Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2468

Regolamento (CE) n. 2468/1999 della Commissione, del 22 novembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

GU L 300 del 23.11.1999, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/1999; abrogato da 31999R2726

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2468/oj

31999R2468

Regolamento (CE) n. 2468/1999 della Commissione, del 22 novembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1999 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2468/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1999

relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione(4), stabilisce dei contingenti di scampo per il 1999;

(2) ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

(3) secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 21 ottobre 1999; è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scampo nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.

La pesca dello scampo nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

(4) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

Top