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Document 31999R2501

Regolamento (CE) n. 2501/1999 della Commissione, del 26 novembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

GU L 304 del 27.11.1999, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2000; abrog. impl. da 32000R1236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2501/oj

31999R2501

Regolamento (CE) n. 2501/1999 della Commissione, del 26 novembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 27/11/1999 pag. 0013 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2501/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 257/1999(4), fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati. Data l'evoluzione del mercato di questi prodotti e di quello del latte scremato in polvere, è necessario ridurre l'importo dell'aiuto.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di "6,90 EUR" è sostituito dall'importo di "6,42 EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

(3) GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22.

(4) GU L 30 del 4.2.1999, pag. 19.

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