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Document 31999R1681
Commission Regulation (EC) No 1681/1999 of 26 July 1999 fixing the buying-in prices, aids and certain other amounts applicable for the 1999/2000 wine year to intervention measures in the wine sector
Regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000
Regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000
GU L 199 del 30.7.1999, p. 15–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0015 - 0023
REGOLAMENTO (CE) N. 1681/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1999 che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5, (1) considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo(3), modificato dal regolamento (CE) n. 670/95(4), le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano integralmente in Austria a partire dalla campagna 1995/96; che tuttavia, per ragioni di chiarezza sul piano amministrativo, è opportuno assimilare l'Austria alla zona viticola B di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87; (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1676/1999 del Consiglio(5) ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1999/2000; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna; (3) considerando che il presente regolamento si applica all'Austria e al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questi paesi e, in attesa dell'adozione di norme definitive, occorre definire, per la campagna 1999/2000 le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87; (4) considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, per la zona vitivinicola C; che, in base all'esperienza acquisita, occorre prorogare le deroghe in vigore per il "vinho verde"; (5) considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento; (6) considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96(7); (7) considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione; (8) considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89; (9) considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio; (10) considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 194/98(9), che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria; (11) considerando che l'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto; (12) considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 dipende dall'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione; (13) considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/98(11), ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà; (14) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000 nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure. Articolo 2 1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1999/2000 alle distilÌazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti: - gli aiuti ai distillatori, - gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato, - i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento, - la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole. sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II. 2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati. Articolo 3 II prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1999/2000 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti: - l'aiuto ai distillatori, - l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato, sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV. Articolo 4 Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1999/ 2000 dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII. Articolo 5 Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1999/2000 ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini: - all'aiuto al distillatore, - al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento, - alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole, sono indicati nell'allegato VIII: Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola C e l'Austria alla zona viticola B. Articolo 6 Ai fini dell'applicazione delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87, l'Austria è assimilata alla zona viticola B per la campagna 1999/2000. Articolo 7 1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1999/2000 alle condizioni appresso indicate: a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol. dopo l'arricchimento. Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del "vinho verde" devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol. prima dell'arricchimento. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione; b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione. 2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81. I vini originari della regione del "vinho verde" possono: - essere commercializzati con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 8,5 %, per i vini non sottoposti ad alcun arricchimento; - avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l, per i "vinhos verdes" bianchi aventi un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l. 3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotto, salvo per i vini prodotti nella regione delimitata del "vinho verde", per i quali il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è fissato a 8,5 %. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) Vedi pag. 8. (3) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37. (4) GU L 70 del 30.3.1995, pag. 1. (5) Vedi pag. 7. (6) GU L 202 del 14.7.1989, pag. 14. (7) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 7. (8) GU L 277 dell'8.10.1988, pag. 21. (9) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 19. (10) GU L 381 del 31.12.1981, pag. 1. (11) GU L 168 del 13.6.1998, pag. 24. ALLEGATO I DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DU SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA>