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Document 31999R1763

    Regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania e che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001 nei confronti dell'Albania

    GU L 211 del 11.8.1999, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2000; abrogato da 32000R2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1763/oj

    31999R1763

    Regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania e che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001 nei confronti dell'Albania

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 11/08/1999 pag. 0001 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 1763/1999 DEL CONSIGLIO

    del 29 luglio 1999

    relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania e che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001 nei confronti dell'Albania

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) le relazioni tra l'Unione europea e i paesi non associati dell'Europa sudorientale sono disciplinati dall'approccio regionale dell'Unione europea basato sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, che indicano vari principi e condizioni comuni, compresi quelli per le concessioni commerciali preferenziali;

    (2) tutti i paesi dell'ex Iugoslavia interessati all'approccio regionale dell'Unione europea relativo ai paesi non associati dell'Europa sudorientale che soddisfano le condizioni stabilite beneficiano delle concessioni commerciali preferenziali;

    (3) anche l'Albania figura nell'ambito dell'approccio regionale dell'Unione europea e attualmente rispetta le condizioni stabilite per la concessione di preferenze commerciali autonome;

    (4) l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica(1) non prevede concessioni commerciali preferenziali paragonabili a quelle applicate come preferenze commerciali autonome ai paesi dell'ex Iugoslavia;

    (5) la concessione di preferenze commerciali autonome all'Albania in aggiunta all'SPG consentirebbe di integrare le disposizioni di detto accordo per ottenere un regime commerciale adeguato agli standard regionali senza l'apertura di negoziati e tenendo conto della situazione specifica degli scambi tra la Comunità europea e l'Albania; tali preferenze commerciali autonome sarebbero disciplinate dalle stesse norme di base che si applicano ai paesi dell'ex Iugoslavia; pertanto, una volta entrate in vigore le preferenze commerciali autonome, è opportuno limitare l'ambito di applicazione dell'SPG per l'Albania ai prodotti agricoli, come è stato fatto per i paesi dell'ex Iugoslavia;

    (6) tali preferenze commerciali comprendono l'esenzione dai dazi e l'abolizione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, fatta eccezione per alcuni prodotti soggetti a massimali tariffari, e concessioni speciali (esenzione dai dazi, riduzione delle componenti agricole, contingenti tariffari) per vari prodotti agricoli;

    (7) è opportuno, alla luce dell'esperienza maturata nel quadro di un accordo sui prodotti tessili tra la Comunità e l'Albania in vigore tra il 1992 e il 1997, stabilire massimali tariffari specifici per questi prodotti;

    (8) è opportuno prevedere, nel caso dell'Albania, concessioni specifiche per i prodotti della pesca;

    (9) ai fini delle procedure di certificazione e cooperazione amministrativa, dovrebbero essere applicate le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993(2), che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario(3);

    (10) può essere instaurata una vigilanza comunitaria mediante un metodo di gestione consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari a mano a mano che i prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione vengano raggiunti su scala comunitaria;

    (11) questo metodo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, lo stato d'imputazione sui massimali;

    (12) spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per adempiere ai suoi obblighi internazionali; tuttavia nulla impedisce, ai fini di un'efficace gestione comune dei contingenti, di autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

    (13) occorre, in particolare, garantire in permanenza a tutti gli importatori della Comunità un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote fissate per questi contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;

    (14) a fini di razionalizzazione e di semplificazione, è preferibile autorizzare la Commissione ad introdurre, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari;

    (15) la Comunità deve essere in grado di agire rapidamente nei confronti dell'Albania in caso di danno finanziario dovuto a frode, irregolarità gravi e ripetute o ad una chiara mancanza di cooperazione amministrativa nel paese; dopo aver notificato agli Stati membri e agli operatori interessati i propri ragionevoli dubbi, la Commissione dovrebbe essere in grado di sospendere temporaneamente alcune preferenze in base a prove sufficienti;

    (16) i regimi d'importazione sono rinnovati in base alle condizioni stabilite dal Consiglio in relazione allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e l'Albania, incluso l'approccio regionale; è pertanto opportuno limitare la durata dei regimi fino al 31 dicembre 2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5, i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e all'allegato A del presente regolamento, originari dell'Albania, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

    2. L'ammissione di regimi preferenziali instaurati dal presente regolamento è subordinata al rispetto della definizione della nozione di origine stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

    3. In attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore della definizione della nozione di origine di cui al paragrafo 2, l'ammissione di regimi preferenziali di cui al presente regolamento è subordinata al rispetto della definizione della nozione di prodotti originari stabilita secondo la procedura di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

    Articolo 2

    Prodotti agricoli trasformati

    I dazi all'importazione, vale a dire i dazi doganali e le componenti agricole, applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel suddetto allegato.

    Articolo 3

    Prodotti industriali e prodotti tessili - massimali tariffari

    1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dell'Albania ed elencati nell'allegato C beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali in base ai massimali tariffari annui indicati nel medesimo allegato.

    Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma, i relativi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono riportati nel suddetto allegato. Gli importi dei massimali sono maggiorati ogni anno del 5 %.

    2. L'allegato C, parte II, prevede disposizioni specifiche che stabiliscono massimali tariffari separati per le importazioni dirette e per le reimportazioni di prodotti tessili successive ad un'operazione di perfezionamento passivo a norma del regolamento (CE) n. 3036/94(4).

    3. I massimali tariffari di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza comunitaria gestita dalla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    4. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da prove dell'origine secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

    Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se la prova dell'origine viene presentata prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

    5. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti in questione.

    Articolo 4

    Prodotti agricoli

    Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'Albania ed elencati all'allegato D beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali in base alle concessioni tariffarie elencate nel medesimo allegato.

    Articolo 5

    Prodotti agricoli, inclusi quelli della pesca - contingenti tariffari

    1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania ed elencati nell'allegato E sono sospesi nei periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi.

    2. I contingenti tariffari di cui al presente articolo sono gestiti dalla Commissione in base agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    3. Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori dei prodotti in questione un accesso senza discriminazione ai contingenti, fintanto che il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 6

    Per il primo anno civile di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari indicati negli allegati C ed E sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, prendendo in considerazione il periodo trascorso prima della data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 7

    1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del regolamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 4, in particolare:

    a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric,

    b) gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e l'Albania,

    sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato del Codice doganale secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato dalla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    a) la Commissione può differire al massimo di un mese a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

    b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera (a).

    3. Il comitato può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

    Articolo 8

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

    Articolo 9

    Clausola di sospensione temporanea

    1. Qualora risulti alla Commissione che esistono elementi di prova sufficienti di frode o una mancanza di collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'Albania, essa può adottare misure per sospendere del tutto o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché essa abbia prima:

    - comunicato le proprie intenzioni al comitato di cui all'articolo 7;

    - invitato gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti cautelari che consentano di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità;

    - pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una notifica per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali da parte del paese beneficiario interessato, che possono rimettere in discussione il diritto di tale paese di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

    2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di 10 giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 30 giorni.

    3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione decide di:

    - porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato di cui al paragrafo 1; o

    - prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 10

    Il regolamento (CE) n. 2820/98(5) è modificato come segue:

    nell'allegato III, che riporta l'elenco dei paesi e territori beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate, è inserita una nota (1) a fronte di AL Albania.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. HASSI

    (1) GU L 343 del 25.11.1992, pag. 2.

    (2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1).

    (3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

    (4) GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

    (5) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO A

    RELATIVO AI PRODOTTI ESCLUSI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci "ex" dei codici NC, il regime preferenziale viene determinato applicando, congiuntamente, il codice NC e la corrispondente designazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO B

    RELATIVO AL REGIME TARIFFARIO E ALLE MODALITÀ D'APPLICAZIONE AD ALCUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci "ex" dei codici NC, il regime preferenziale viene determinato applicando, congiuntamente, il codice NC e la corrispondente designazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO C

    RELATIVO AI MASSIMALI TARIFFARI ANNUI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

    PARTE I

    (prodotti industriali)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE II

    (prodotti tessili)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO D

    RELATIVO AI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO E

    RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 5

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci "ex" dei codici NC, il regime preferenziale viene determinato applicando, congiuntamente, il codice NC e la corrispondente designazione.

    PARTE I

    (Prodotti della pesca)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE II

    (Prodotti agricoli)

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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