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Document 31999R2680
Commission Regulation (EC) No 2680/1999 of 17 December 1999 approving a system of identification for bulls intended for cultural and sporting events
Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive
Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive
GU L 326 del 18.12.1999, p. 16–17
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Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1999 pag. 0016 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 2680/1999 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1999 che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, viste le richieste presentate da Spagna, Portogallo e Francia, considerando quanto segue: (1) a motivo di difficoltà inerenti alle tradizioni, la Spagna il Portogallo e la Francia hanno presentato richieste per quanto riguarda l'identificazione dei tori destinati a manifestazioni culturali o sportive; (2) è opportuno tenere conto di tali richieste, sempreché il sistema previsto offra garanzie equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 820/97; che le disposizioni speciali per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive devono limitarsi ai soli marchi auricolari; che gli altri elementi del sistema di identificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 820/97 devono essere applicati conformemente alla normativa comunitaria vigente; (3) per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive le autorità competenti devono scegliere uno dei seguenti sistemi di identificazione: a) due marchi auricolari di plastica; b) uno o due marchi metallici e un marchio a fuoco; c) un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco; che i due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria devono essere comunque apposti agli animali in questione o accompagnarli qualora siano oggetto di scambi intracomunitari; (4) i marchi auricolari possono essere rimossi dagli animali destinati a tali manifestazioni prima che siano trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento; che quando i suddetti marchi vengono rimossi allo svezzamento questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco; (5) occorre connettere opportunamente tra loro tutti gli elementi di identificazione per assicurarne la coerenza e l'accuratezza; (6) poiché i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive possono esere allevati anche in altri Stati membri, tali disposizioni speciali dovrebbero essere applicate a tutti gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento si applica ai tori destinati a manifestazioni culturali o sportive registrati nello schedario genealogico delle seguenti organizzazioni: a) - "Asociación nacional de ganaderías de Lidia", - "Asociación de ganaderos de Lidia unidos", - "Agrupación española de reses bravas", - "Unión de criadores de toros de Lidia", relativamente alla razza Raza de Lidia, per gli animali nati in Spagna; b) "Associação de Criadores de Toiros de Lide" relativamente alla razza Brava, per gli animali nati in Portogallo; c) "Association des éleveurs français de taureaux de combat" relativamente alla razza Brave o de combat e "Association des éleveurs de la Raço di biou" relativamente alla razza Camargue o Raço di biou, per gli animali nati in Francia (compresi i relativi ibridi). Articolo 2 1. Agli animali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni speciali di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2. Le autorità competenti scelgono uno dei seguenti sistemi di identificazione degli animali: - due marchi auricolari di plastica; - uno o due marchi auricolari metallici e un marchio a fuoco; - un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco. 3. Le autorità competenti sono autorizzate a rimuovere i marchi auricolari dagli animali destinati a tali manifestazioni prima di essere trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento. Quando entrambi i marchi auricolari vengono rimossi allo svezzamento, questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco. 4. Il detentore di tali animali deve essere in possesso in ogni caso dei due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria. Qualora i suddetti animali siano oggetto di scambi intracomunitari i due marchi auricolari devono essere loro apposti ovvero accompagnarli nel corso di ogni trasporto. 5. Tutti gli elementi di identificazione devono essere opportunamente connessi tra loro per assicurarne la coerenza e l'accuratezza. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.