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Document 31999R2542
Commission Regulation (EC) No 2542/1999 of 25 November 1999 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 517/94 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules
Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione, del 25 novembre 1999, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione, del 25 novembre 1999, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
GU L 307 del 2.12.1999, pp. 14–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936
Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione, del 25 novembre 1999, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 02/12/1999 pag. 0014 - 0045
REGOLAMENTO (CE) N. 2542/1999 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1999 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione(2), in particolare l'articolo 28, (1) considerando che sono state apportate alla nomenclatura combinata modifiche applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1999(3); (2) considerando che occorre quindi adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 per tener conto di dette modifiche, che si applicano alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni; (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i tessili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. (2) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6. (3) GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1. ALLEGATO "ALLEGATO I A. ELENCO DEI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione. 2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza. 3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa. GRUPPO I A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO I B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO IV >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO V >SPAZIO PER TABELLA> B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 Codici della nomenclatura combinata 3005 90 3921 12 00 ex 3921 13 ex 3921 90 60 4202 12 19 4202 12 50 4202 12 91 4202 12 99 4202 22 10 4202 22 90 4202 32 10 4202 32 90 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19 4202 92 91 4202 92 98 5604 10 00 6309 00 00 6310 10 10 6310 10 30 6310 10 90 6310 90 00 ex 6405 20 ex 6406 10 ex 6406 99 ex 6501 00 ex 6502 00 ex 6503 00 ex 6504 00 ex 6505 90 6601 10 00 6601 91 00 6601 99 00 6601 99 90 7019 11 7019 12 ex 7019 19 8708 21 10 8708 21 90 8804 00 00 9113 90 30 ex 9113 90 90 ex 9404 90 ex 9612 10"