EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2770

Regolamento (CE) n. 2770/1999 della Commissione, del 23 dicembre 1999, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

GU L 333 del 24.12.1999, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2770/oj

31999R2770

Regolamento (CE) n. 2770/1999 della Commissione, del 23 dicembre 1999, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 24/12/1999 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 2770/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1999

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/1999(4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1999;

(2) al fine di garantire il rispetto delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock contingentato, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

(3) secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera delle Svezia o registrate in Svezia hanno raggiunto il livello del contingente assegnato per il 1999; la Svezia ha proibito la pesca di tale stock a partire dal 9 dicembre 1999 ed è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) effettuate da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1999.

La pesca di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'9 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

(4) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 15.

Top