il regolamento (CE) n. 194/97, del 31 gennaio 1997, stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, e in particolare per l'aflatossina. Tali limiti sono stati ampiamente superati in campioni di arachidi originarie o provenienti dall'Egitto. I contenuti massimi ammessi di aflatossina B1 nelle arachidi destinate al consumo umano diretto o a essere sottoposte a cernita o altri trattamenti fisici sono fissati in detto regolamento rispettivamente a due e otto parti per miliardo (ppm). È stata rilevata una contaminazione da aflatossina B1 a livelli pari a 485 parti per miliardo in arachidi provenienti dall'Egitto;

    (5) l'Egitto è uno dei principali esportatori di arachidi nella Comunità ed il consumo da parte della popolazione di arachidi o prodotti derivati dalle arachidi, contaminati da aflatossina, costituisce un grave rischio per la salute pubblica nella Comunità;

    (6) da un esame delle condizioni igieniche in Egitto risulta necessario un miglioramento delle pratiche igieniche e della rintracciabilità delle arachidi. Le autorità egiziane hanno fornito assicurazioni, in particolare in merito al miglioramento delle modalità di produzione, manipolazione, selezione, trattamento, confezionamento e trasporto. È pertanto opportuno che le arachidi originarie o provenienti dall'Egitto siano soggette ad alcune particolari condizioni al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica;

    (7) le arachidi e i prodotti da esse derivati devono essere stati prodotti, selezionati, manipolati, trattati, confezionati e trasportati nel rispetto delle buone prassi in materia di igiene. Occorre determinare i livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale presenti nei campioni prelevati dalla partita immediatamente prima della sua spedizione dall'Egitto;

    (8) ogni partita di arachidi originarie o provenienti dall'Egitto deve essere accompagnata da prove documentali fornite dalle autorità egiziane relative alle condizioni di produzione, selezione, manipolazione, trattamento, confezionamento e trasporto nonché dai risultati delle analisi di laboratorio della partita in questione relative ai livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale;

    (9) è opportuno sottoporre ad analisi, al punto di ingresso nella Comunità ed in modo sistematico, le partite di arachidi originarie o provenienti dall'Egitto per stabilire i livelli di contaminazione da aflatossina B1 e aflatossina totale nelle arachidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri possono importare:

    - arachidi col guscio, di cui al codice NC 1202 10 90 o arachidi sgusciate di cui al codice NC 1202 20 00, macinate o meno,

    - arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o codice NC 2008 11 96 (non superiore a 1 kg),

    originarie o provenienti dall'Egitto, destinate al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, purché ogni partita sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e dal certificato sanitario di cui all'allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante del ministero dell'Agricoltura egiziano.

    2. Le partite possono essere importate nella Comunità solo attraverso uno dei punti di entrata elencati nell'allegato II.

    3. Ogni partita deve essere contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi ufficiali, nonché sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

    4. Gli Stati membri svolgono il controllo documentale necessario per garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

    5. Gli Stati membri assicurano che ogni partita, prima di essere immessa nel mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelevamento di campioni ed analisi sistematiche, relativamente all'aflatossina B1 e all'aflatossina totale. Essi informano la Commissione in merito ai risultati di tali analisi.

    Articolo 2

    La presente decisione viene riesaminata entro il 30 novembre 2000, per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità e se è necessario continuare ad applicarle.

    Articolo 3

    La presente decisione abroga la decisione 1999/356/CE.

    Articolo 4

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni in materia di importazioni, necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Erkki LIIKANEN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

    (2) GU L 139 del 2.6.1999, pag. 32.

    (3) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 4.

    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

    Elenco dei punti di entrata nella Comunità europea delle importazioni di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto

    >SPAZIO PER TABELLA>

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