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Document 31999R2246

Regolamento (CE) n. 2246/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

GU L 273 del 23.10.1999, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2246/oj

31999R2246

Regolamento (CE) n. 2246/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 23/10/1999 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2246/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità(1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/1999(3), ha stabilito le modalità di applicazione del succitato regolamento;

(2) le domande di partecipazione presentate alla Commissione per il 1999 vertono su un importo globale che supera di gran lunga la dotazione finanziaria disponibile per tali azioni. È pertanto necessario procedere ad un riesame delle proposte e ad un adeguamento dei rispettivi importi, nonché rinviare il termine entro il quale la Commissione è tenuta a pronunciarsi sulle domande da accogliere, che attualmente scade il 30 settembre 1999;

(3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1318/93 è aggiunta la frase seguente: "Tuttavia, per il 1999 la Commissione adotta una decisione sulle domande da accogliere entro il 15 dicembre 1999."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 57.

(2) GU L 132 del 29.5.1993, pag. 83.

(3) GU L 44 del 18.2.1999, pag. 10.

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