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Document 31999R2680

Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive

GU L 326 del 18.12.1999, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32019R2035

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2680/oj

31999R2680

Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1999 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 2680/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

viste le richieste presentate da Spagna, Portogallo e Francia,

considerando quanto segue:

(1) a motivo di difficoltà inerenti alle tradizioni, la Spagna il Portogallo e la Francia hanno presentato richieste per quanto riguarda l'identificazione dei tori destinati a manifestazioni culturali o sportive;

(2) è opportuno tenere conto di tali richieste, sempreché il sistema previsto offra garanzie equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 820/97; che le disposizioni speciali per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive devono limitarsi ai soli marchi auricolari; che gli altri elementi del sistema di identificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 820/97 devono essere applicati conformemente alla normativa comunitaria vigente;

(3) per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive le autorità competenti devono scegliere uno dei seguenti sistemi di identificazione: a) due marchi auricolari di plastica; b) uno o due marchi metallici e un marchio a fuoco; c) un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco; che i due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria devono essere comunque apposti agli animali in questione o accompagnarli qualora siano oggetto di scambi intracomunitari;

(4) i marchi auricolari possono essere rimossi dagli animali destinati a tali manifestazioni prima che siano trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento; che quando i suddetti marchi vengono rimossi allo svezzamento questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco;

(5) occorre connettere opportunamente tra loro tutti gli elementi di identificazione per assicurarne la coerenza e l'accuratezza;

(6) poiché i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive possono esere allevati anche in altri Stati membri, tali disposizioni speciali dovrebbero essere applicate a tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai tori destinati a manifestazioni culturali o sportive registrati nello schedario genealogico delle seguenti organizzazioni:

a) - "Asociación nacional de ganaderías de Lidia",

- "Asociación de ganaderos de Lidia unidos",

- "Agrupación española de reses bravas",

- "Unión de criadores de toros de Lidia",

relativamente alla razza Raza de Lidia, per gli animali nati in Spagna;

b) "Associação de Criadores de Toiros de Lide" relativamente alla razza Brava, per gli animali nati in Portogallo;

c) "Association des éleveurs français de taureaux de combat" relativamente alla razza Brave o de combat e "Association des éleveurs de la Raço di biou" relativamente alla razza Camargue o Raço di biou, per gli animali nati in Francia (compresi i relativi ibridi).

Articolo 2

1. Agli animali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni speciali di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le autorità competenti scelgono uno dei seguenti sistemi di identificazione degli animali:

- due marchi auricolari di plastica;

- uno o due marchi auricolari metallici e un marchio a fuoco;

- un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco.

3. Le autorità competenti sono autorizzate a rimuovere i marchi auricolari dagli animali destinati a tali manifestazioni prima di essere trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento. Quando entrambi i marchi auricolari vengono rimossi allo svezzamento, questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco.

4. Il detentore di tali animali deve essere in possesso in ogni caso dei due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria. Qualora i suddetti animali siano oggetto di scambi intracomunitari i due marchi auricolari devono essere loro apposti ovvero accompagnarli nel corso di ogni trasporto.

5. Tutti gli elementi di identificazione devono essere opportunamente connessi tra loro per assicurarne la coerenza e l'accuratezza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

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