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Document 31999R1661

Regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil

GU L 197 del 29.7.1999, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2006; abrogato da 32006R1635

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1661/oj

31999R1661

Regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 29/07/1999 pag. 0017 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 1661/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1999

che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil(1), modificato dal regolamento (CE) n. 686/95(2), e in particolare l'articolo 6,

(1) considerando che le ricadute di cesio radioattivo a seguito dell'incidente di Cernobil del 26 aprile 1986 hanno interessato una vasta gamma di paesi terzi; che sono stati registrati ripetuti casi di mancata osservanza dei limiti massimi consentiti di contaminazione radioattiva nelle partite di taluni tipi di funghi importati da taluni paesi terzi;

(2) considerando che ricadute analoghe hanno colpito alcune parti dei territori di alcuni Stati membri dell'Unione europea;

(3) considerando che foreste e zone boschive costituiscono in genere l'habitat naturale dei funghi selvatici (i prodotti elencati all'allegato I) e che tali ecosistemi tendono a conservare il cesio radioattivo in uno scambio ciclico fra suolo e vegetazione;

(4) considerando che di conseguenza una contaminazione permanente di funghi selvatici da parte di cesio radioattivo non può, nel periodo trascorso dall'incidente precitato, essere diminuita e che può essere piuttosto aumentata nel caso di talune specie;

(5) considerando che la Commissione ha effettuato nel 1986 e successivamente aggiornato una valutazione dei possibili rischi per la salute umana derivanti da alimenti contaminati da cesio radioattivo; che la valutazione dei possibili rischi è tuttora valida, tenuto conto del periodo radioattivo della sostanza in questione, e che inoltre il livello massimo consentito è sostanzialmente conforme al livello raccomandato dalla commissione del Codex Alimentarius;

(6) considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, gli Stati membri devono svolgere controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi;

(7) considerando che precise disposizioni di applicazione di detto regolamento figurano nel regolamento (CEE) n. 1983/88(3) della Commissione;

(8) considerando che occorre aggiornare tali disposizioni e completarle con condizioni specifiche di importazione di taluni prodotti, come risulta dalle considerazioni ivi contenute;

(9) considerando che la direttiva (CEE) n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992 sulla sicurezza generale dei prodotti(4) ha istituito un sistema di rapido scambio di informazioni;

(10) considerando che provvedimenti in loco nei territori degli Stati membri dell'Unione europea derivano dagli obblighi giuridici di tali Stati in virtù degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, che i provvedimenti comunitari precitati e le misure nazionali di controllo sono nel complesso, in termini di equivalenza dei risultati, pari a quelle promulgate dal presente regolamento; che la Commissione adotta tutte le misure atte a far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi giuridici in materia;

(11) considerando che anche se le disposizioni di campionamento ed analisi dei vari prodotti agricoli meritano futura considerazione, il requisito immediato è quello di rafforzare le disposizioni relative ai funghi;

(12) considerando che per consentire controlli più efficaci è quindi necessario individuare un numero ristretto di uffici doganali in cui taluni prodotti possano essere dichiarati atti alla libera circolazione nell'Unione europea;

(13) considerando che gli elenchi di uffici doganali e di paesi terzi possono essere se del caso riveduti, tenendo fra l'altro conto della futura osservanza dei livelli massimi consentiti e di altre informazioni che permettano alla Commissione di accertare se sussista o meno la necessità di mantenere un paese terzo nell'elenco che figura nell'allegato IV;

(14) considerando che per lo stesso motivo è opportuno che certificati di esportazione, quali indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, vengano forniti per ogni partita di tali prodotti;

(15) considerato che è opportuno che le autorità degli Stati membri vengano autorizzate, a loro unica discrezione, ad applicare tariffe per il campionamento e l'analisi del prodotto a fini di distruzione o restituzione dello stesso, a condizione che venga rispettato il principio di proporzionalità in sede di esercizio dell'opzione della distruzione o della restituzione, e che in ogni caso le tariffe applicate non superino le spese sostenute;

(16) considerando che le disposizioni di seguito promulgate sono conformi agli obblighi internazionali della Comunità europea, ed in particolare a quelli derivanti dagli accordi che istituiscono l'Organizzazione mondiale del commercio, tenuto conto del diritto della Comunità di adottare ed applicare provvedimenti atti al conseguimento del livello di protezione sanitaria prescelto sul territorio dei propri Stati membri;

(17) considerando che i provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Controlli sul contenuto di cesio radioattivo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 nei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento per garantire l'osservanza delle tolleranze massime stabilite dal suddetto regolamento verranno condotti dagli Stati membri nei quali ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti e comunque entro lo stesso periodo.

2. I controlli saranno effettuati tramite campionatura in accordo con le norme minime seguenti:

a) Senza pregiudizio del paragrafo 31 lettera b), la scelta degli Stati membri quanto all'intensità dei controlli da effettuarsi sarà fatta tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese d'origine, delle caratteristiche dei prodotti in questione nonché dei risultati dei controlli precedenti e dei certificati di esportazione di cui all'articolo 3.

b) Senza pregiudizio di ulteriori misure di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 737/90, qualora si constati un superamento delle tolleranze massime di un prodotto originario di un paese terzo, i controlli dovranno essere intensificati per tutti i prodotti dello stesso tipo originari del paese terzo in questione.

3. I controlli su prodotti specifici dovranno essere effettuati secondo le seguenti regole:

a) Per gli animali da macello, i controlli dovranno essere effettuati senza pregiudizio delle norme doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(5) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(6) e delle esigenze relative alla salute degli animali. L'autorizzazione all'immissione in libera pratica sarà soggetta alla presentazione di un certificato, emesso dalle autorità competenti responsabili per i controlli, attestante che la carne in questione è stata sottoposta al sistema di controlli e che da detti controlli risulta che le tolleranze massime non sono state superate.

b) Per i prodotti elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi elencati in allegato IV, si dovranno effettuare controlli documentali sulla base dei certificati di esportazione debitamente compilati di cui all'articolo 3, che accompagnano ciascuna consegna. Ciascuna consegna che superi i 10 kg di prodotto fresco o equivalente sarà soggetta a campionatura e ad analisi sistematica, tenendo debito conto delle informazioni contenute nel certificato di esportazione. Detti prodotti possono solo essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nello Stato membro di destinazione in un numero limitato di uffici doganali elencati nell'allegato III.

4. Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime relative a un dato prodotto, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che il prodotto importato sia distrutto oppure rinviato al paese di origine. In quest'ultimo caso, documenti giustificativi che il prodotto ha lasciato il territorio della Comunità verranno inviati alle autorità doganali che hanno rifiutato l'immissione in libera pratica.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le autorità competenti possono, a loro discrezione, imporre un prelievo all'importatore per il campionamento e l'analisi dei prodotti per conformarsi al regolamento (CEE) n. 737/90. Per consegne che superano i livelli massimi consentiti, le autorità competenti possono anche ricuperare dall'importatore i costi associati sia con la distruzione della consegna, sia del suo ritorno al paese di origine.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro applicherà per analogia l'articolo 8 della direttiva 92/59/CEE per notificare alla Commissione, senza indugio, casi di mancata osservanza delle disposizioni sulle tolleranze massime consentite stabilite nel regolamento (CEE) n. 737/90, indicando il paese d'origine, la descrizione e il grado di contaminazione delle merci, i mezzi di trasporto, il nominativo dell'esportatore, nonché la decisione presa rispetto ai lotti in questione.

2. Gli Stati membri informeranno la Commissione e gli enti designati ad attuare i controlli.

3. La Commissione informerà gli Stati membri senza indugio sui casi registrati di non osservanza delle tolleranze massime consentite attraverso il sistema comunitario di informazione di cui alla direttiva (CEE) n. 92/59/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri si assicureranno che i certificati di esportazione rilasciati dalle autorità competenti dei paesi terzi elencati nell'allegato IV attestino che i prodotti che essi accompagnano si adeguano ai livelli massimi consentiti fissati nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. I certificati di esportazione dovranno essere compilati usando un modulo stampato su carta bianca conforme al modello di cui all'allegato II.

2. La Commissione comunicherà agli Stati membri i dettagli ricevuti riguardanti le autorità responsabili, nei paesi terzi in questione, del rilascio dei certificati di esportazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nelle Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1983/88 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

(2) GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15.

(3) GU L 174 del 6.7.1988, pag. 32.

(4) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(5) GU L 302 del 13.10.1992, pag. 1.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DI PRODOTTI PER I QUALI DEVONO ESSERE RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>PIC FILE= "L_1999197IT.002102.EPS">

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ATTRAVERSO I QUALI I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I POSSONO ESSERE DICHIARATI IDONEI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA' EUROPEA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Albania

Bielorussia

Bosnia Erzegovina

Bulgaria

Croazia

Estonia

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Moldavia

Norvegia

Polonia

Repubblica ceca

Repubblica Federale di Iugoslavia

Repubblica slovacca

Romania

Russia

Slovenia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Ungheria

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