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Document 31999R1599

Regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio del 12 luglio 1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea

GU L 189 del 22.7.1999, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1599/oj

31999R1599

Regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio del 12 luglio 1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 22/07/1999 pag. 0001 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 1599/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 618/1999(2) (in appresso denominato "il regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm (in appresso denominato "filo spesso" o "il prodotto in questione") originario dell'India e della Repubblica di Corea (in appresso denominata "Corea") classificato al codice NC ex 7223 00 19.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si era deciso di istituire misure provvisorie sulle importazioni di filo spesso originario dell'India e della Corea (in appresso denominata "la comunicazione"), varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare;

i) l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori per tali importazioni e

ii) la chiusura del procedimento nei confronti delle importazioni originarie della Corea senza l'istituzione di misure.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla suddetta comunicazione.

(5) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) Il prodotto in esame è il filo spesso, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo.

(7) Nella fase provvisoria dell'inchiesta era emerso che il filo di acciaio inossidabile oggetto della presente inchiesta, vale a dire tra quello di diametro pari o superiore a 1 mm (filo spesso) e quello di diametro inferiore a 1 mm (filo sottile) presentavano caratteristiche fisiche e di impiego diverse. Per questi motivi, si era anche giudicato che tra le applicazioni del filo spesso e quelle del filo sottile le possibilità di interscambio fossero nulle o molto limitate. Nel regolamento provvisorio, tuttavia, si osservava anche che la possibilità di tracciare una netta distinzione tra questi due prodotti sarebbe stata ulteriormente analizzata fino alla fase definitiva.

(8) Sulla base delle ulteriori informazioni raccolte dalle parti interessate, si è concluso che il filo spesso e il filo sottile sono due prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche fisiche diverse e sono utilizzati per applicazioni diverse. Anzitutto, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, il filo spesso e il filo sottile si differenziano per resistenza alla trazione, struttura granulare e rivestimento. In secondo luogo, per quanto riguarda le diverse applicazioni dei due prodotti, si è rilevato che il filo spesso è utilizzato per applicazioni tecniche che richiedono maggiore resistenza, quali dispositivi di fissaggio, rinforzi per pareti, fili da saldatura, ecc., mentre il filo sottile è generalmente utilizzato per applicazioni di precisione, quali griglie e filtri (tela metallica) con piccole aperture per filtrare particelle fine o finissime (ad esempio nei filtri per la polvere e nei filtri chimici), per applicazioni medico/chirurgiche ecc.

(9) In base a quanto sopra, si conclude che il filo sottile e il filo spesso sono due prodotti diversi, con caratteristiche diverse e applicazioni diverse e che non sono intercambiabili dal punto di vista degli utilizzatori di filo di acciaio inossidabile.

(10) Poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna argomentazione sulle conclusioni provvisorie della Commissione relative al prodotto in esame e alle considerazioni esposte sul prodotto simile, si confermano i fatture le conclusioni di cui ai punti 7-12 del regolamento provvisorio.

D. SOVVENZIONI

I. INDIA

1. Libretto crediti (Passbook scheme - PBS) e Credito di dazi all'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB)

(11) Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno sostenuto che questi sistemi, descritti ai punti 14-25 e 26-35 del regolamento provvisorio, non sono stati valutati correttamente dalla Commissione per quanto riguarda la portata delle sovvenzioni e l'importo del vantaggio compensabile. In particolare, la valutazione della Commissione dei vantaggi derivanti da questi sistemi sarebbe scorretta poiché solo la restituzione dei dazi in eccesso poteva essere considerata una sovvenzione conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato "il regolamento di base").

(12) Per stabilire se il PBS e il DEPB costituivano sovvenzioni compensabili e, in caso in affermativo, calcolare l'importo del vantaggio, la Commissione ha utilizzato il metodo seguente. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), la Commissione ha concluso che questi sistemi prevedono un contributo finanziario del Governo indiano in quanto non si riscuote un gettito erariale (i dazi sulle importazioni) che altrimenti sarebbe stato dovuto. Vi è inoltre un vantaggio per il beneficiario in quanto i produttori esportatori non hanno dovuto pagare i normali dazi all'importazione.

(13) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) prevede tuttavia un'eccezione a questa norma generale, tra l'altro per i sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose norme stabilite nell'allegato I, lettera i), e nell'allegato II (definizione e norme per i sistemi di restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme per i sistemi di restituzione sostitutiva).

(14) Dall'analisi della Commissione è emerso che né il PBS, né il DEPB costituiscono un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva. Questi sistemi non incorporano infatti un obbligo di importare soltanto merci consumate nella produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base). Inoltre non esiste alcun meccanismo di verifica per accertarsi che le importazioni sono effettivamente consumate nel processo di produzione. Non si tratta di sistemi di restituzione sostitutiva anche perché le merci non devono essere importate negli stessi quantitativi e avere le stesse caratteristiche dei fattori produttivi di origine nazionale utilizzati per la produzione destinata all'esportazione (allegato III del regolamento di base). I produttori esportatori, infine, possono beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB indipendentemente dal fatto che importino o meno qualsiasi fattore produttivo. Per beneficiare dei suddetti vantaggi, basta che un esportatore esporti delle merci, e non occorre dimostrare di aver effettivamente importato qualsiasi materiale utilizzato come fattore produttivo; anche i produttori esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB. Il PBS e il DEPB non rispettano quindi nessuna delle disposizioni degli allegati I-III. Poiché dunque quest'eccezione alla definizione di sovvenzione dell'articolo 2 non si applica, il vantaggio compensabile è la remissione di tutti i dazi all'importazione normalmente dovuti su tutte le importazioni.

(15) Da quanto precede deriva chiaramente che la remissione in eccesso dei dazi all'importazione costituisce la base per calcolare l'importo del vantaggio soltanto nel caso di autentici sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva. Poiché si è stabilito che il PBS e il DEPB non rientrano in una di queste due categorie, il vantaggio non è una presunta remissione in eccesso, ma la totale remissione dei dazi all'importazione.

(16) Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno sostenuto che il trattamento di questi sistemi è in contrasto con le conclusioni provvisorie dell'inchiesta antidumping parallela in quanto nell'inchiesta antidumping la Commissione ha accordato una detrazione per i dazi all'importazione non corrisposti nel quadro del PBS e del DEPB per i fattori produttivi importati effettivamente consumati nella produzione dei prodotti esportati.

(17) Tuttavia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento antidumping di base, il regolamento (CE) n. 384/96(3), si è accordata una detrazione soltanto laddove si e dimostrato che i materiali per i quali erano stati pagati dazi all'importazione erano stati fisicamente incorporati nel prodotto in questione venduto sul mercato nazionale e che i dazi all'importazione non erano stati riscossi o erano stati rimborsati per quanto riguarda il prodotto esportato verso la Comunità. Benché il risultato finale di tale detrazione sia quello di diminuire i margini di dumping, questo non riguarda l'inchiesta antisovvenzioni, poiché si è già accertato che il PBS e il DEPB sono compensabili, in base alle disposizioni del regolamento di base, per i motivi sopra indicati. Come si è detto, infatti, una volta accertata l'esistenza di una sovvenzione compensabile il vantaggio conferito al beneficiario corrisponde all'intero importo del dazio all'importazione non pagato dal produttore esportatore su tutte le operazioni di importazione. In questo contesto, non spetta alla Commissione ricostruire il funzionamento del PBS e del DEPB per stabilire quali prodotti sono fisicamente incorporati e quali non lo sono. Inoltre, si dovrebbe sottolineare che l'analisi della compensabilità di un sistema e una detrazione per i fattori produttivi fisicamente incorporati non hanno nulla in comune per quanto riguarda lo scopo, il metodo di calcolo e la base giuridica. Scopo dell'esame di una possibile detrazione nelle inchieste antidumping è adeguare i valori normali. L'esame della compensabilità di un sistema in un'inchiesta antisovvenzioni mira invece ad accertare i vantaggi in tal modo ottenuti dall'esportatore. Nelle inchieste antidumping e nelle inchieste antisovvenzioni, inoltre, si usa un metodo di calcolo diverso. Nei procedimenti antidumping si accorda la detrazione solo in relazione alle esportazioni dei prodotti in questione verso la Comunità, mentre in un'inchiesta antisovvenzioni si esaminano i vantaggi relativi al totale delle esportazioni di tutti i prodotti verso tutte le destinazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base e agli "Orientamenti per il calcolo dell'importo delle sovvenzioni nelle inchieste sui dazi compensativi" (in appresso denominati "Orientamenti per il calcolo")(4).

(18) Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono inoltre che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se c'era effettivamente stata una restituzione in eccesso degli oneri all'importazione in relazione ai fattori produttivi consumati nel processo di produzione.

(19) Come già spiegato ai punti 12-15, gli allegati II e III contengono le norme per stabilire se un sistema costituisce una restituzione daziaria o una restituzione sostitutiva. La remissione in eccesso dei dazi all'importazione costituisce la base per calcolare l'importo del vantaggio soltanto nel caso dei sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva. L'argomentazione non può essere accolta, in quanto la questione della remissione in eccesso sorge unicamente nel contesto della valutazione di sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva correttamente costituiti, mentre si è stabilito che il PBS e il DEPB non sono sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base.

(20) Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono che la Commissione non ha esaminato se il governo indiano aveva introdotto un meccanismo o una procedura per verificare quali fattori produttivi fossero consumati nel processo di produzione dei prodotti esportati e in che misura. Il governo indiano sostiene che le norme standard relative ai fattori produttivi e alla produzione costituiscono un meccanismo di verifica adeguato.

(21) Questa tesi si collega alla questione se si possano considerare il PBS e il DEPB sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva. Avendo stabilito che il PBS e il DEPB non sono dei sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi degli allegati II e III del regolamento di base, non occorre svolgere ulteriori esami. Anche se il PBS e il DEPB I soddisfacessero i criteri degli allegati II e III, si dovrebbe concludere che non esiste alcun meccanismo di verifica adeguato. Le norme relative ai fattori produttivi e alla produzione sono un elenco di possibili elementi che possono essere consumati nel processo di produzione, con i relativi quantitativi. Tuttavia, le norme relative ai fattori produttivi e alla produzione non costituiscono un meccanismo di verifica ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato II del regolamento di base. Queste norme infatti non prevedono una verifica dei fattori produttivi effettivamente consumati nel processo di produzione e non prevedono un meccanismo per verificare se tali input sono stati effettivamente importati.

(22) Il governo indiano e nove produttori esportatori affermano che la Commissione avrebbe erroneamente compensato il valore dell'importo del credito della licenza del DEPB anziché il valore netto sulla vendita della licenza. Una società ha sostenuto che l'imposta sulle vendite pagata sulla vendita della licenza dovrebbe essere dedotta dall'importo globale della sovvenzione.

(23) In base alle attuali disposizioni del DEPB, una società che ha ottenuto delle licenze ha due possibilità: importare qualsiasi prodotto (tranne quelli figuranti nell'elenco negativo) utilizzando i crediti per compensare i dazi all'importazione applicabili, o cedere la licenza a terzi. Come spiegato nel punto 34 del regolamento provvisorio, la Commissione considera che "la vendita di una licenza ad un prezzo inferiore al suo valore nominale rappresenta una decisione prettamente commerciale, che non modifica l'importo del beneficio ricevuto dal sistema". Inoltre, l'articolo 7 del regolamento di base elenca gli elementi che possono essere dedotti dall'importo della sovvenzione. Qualsiasi spesa o costo di iscrizione da sostenere per poter beneficiare o per ottenere la sovvenzione può essere dedotto dall'importo della sovvenzione. Il trasferimento di un vantaggio di importo inferiore a quello effettivamente concesso e l'imposta sulle vendite non possono essere considerati delle deduzioni giustificate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di base poiché questi elementi non sono un costo necessariamente sostenuto per essere ammessi a beneficiare della sovvenzione o per ottenere la sovvenzione.

(24) Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono che la Commissione ha compensato due volte parte dei vantaggi previsti da questi sistemi a causa della sovrapposizione tra questo procedimento e l'inchiesta sulle barre lucide di acciaio inossidabile.

(25) La Commissione ha seguito la stessa metodologia che aveva utilizzato per gli antibiotici(5) e per le barre di acciaio inossidabile(6). Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato determinato ripartendo il valore totale della sovvenzione in base al livello totale delle esportazioni. Poiché le sovvenzioni all'esportazione non erano collegate all'esportazione del prodotto in esame, ma a tutte le esportazioni delle società, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare questa metodologia. Nell'impiego di tale metodologia, i vantaggi già compensati nel procedimento relativo alle barre di acciaio inossidabile non sono stati calcolati due volte poiché le sovvenzioni sono state ripartite tra tutte le esportazioni.

(26) Una società, la Raajratna Metal Industries Ltd, contesta la metodologia usata dalla Commissione nel calcolare il vantaggio conferito dai sistemi PBS e DEPB. A suo giudizio, infatti, si dovrebbe tener conto solo dei crediti ottenuti in relazione al prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta. Tale importo, secondo la società, dovrebbe poi essere ripartito in base al corrispondente fatturato delle esportazioni del prodotto in questione per calcolare il vantaggio.

(27) La Commissione ritiene che, se si accettasse questa tesi, si finirebbe per compensare i vantaggi potenziali, anziché quelli effettivamente maturati nel periodo d'inchiesta. Poiché non si può dire che una società riceve una sovvenzione finché il credito non viene utilizzato, la Commissione ha deciso che il valore che meglio rispecchia l'effettivo vantaggio di una società è il totale dei debiti utilizzati. L'argomento addotto è pertanto respinto.

2. Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCGS)

(28) Tre società hanno presentato un reclamo in relazione al Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni capitali, descritto ai punti 36-39 del regolamento provvisorio. Il reclamo si riferisce alla ripartizione del vantaggio rispetto al normale periodo di s ammortamento degli immobilizzi.

(29) Ci sarebbe infatti una discordanza tra il periodo di ammortamento indicato nella lettera di comunicazione e il regolamento provvisorio. La Commissione ha calcolato una media dei periodi di ammortamento utilizzati da tutti i produttori esportatori del prodotto in esame, giungendo a un valore di 12 anni. Questo periodo è stato utilizzato nelle conclusioni provvisorie e ha trovato conferma nella fase definitiva. L'importo delle sovvenzioni nel quadro dell'EPCGS è stato ripartito su 12 anni conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base.

(30) Una società ha sostenuto che i suoi beni capitali avevano un periodo di ammortamento di 21 anni e che si sarebbe dovuto utilizzare tale periodo di ammortamento, anziché la media di 12 anni.

(31) Come si è già spiegato, i servizi della Commissione, nel formulare le conclusioni provvisorie, hanno calcolato un normale periodo di ammortamento di 12 anni per i beni capitali nel settore del filo di acciaio inossidabile sulla base del periodo medio utilizzato dai produttori esportatori indiani che hanno collaborato. Questo metodo è conforme all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base, che prescrive che, qualora la sovvenzione possa essere collegata all'acquisto di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione. Alla luce di tale disposizione, non è opportuno utilizzare il periodo di ammortamento utilizzato da una specifica società. La richiesta è pertanto respinta.

3. Sistema di esenzione dall'imposta sui redditi

(32) Una società, la Bhansali Ferromet Ltd, non ha presentato copia della sua dichiarazione dei redditi entro il termine fissato dalla Commissione e dunque è stata considerata un produttore che non ha collaborato ai fini dell'esenzione dall'imposta sui redditi. Dopo la comunicazione, questa società ha presentato una copia della sua dichiarazione dei redditi dalla quale emergeva che non era stato accordato alcun vantaggio nel quadro di questo sistema. Il margine di sovvenzione della Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd. è pertanto adeguato al 18,5 %.

4. Società collegate

(33) La Isibars Ltd e la Isinox Ltd sostengono che la Commissione non avrebbe dovuto considerarle società collegate, essendo due entità giuridiche distinte. Se la Commissione doveva trattarle come società collegate, avrebbe dovuto applicare una metodologia diversa per calcolare un unico margine di sovvenzione.

(34) Nel corso della verifica si è stabilito che Isibars e Isinox erano società collegate poiche hanno azionisti comuni e una gestione comune. Nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione ha sempre considerato due società collegate un'unica entità economica per evitare l'elusione. La richiesta non può dunque essere accolta. Per quanto riguarda il calcolo del margine di sovvenzione, la Commissione ha utilizzato un metodo basato sulla media ponderata, considerandola la base più ragionevole per stabilire il margine di sovvenzione.

5. Importo delle sovvenzioni compensabili

(35) Alla luce delle risultanze definitive sui vari sistemi sopra riportate, l'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascun produttore esportatore sottoposto all'inchiesta è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(36) L'importo della sovvenzione accertato in via definitiva per le società indiane diverse da quelle che hanno cooperato nella presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo netto franco Comunità, è il 48,8 %, pari alla somma degli importi più elevati accordati a qualsiasi esportatore che ha collaborato nel quadro di ciascun sistema.

II. COREA

1. I Programmi di prestiti

a) Calcolo del tasso d'interesse di riferimento

(37) Il governo coreano ha sostenuto che, per quanto riguarda il calcolo dell'importo della sovvenzione nel caso dei prestiti, si sarebbe dovuto utilizzare il metodo basato sul costo per la pubblica amministrazione, piuttosto che quello basato sul vantaggio per il beneficiario, citando l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), nonché l'allegato I, lettere k) e l), dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM).

(38) Si ritiene che le disposizioni citate dal governo coreano non siano applicabili ai programmi di prestito oggetto dell'inchiesta. L'articolo 19, paragrafo 4 dell'ASCM stabilisce infatti che non si possono riscuotere dazi compensativi che eccedono l'importo della sovvenzione di cui si è accertata l'esistenza, calcolato in base al vantaggio conferito. Questa disposizione è stata rispettata, dato che si sono seguite le norme esplicite per il calcolo delle sovvenzioni nel caso dei prestiti, vale a dire l'articolo 5 e l'articolo 6, lettera b) del regolamento di base, che incorpora l'articolo 14, lettera b) dell'ASCM. Queste norme stabiliscono chiaramente che la sovvenzione dev'essere calcolata in base al vantaggio, che è la differenza tra l'importo pagato dalla società beneficiaria del prestito e quello che tale società avrebbe pagato per un prestito commerciale comparabile. L'articolo 19, paragrafo 4 dell'ASCM non impone il requisito di calcolare una sovvenzione sulla base del costo per la pubblica amministrazione. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) riguarda una presunzione di pregiudizio grave in determinate circostanze, che non è applicabile ai procedimenti sui dazi compensativi. La lettera k) dell'allegato I dell'ASCM, ripreso nell'allegato I del regolamento di base, prevede norme speciali per i crediti all'esportazione che costituiscono delle eccezioni alle norme generali per il calcolo di sovvenzioni nel caso dei prestiti. La lettera l) di per sé non stabilisce che il metodo basato sul calcolo del costo per la pubblica amministrazione prevale sulle norme esplicite dell'articolo 5 e dell'articolo 6, lettera b) del regolamento di base, in particolare poiché questa disposizione figurava già nell'Elenco indicativo delle sovvenzioni all'esportazione approvato durante il Tokyo Round dei negoziati GATT, quando il metodo basato sul calcolo del vantaggio per il beneficiario non era ancora stato incorporato nelle norme dell'OMC.

(39) Il governo coreano ha anche sostenuto che il confronto tra gli interessi pagati su un programma di prestiti statale e un prestito commerciale partirebbe dall'ipotesi erronea che i tassi d'interesse su tutti i prestiti concessi nell'economia in questione sono uguali.

(40) La Commissione non presuppone che tutti i prestiti siano uguali, ma ha utilizzato quale punto di riferimento dei prestiti considerati comparabili sulla base del periodo di rimborso, dell'importo in conto capitale e dello scopo del prestito, come previsto dall'articolo 6, lettera b) del regolamento di base.

(41) Il governo coreano ha infine sostenuto che il tasso d'interesse di riferimento pertinente dovrebbe essere quello applicabile a un prestito comparabile accordato contemporaneamente al prestito in questione, anziché basarsi sui tassi d'interesse prevalenti nel periodo d'inchiesta, poiché nel periodo d'inchiesta i tassi d'interesse erano anormalmente elevati a causa della crisi finanziaria.

(42) Nel corso dell'inchiesta si è rilevato che i tassi d'interesse per i prestiti accordati su base commerciale rispecchiano le condizioni di mercato, cambiando col tempo. Tali prestiti avrebbero registrato gli stessi tassi d'interesse nel periodo dell'inchiesta indipendentemente dal i fatto di essere stati accordati contemporaneamente al prestito statale. La Commissione non ritiene pertanto di dover abbandonare la sua prassi normale, illustrata nel regolamento di base e negli orientamenti per il calcolo. La richiesta è pertanto respinta.

(43) Due produttori esportatori coreani hanno sostenuto che la classificazione dei prestiti in cinque categorie sulla base dell'importo in conto capitale effettuata dalla Commissione è arbitraria e incompatibile con la prassi consueta delle banche coreane e che pertanto la determinazione del tasso d'interesse sulla base dell'importo del prestito non costituisce un metodo adeguato per stabilire il tasso d'interesse di riferimento. Un produttore esportatore coreano ha sostenuto che, poiché le banche coreane non considerano l'importo del prestito un fattore determinante per decidere il tasso d'interesse, la Commissione dovrebbe utilizzare quale unico punto di riferimento il tasso d'interesse medio effettivo pagato dal produttore per i prestiti commerciali. Due produttori esportatori coreani hanno inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i tassi d'interesse sui prestiti per operazioni commerciali quale tasso d'interesse di riferimento per i prestiti EXIM-SM.

(44) In risposta a tali richieste, si ritiene che l'articolo 6, lettera b) del regolamento di base chiarisca che il valore di riferimento per il calcolo della sovvenzione è un prestito commerciale comparabile che la società potrebbe effettivamente ottenere sul mercato. La prassi comunitaria in questo settore, come illustrato negli orientamenti per il calcolo, consiste pertanto nel paragonare prestiti di importo, finalità e periodi di rimborso analoghi. I prestiti relativi ad operazioni commerciali (vale a dire i prestiti a breve termine a fini operativi) ottenuti dai produttori esportatori coreani hanno finalità diverse (cfr. punto 126 del regolamento provvisorio) e durata diversa dai prestiti EXIM-SM in questione e non sono dunque prestiti comparabili. Queste richieste sono pertanto respinte.

(45) I due produttori esportatori coreani inoltre hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato tassi d'interesse eccezionalmente elevati derivanti dalla crisi finanziaria della Corea quale valore di riferimento per calcolare la sovvenzione su prestiti conclusi prima della crisi.

(46) L'articolo 6, lettera b) del regolamento di base specifica che il vantaggio è calcolato paragonando i tassi d'interesse sui prestiti statali ai tassi d'interesse su prestiti commerciali comparabili. A tal fine, si sono confrontati i tassi d'interesse medi dei prestiti statali e i tassi d'interesse medi di prestiti commerciali comparabili nel periodo d'inchiesta. La richiesta è pertanto respinta.

b) Prestito per la produzione di reti da pesca (Fishing Net Production Loan - FNPL)

(47) Il governo coreano ha sostenuto che questo prestito, essendo specificamente riservato all'industria delle reti da pesca, non ha conferito un vantaggio all'esportatore di filo di acciaio inossidabile e non era un prestito specifico a favore dell'industria dell'acciaio inossidabile. Una società che producesse sia reti da pesca, sia filo di acciaio inossidabile, inoltre, avrebbe gestioni distinte per le risorse finanziarie e per la loro contabilità.

(48) Nel corso dell'inchiesta si è accertato che i produttori esportatori di filo di acciaio inossidabile hanno beneficiato di un prestito di questo tipo, che è compensabile poiché, come ha ammesso il governo coreano, è specificamente riservato all'industria delle reti da pesca. Si considera infatti irrilevante il fatto che il sistema in questione non sia specificamente riservato all'industria che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta, nella misura in cui il programma è specifico in quanto tale e i suoi vantaggi possono essere collegati alla fabbricazione del prodotto interessato. E questo è appunto il caso in esame, poiché il prestito agevolato ha ridotto il costo di finanziamento complessivo del produttore, con un conseguente vantaggio anche per il prodotto interessato. Non si è presentato alcun elemento di prova del fatto che la gestione delle risorse finanziarie dei produttori esportatori interessati si sia effettuata in modo tale che la concessione del prestito non si ripercuotesse sul costo di finanziamento complessivo della società. La richiesta è pertanto respinta.

c) Prestiti del Fondo per l'avvio e la promozione delle PMI (SME-SPFL)

(49) Il governo coreano ha sostenuto che i prestiti di tipo C accordati nel quadro dell'ordinanza sulla creazione e sul funzionamento del fondo di sostegno per l'area metropolitana di Pusan non erano condizionati all'andamento delle esportazioni, dato che otto criteri principali e dodici criteri supplementari per stabilire l'ammissibilità a beneficiare del prestito sono oggettivi e neutri. L'unico elemento collegato alle esportazioni è che si accorda una preferenza alle PMI le cui vendite all'esportazione superano il 20 % del loro volume d'affari complessivo. Questo sistema non mira infatti a promuovere le esportazioni, ma ad utilizzare la percentuale di esportazioni quale indicatore indiretto delle attività di sviluppo tecnologico.

(50) Sebbene questa condizione relativa all'andamento delle esportazioni non sia che uno dei diversi criteri, si ritiene tuttavia che essa condizioni il sistema all'andamento delle esportazioni e lo renda pertanto specifico. Questo caso è esplicitamente previsto nell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, che specifica che si considerano specifiche le sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni. Poiché un elemento che le autorità che concedono il prestito devono prendere in considerazione è che si raggiunga una percentuale minima di esportazioni sul volume d'affari complessivo, questo requisito che il prestito sia condizionato all'andamento delle esportazioni è soddisfatto, dato che le società non avrebbero potuto ottenere i vantaggi se non avessero superato un determinato livello di vendite all'esportazione. La richiesta del governo coreano è pertanto respinta.

d) Prestito alle imprese per lo sviluppo della tecnologia (TDBL) /Fondo per la promozione scientifica e tecnologica (STPF)

(51) Il governo coreano ha sostenuto che questi programmi forniscono assistenza alle attività di ricerca conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) dell'ASCM e pertanto non sono impugnabili né compensabili. Inoltre, lo sviluppo della tecnologia e la promozione della scienza e tecnologia sono criteri oggettìvi e neutri conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM e i programmi sono aperti senza esclusioni a tutte le industrie che investono in progetti di sviluppo tecnologico e non sono quindi specifici. Per quanto riguarda l'STPF, il governo coreano ha inoltre sostenuto che, utilizzando criteri trasparenti e oggettivi, il Ministero della scienza e della tecnologia non può esercitare alcuna discrezionalità nel decidere i progetti prioritari e che la Commissione non aveva presentato alcun elemento di prova a suffragio della sua conclusione che si era esercitata una simile discrezionalità.

(52) La richiesta di non impugnabilità per entrambi i programmi è respinta per le ragioni già specificate ai punti 75-77. Non si è fornito alcun elemento di prova tale da mettere in dubbio la conclusione provvisoria che il TDBL era specificamente riservato a determinate industrie che investivano in determinati progetti conformemente a quanto stabilito dal Ministero del commercio e dell'industria. Anche per quanto riguarda l'STPF, non si è fornita alcuna informazione su qualsiasi criterio utilizzato dal Ministero della scienza e della tecnologia. Nel corso dell'inchiesta si è invece accertato che il Ministero della scienza e della tecnologia aveva stabilito, di tanto in tanto, dei progetti prioritari. Questo è considerato un elemento di prova sufficiente per stabilire che l'STPF è di fatto specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base. La richiesta di dichiarare non specifici questi sistemi è pertanto respinta.

e) Prestiti per il finanziamento delle esportazioni

(53) Un produttore esportatore coreano ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto di determinate informazioni verificate e ha commesso un errore di calcolo nel determinare il vantaggio derivante dai prestiti EXIM-SM.

(54) Questa richiesta è considerata valida. Sono stati pertanto apportati gli opportuni adeguamenti all'importo della sovvenzione per la società in questione.

(55) Il governo coreano ha sostenuto che, poiché i prestiti EXIM-EC (prima della spedizione), EXIM-SM ed EXIM-FIC sono stati concessi a tassi superiori a quelli effettivamente pagati dalla EXIM per i fondi, i prestiti EXIM-EC, EXIM-SM ed EXIM-FIC non sono compensabili. Si è sostenuto, inoltre; che la nota 5 dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) dell'ASCM stabilisce che le misure cui si fa riferimento nell'allegato I quali misure che non costituiscono sovvenzioni all'esportazione non dovrebbero essere vietate ai sensi di questa o di qualsiasi altra disposizione dell'ASCM.

(56) Si ritiene che queste argomentazioni si applichino unicamente ai "crediti all'esportazione" di cui alla lettera k) dell'allegato I del regolamento di base. Come si è già illustrato ai punti 129-130 del regolamento provvisorio, i prestiti le EXIM-EC (prima della spedizione), EXIM-SM ed EXIM-FIC non sono considerati "crediti all'esportazione" e non rientrano nella lettera k) dell'allegato I del regolamento di base. Queste richieste sono pertanto respinte.

(57) Il governo coreano ha sostenuto che il programma EXIM-FIC non è condizionato all'andamento delle esportazioni, né all'utilizzo preferenziale di merci nazionali anziché merci importate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'ASCM. Il governo coreano ha inoltre dichiarato che, essendo il programma EXIM-FIC aperto a una vasta gamma di industrie ed essendo il criterio degli investimenti all'estero oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM, il programma EXIM-FIC non è specifico.

(58) In risposta a queste argomentazioni, la Commissione ha concluso che i prestiti EXIM-FIC sono accessibili unicamente alle società che investono all'estero e sono dunque specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché non si basano su criteri neutri come spiegato più oltre, ai punti 80-84. Si è considerato che il programma EXIM-FIC non è condizionato all'andamento delle esportazioni, né all'utilizzo preferenziale di merci nazionali anziché merci importate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'ASCM.

2. Sistema di restituzioni forfettarie

(59) Il governo coreano ha sostenuto che questo sistema è un sistema di restituzione ai sensi dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II e dell'allegato III dell'ASCM e inoltre che la restituzione di oneri all'importazione non avveniva in misura superiore agli oneri imposti sui fattori produttivi importati consumati nella produzione del prodotto esportato, tenendo conto del normale tasso di scarti.

(60) In risposta a queste argomentazioni si ritiene che, non essendoci alcun obbligo di importare alcun fattore produttivo per la fabbricazione del prodotto esportato, il sistema di restituzioni forfettarie non è un sistema di restituzione daziaria, né un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II e dell'allegato III dell'ASCM. Il sistema coreano di restituzioni forfettarie rientra piuttosto nella definizione generale di sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base, che ha ripreso l'articolo 1 dell'ASCM. Esso costituisce una sovvenzione in quanto il Governo coreano fornisce contributo finanziario sotto forma di aiuti non rimborsabili basati sul valore fob delle esportazioni e conferisce un vantaggio diretto al beneficiario. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni, da considerarsi pertanto specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Di conseguenza, non si pone la questione di una restituzione in eccesso di dazi all'importazione, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base, che si applica unicamente nei casi di sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva, conformemente agli allegati I-III del regolamento di base. Queste richieste sono dunque respinte.

(61) Il governo coreano ha dichiarato che, conformemente al paragrafo 2 dell'allegato II (II) dell'ASCM, in assenza di qualsiasi meccanismo o procedura per stabilire se si è verificato un pagamento in eccesso e se le autorità che conducono l'inchiesta lo giudicano necessario, si svolge un ulteriore esame conformemente al paragrafo 1 dell'allegato II (II). Il governo coreano ha sostenuto che, poiche la Commissione non aveva esaminato se c'era effettivamente stata una restituzione in eccesso di oneri all'importazione sui fattori produttivi consumati nella fabbricazione del prodotto esportato; rion esiste alcuna base per concludere che il sistema coreano di restituzioni forfettarie costituisce una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

(62) Si ritiene quest'argomento irrilevante, dato che il paragrafo 2 dell'allegato II (II) dell'ASCM si riferisce a un sistema di restituzione daziaria, ciò che, come si è già illustrato, il programma in esame non è. In ogni caso, anche se si trattasse di un sistema di restituzione daziaria, l'allegato II, punto ii), paragrafo 5), e l'allegato III, punto ii), paragrafo 3) del regolamento di base prevedono che l'onere di effettuare tale esame in base alle transazioni reali spetti al governo del paese esportatore. Il governo coreano non ha effettuato l'esame in questione. La Commissione, quindi, non ha esaminato se vi fosse stata o meno una restituzione in eccesso di oneri all'importazione sui fattori produttivi consumati nel processo di produzione del prodotto esportato.

(63) Un produttore esportatore coreano ha dichiarato che la tesi della Commissione, in base alla quale non vi sarebbe alcun meccanismo o alcuna procedura per accertare quali fattori di produzione sono consumati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantitativi, non è valida perché la restituzione dei dazi è consentita soltanto per i fattori produttivi effettivamente utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate e per i dazi all'importazione effettivamente corrisposti.

(64) In risposta a queste argomentazioni, si ritiene che con il sistema di restituzioni forfettarie l'importo degli aiuti ricevuti non sia calcolato in relazione ai fattori produttivi effettivamente consumati nel processo di produzione o al dazio all'importazione effettivamente corrisposto, ma in maniera forfettaria sulla base del totale delle esportazioni. Queste richieste sono dunque respinte.

(65) Un produttore esportatore coreano ha inoltre sostenuto di non aver tratto alcun vantaggio dall'utilizzo di questo sistema, in quanto avrebbe pagato il dazio all'importazione sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto interessato, esportato il prodotto interessato e ottenuto una restituzione dei dazi inferiore all'importo che avrebbe ricevuto se si fosse utilizzato il sistema basato sulle singole operazioni. Il governo coreano ha sostenuto poi che il produttore esportatore coreano che ha utilizzato il sistema forfettario di restituzione dei dazi ha fornito alla Commissione la prova che la restituzione degli oneri all'importazione ottenuta è notevolmente inferiore agli oneri pagati sui fattori produttivi importati consumati nella fabbricazione del prodotto esportato nel periodo d'inchiesta.

(66) In risposta a queste argomentazioni si ritiene che, per le ragioni già illustrate, i pagamenti effettuati nel quadro del sistema di restituzione forfettario costituiscano aiuti basati sull'andamento delle esportazioni e siano pertanto specifici e compensabili conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Inoltre, è irrilevante stabilire se l'utilizzo di un sistema di restituzione dei dazi legittimo sarebbe stato più vantaggioso per il produttore esportatore, che ha scelto di beneficiare dei vantaggi previsti da un sistema che costituisce una sovvenzione compensabile. Queste richieste sono dunque respinte.

3. Programmi fiscali

a) Non specificità della limitazione all'industria manifatturiera

(67) Nelle sue conclusioni provvisorie, la Commissione ha giudicato che alcuni articoli della Legge sul controllo delle esenzioni e delle detrazioni fiscali (TERCL) fossero compensabili poiché erano specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base in virtù della loro limitazione a determinate imprese, ivi comprese quelle dell'industria manifatturiera. Gli articoli in questione sono i seguenti:

- articolo 7 (Riduzione speciale e parziale esenzione fiscale per piccole e medie imprese di trasformazione, ecc.)

- articolo 8 (Riserva per lo sviluppo tecnologico)

- articolo 9 (Credito d'imposta per spese di sviluppo della tecnologia e delle risorse umane)

- articolo 25 (Credito d'imposta per investimenti in impianti per l'incremento della produttività)

- articolo 27 (Credito d'imposta temporaneo per gli investimenti)

(68) Il governo coreano ha sostenuto che, essendo di fatto accessibili a una significativa gamma di industrie/imprese, le disposizioni di questi articoli non sono specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) dell'ASCM e non sono pertanto compensabili (i suddetti paragrafi dell'ASCM sono ripresi nell'articolo 3, paragrafo 2), lettere a), b) e c) del regolamento di base). In particolare, il governo coreano ha sottolineato che il concetto di "industria manifatturiera" ha una definizione molto generica e comprende, in pratica, decine di migliaia di comparti industriali.

(69) Il principio di base della specificità è che una sovvenzione che distorce la destinazione delle risorse in un'economia favorendo determinate imprese rispetto ad altre dovrebbe essere assoggettata. a misure compensative se causa il pregiudizio. Se in un'economia l'ammissibilità a beneficiare delle sovvenzioni è limitata in base a criteri non neutri, si reputa che si verifichi tale distorsione nella destinazione delle risorse. Questo è il principio alla base dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) dell'ASCM e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, che stabiliscono che una sovvenzione è specifica se l'autorità concedente, o la legislazione secondo cui essa opera, limitano esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione. In questo caso si ritiene che, per quanto il concetto di "industria manifatturiera" possa avere una definizione molto vasta, sia innegabile che le disposizioni dei suddetti articoli del TERCL sono finalizzate a limitare ulteriormente i vantaggi che se ne possono trarre a determinate imprese, condizionando l'ammissibilità ad altri criteri non neutri, quali gli investimenti in determinati tipi di prodotti ad alta tecnologia o gli investimento all'estero.

(70) Il governo coreano ha sostenuto che tali criteri sono neutri, poiché tutte le società hanno la stessa possibilità di beneficiare delle sovvenzioni. Una sovvenzione per le imprese che investono all'estero, ad esempio, non sarebbe specifica perché tutte le ditte possono investire all'estero. In base a questa tesi, però, una sovvenzione limitata alle imprese del settore tessile non sarebbe specifica perché tutte le ditte "possono" diversificarsi nel settore dei tessuti. Perché il concetto di specificità nel quadro dell'ASCM possa avere un senso, deve comprendere le situazioni in cui i governi assoggettano le sovvenzioni a condizioni che essi sanno a priori che limiteranno notevolmente il numero di imprese ammesse a beneficiarne; tali sovvenzioni puntano a favorire determinate imprese rispetto ad altre. Per questo motivo, i criteri utilizzati dal governo coreano per designare i beneficiari non sono "neutri" e, come si illustra in seguito, non hanno un'applicazione orizzontale, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Si è dunque accertato che le sovvenzioni II concesse ai sensi questi articoli del TERCL sono specifiche; in appresso si espongono motivazioni più dettagliate per quanto riguarda i singoli sistemi.

b) Procedimento indebito

(71) Il governo coreano ha sostenuto che, poiché il denunziante in questo procedimento non aveva fatto alcun esposto riguardo alle disposizioni fiscali di alcuni articoli del TERCL, esse non dovrebbero essere incluse in alcun accertamento ai fini del presente procedimento. Gli articoli in questione sono i seguenti:

- l'articolo 5 (credito d'imposta speciale per le PMI)

- l'articolo 7 (Riduzione speciale e parziale esenzione fiscale per piccole e medie imprese manifatturiere, ecc.)

- l'articolo 27 (Credito d'imposta temporaneo per gli investimenti)

(72) In particolare, il governo coreano sostiene che:

i) l'articolo 11 dell'ASCM (articolo 10 del regolamento di base) elenca le informazioni che devono figurare in una denuncia, ivi comprese le prove dell'esistenza delle sovvenzioni e un'indicazione dell'importo e della natura della sovvenzione in questione;

ii) l'articolo 12, paragrafo 1 dell'ASCM (articolo 11 del regolamento di base) specifica che ai Membri interessati e a tutte le parti interessate in un'inchiesta sui dazi compensativi vengono comunicate le informazioni richieste dalle autorità;

iii) il paragrafo 7 dell'Allegato VI dell'ASCM (articolo 26, paragrafo 3 del regolamento di base) stabilisce che prima della visita (di verifica) la prassi normale dovrebbe essere quella di comunicare alle imprese interessate la natura generale delle informazioni da verificare e ogni ulteriore informazione che dovranno fornire.

(73) Il governo coreano sostiene che queste disposizioni dell'ASCM sono state ignorate, comprendendo negli accertamenti i programmi non indicati nella denuncia e che, inoltre, il governo coreano e alcuni produttori esportatori che hanno collaborato non hanno avuto la possibilità di difendersi adeguatamente.

(74) In risposta a tali reclami del governo coreano, si ritiene che, nel presentare una denuncia, non ci si possa attendere che i denunzianti siano a conoscenza di ogni minimo particolare dei presunti programmi di sovvenzione di un paese terzo. In questo caso, il denunziante ha denunciato un gran numero di sovvenzioni fiscali concesse nel quadro del TERCL. L'inchiesta ha quindi scoperto altre sovvenzioni fiscali concesse nel quadro di determinate disposizioni del TERCL che non erano state specificamente citate nella denuncia, ma che hanno effetti molto simili a quelli dei sistemi denunciati. Data la natura di queste sovvenzioni, e in particolare dato che sono concesse nell'ambito generale del TERCL (nei confronti del quale il denunziante ha presentato numerose denunce di sovvenzione), si conclude che la Commissione è autorizzata a includerle nell'inchiesta e, se del caso, a raccomandare interventi compensativi.

c) Articolo 8 del TERCL (Riserva per lo sviluppo tecnologico)

(75) Oltre a sostenere che le disposizioni di questo articolo non erano specifiche, il governo coreano ha dichiarato che la sovvenzione prevista da questo articolo non è perseguibile essendo destinata alla ricerca e sviluppo (R& S) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) dell'ASCM (questo paragrafo dell'ASCM è ripreso all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di base).

(76) Si noti che, se le sovvenzioni per la R& S che soddisfano i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) dell'ASCM sono notificate all'OMC ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3 di tale accordo, non si può neppure aprire un'inchiesta nei confronti di tali sovvenzioni. Per quanto riguarda l'articolo 8 del TERCL, si è rilevato che la Corea non ha comunicato tale disposizione all'OMC ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 dell'ASCM. La Commissione era dunque autorizzata ad aprire un'inchiesta nei confronti di questa disposizione del TERCL. Per quanto riguarda l'affermazione del Governo coreano in base alla quale tale disposizione non sarebbe impugnabile, e pertanto non potrebbe essere oggetto di misure compensative, il governo coreano dovrebbe dimostrare tale non impugnabilità. La Commissione gli ha dato la possibilità di farlo all'inizio dell'inchiesta, ma il governo coreano non l'ha fatto. Data la situazione, si possono imporre misure compensative nei confronti dei vantaggi derivanti da questo articolo.

(77) Per quanto riguarda la non specificità sostenuta dal governo coreano, il sistema non è neutro poiché distingue tra le imprese normali e quelle ad alta intensità tecnologica. Queste ultime ricevono vantaggi superiori. Tale distinzione dimostra che i criteri non sono neutri ed escludono un gran numero di imprese per le quali tale sviluppo tecnologico non è necessario. Per queste ragioni e quelle addotte ai punti 67-70, si ritiene che l'articolo 8 del TERCL sia specifico e pertanto compensabile.

d) Articolo 9 del TERCL (Credito d'imposta per spese di sviluppo della tecnologia e delle risorse umane)

(78) Oltre a sostenere in generale la non specificità delle disposizioni di questo articolo, il governo coreano ha sostenuto che il criterio dello sviluppo della tecnologia e delle risorse umane è un criterio oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM. Si ritiene che questo criterio non sia neutro né ai sensi di tale articolo dell'ASCM, né ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Quest'ultimo articolo richiede che infatti che le condizioni o i criteri oggettivi siano neutri e abbiano al tempo stesso un carattere economico e un'applicazione orizzontale. Non si ritiene che le disposizioni di questo articolo del TERCL abbiano un carattere orizzontale, dato che chiaramente che le imprese di determinati settori industriali avranno un maggiore orientamento tecnologico rispetto a quelle di altri settori e tenderanno quindi a trarre un vantaggio maggiore da questa disposizione. Adottando questa disposizione del TERCL, il governo coreano ha conferito un vantaggio sproporzionato alle imprese di determinati settori industriali.

(79) Si ritiene che questo sistema sia specifico in quanto limitato a determinate imprese (cfr. punti 67-70) e dunque compensabile. Questo sistema è specifico anche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base ed è quindi compensabile.

e) Articolo 23 del TERCL (Riserva per le perdite su investimenti all'estero)

(80) Il governo coreano ha osservato che le disposizioni di questo articolo non sono più in vigore dal 1o gennaio 1998. Il governo coreano ha inoltre sostenuto che le disposizioni di questo articolo sono aperte a una vasta gamma di industrie, e che il criterio degli investimenti all'estero è un criterio oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM.

(81) Questa disposizione si configura come differimento d'imposta che viene riaggiunto alla base imponibile di una società dopo un periodo di grazia di due anni, pagabile in rate uniformi nell'arco di tre anni. I vantaggi delle imposte differite nell'ultimo anno di ammissibilità (esercizio fiscale 1997), quindi, hanno continuato a maturare nel periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998) e continueranno ancora a maturare per vari anni per le società che hanno beneficiato di questa disposizione fiscale.

(82) Quanto all'affermazione del governo coreano in base alla quale le disposizioni di questo articolo sono aperte a una vasta gamma di industrie, si nota che, nelle sue risultanze provvisorie, la Commissione ha accertato che le disposizioni di questo articolo erano limitate alle società coreane che investono all'estero. Non è stata fornita alcuna nuova informazione che dimostrasse il contrario. Come nel caso dell'affermazione del governo coreano relativa alla non specificità della limitazione all'industria manifatturiera (cfr. punti 67-70), è innegabile che le disposizioni dell'articolo 23 del TERCL ne limitano i vantaggi a determinate imprese. Questa disposizione è dunque specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

(83) Il governo coreano ha inoltre sostenuto che il criterio degli investimenti all'estero è un criterio oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM. Si ritiene che questo criterio non sia neutro né ai sensi di tale articolo dell'ASCM, né ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Quest'ultimo articolo richiede che infatti che le condizioni o i criteri oggettivi siano neutri e abbiano a1 tempo stesso un carattere economico e un'applicazione orizzontale. Le disposizioni di questo articolo del TERCL non si considerano oggettive poiché si sa a priori che le società che non investono all'estero non potranno beneficiare del vantaggio. Questo criterio non è dunque neutro, né ha un'applicazione orizzontale. Adottando questa disposizione del TERCL, il governo coreano ha conferito un vantaggio a un numero limitato di imprese con interessi all'estero.

(84) Si ritiene dunque che questa disposizione del TERCL sia specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base e sia pertanto compensabile.

f) Articolo 25 del TERCL (Credito d'imposta per investimenti in impianti per l'incremento della produttività)

(85) Oltre a sostenere la non specificità delle disposizioni di questo articolo, il governo coreano ha osservato che la disposizione sul trattamento preferenziale degli impianti nazionali rispetto agli impianti importati contenuta in questo articolo è stata eliminata alla fine del 1996, vale a dire prima del periodo d'inchiesta. Nelle sue risultanze provvisorie, in effetti, la Commissione rilevava che la disposizione dell'articolo sui diversi tassi in vigore per gli impianti importati (credito del 3 %) e per gli impianti di origine nazionale (credito del10 %) è stata eliminata alla fine del 1996. Tuttavia, dato che le società che hanno avviato progetti d'investimento prima della fine del 1996 e li hanno successivamente portati avanti possono scegliere di beneficiare dei tassi in vigore prima di tale data, i vantaggi hanno continuato a maturare nel periodo d'inchiesta.

(86) Per quanto riguarda i diversi tassi in vigore per gli impianti importati e per quelli di origine nazionale prima della fine del 1996, si è già accertato che il sistema è specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base. Per quanto riguarda la richiesta generale di non specificità, si ritiene che questo sistema sia specifico in quanto limitato a determinate imprese (cfr. punti 67-70) e che sia dunque compensabile. Si sa a priori che determinate imprese avranno più probabilità di altre di poter beneficiare di agevolazioni fiscali per l'incremento della produttività, unicamente grazie al ramo di attività in cui operano. I vantaggi di questo sistema, quindi, saranno inevitabilmente più accessibili ad alcuni settori che ad altri.

g) Articolo 27 del TERCL (Credito d'imposta temporaneo sugli investimenti)

(87) Oltre a sostenere la non specificità delle disposizioni di questo articolo, il governo coreano ha osservato che la disposizione sul trattamento preferenziale degli impianti nazionali rispetto agli impianti importati è stata eliminata alla fine del1996. Nelle sue risultanze provvisorie, la Commissione ha considerato che i vantaggi derivanti ai sensi di quest'articolo dovessero essere compensati in quanto le sociefa possono scegliere di beneficiare dei diversi tassi in vigore per i macchinari importati (credito del 3 %) e per quelli di origine nazionali (credito del 10 %) prima della fine del 1996 per i progetti d'investimento già avviati. I vantaggi quindi hanno continuato a maturare nel periodo d'inchiesta.

(88) Si ritiene che questo sistema sia specifico in quanto limitato a determinate imprese (cfr. punti 67-70) e dunque compensabile. Per quanto riguarda i diversi tassi in vigore prima della fine deÌ 1996, il sistema è specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base. Quanto alla richiesta generale di non specificità, come nel caso dell'articolo 25, questo sistema è accessibili soltanto alle imprese che investono in apparecchiature destinate a migliorare la produttività. Data la natura di questa condizione, è inevitabile che determinate imprese avranno più probabilità di altre di beneficiarne.

4. Importo delle sovvenzioni compensabili

(89) Alla luce delle risultanze definitive sui vari sistemi sopra riportate, l'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascun produttore esportatore sottoposto all'inchiesta è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(90) La media ponderata del margine di sovvenzione a livello nazionale per tutti i produttori esportatori sottoposti all'inchiesta, che rappresentano la totalità delle esportazioni originarie della Corea verso la Comunità, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria è trascurabile, vale a dire inferiore all'1 %. Data la situazione, il margine di sovvenzione per la Corea dev'essere considerato trascurabile conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

(91) Sulla base delle risultanze di cui sopra relative alla Corea, vale a dire del fatto che il margine di sovvenzione a livello nazionale per questo paese è inferiore alla soglia trascurabile, le importazioni di filo spesso di acciaio inossidabile originarie della Corea non sono più considerate oggetto di sovvenzioni. Contrariamente alle risultanze indicate nel regolamento provvisorio, quindi, ai fini del seguente accertamento del pregiudizio si terrà conto unicamente delle importazioni originarie dell'India.

2. Industria comunitaria

(92) Poiché le parti interessate non hanno comunicato nuovi elementi di prova, né hanno presentato altre argomentazioni documentate, sono confermati i dati e le risultanze esposti nei punti 207-208 del regolamento provvisorio, vale a dire che i produttori comunitari denunzianti, rappresentando più del 65 % della produzione comunitaria complessiva di filo spesso di acciaio inossidabile, costituiscono l'industria comunitaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base.

3. Aspetti relativi alla concorrenza

(93) Nelle osservazioni presentate successivamente alla comunicazione delle risultanze, i produttori esportatori indiani hanno ribadito che tutti i dati presentati dall'industria comunitaria nell'ambito del presente procedimento sarebbero artificialmente gonfiati a causa dell'applicazione uniforme del sistema "extra di lega" e che sarebbe quindi impossibile effettuare un'analisi precisa del pregiudizio nel quadro del procedimento antisovvenzioni. Tuttavia, poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna nuova argomentazione, mentre c'è stata una decisione definitiva di respingere la denuncia relativa alla causa n. IV/E-l/36.930 relativa alle barre lucide di acciaio inossidabile, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 209-216 del regolamento provvisorio.

4. Consumo comunitario

(94) Successivamente alla comunicazione, alcune parti interessate hanno sostenuto che il metodo utilizzato per determinare il consumo comunitario, in particolare per quanto riguarda le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato e le importazioni da paesi terzi, era inadeguato.

(95) A tale riguardo, si ricordi che sono disponibili dati dettagliati e verificati soltanto per l'industria comunitaria e per i produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato. Conformemente alla consueta pratica delle istituzioni comunitarie, quindi, si è fatto ricorso alle informazioni a disposizione della Commissione, e in particolare a fonti statistiche indipendenti. Nessuna parte interessata ha fornito informazioni che dimostrassero che l'impostazione seguita dalle istituzioni comunitarie era irrazionale e ingiustificata nelle circostanze del caso in esame.

(96) Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai punti 217-218 del regolamento provvisorio.

5. Volume delle importazioni e quote di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(97) Il volume delle importazioni originarie dell'India ha registrato il seguente andamento: 952 t nel 1994, 4513 t nel 1995, 6951 t nel 1996, 8719 t nel 1997 e 9166 t nel periodo dell'inchiesta. Esse hanno dunque registrato un costante e significativo aumento (dell'850 % circa) nel periodo in esame.

(98) Le quote di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India sono costantemente aumentate, passando dall'1,4 % del 1994 al 5,6 % del 1995, al 9,9 % del 1996, all'11,1 % del 1997 e rimanendo stabili all'11,1 % nel periodo dell'inchiesta.

6. Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni

a) Evoluzione dei prezzi

(99) I prezzi medi di vendita al chilo (in ECU) delle importazioni originarie dell'India hanno subito un aumento tra il 1994 e il 1995 (da 1,88 a 2,44), ma da quell'anno in poi sono costantemente diminuiti (2,32 nel 1996, 2,10 nel 1996 e 2,05 nel periodo dell'inchiesta).

b) Sottoquotazione dei prezzi

(100) Per quanto riguarda il metodo utilizzato per calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi, alcune parti interessate hanno contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione nella fase provvisoria. A loro dire, infatti, questi margini sarebbero stati gonfiati, in quanto non si erà compensato alcun importo negativo del quale i prezzi dei produttori esportatori sottoquotavano quelli dell'industria comunitaria con alcun importo positivo.

(101) Si noti che, nella metodologia descritta ai punti 226 e 227 del regolamento provvisorio per il calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi, si sono messe a confronto la media ponderata dei prezzi di vendita netti delle importazioni oggetto di sovvenzioni, modello per modello, e la media ponderata dei prezzi di vendita netti per modello dell'industria comunitaria nel mercato della Comunità. Questa metodologia ha permesso quindi di tenere conto, operazione per operazione, dell'importo del quale il prezzo di un determinato modello dei produttori esportatori superava quello dell'industria comunitaria.

(102) Le conclusioni raggiunte in relazione alla metodologia generale applicata illustrate ai punti 226-227 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

(103) In assenza di qualsiasi altra osservazione, i margini reali di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni originarie dell'India di cui al punto 228 del regolamento provvisorio sono confermati.

7. Situazione dell'industria comunitaria

(104) Poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna argomentazione in relazione alle risultanze provvisorie sugli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze di cui ai punti 229-238 del regolamento provvisorio.

(105) Alcune parti interessate hanno sostenuto che gli indicatori economici dell'industria comunitaria non permettevano di concludere che tale industria ha subito un pregiudizio grave. Si sosteneva anzi che la situazione dell'industria comunitaria era rimasta relativamente stabile nel periodo esaminato, ed aveva persino manifestato sintomi di miglioramento dal punto di vista della produzione, del volume delle vendite e degli investimenti. Quanto alla redditività, la sua tendenza al ribasso si spiegherebbe con la decisione dell'industria comunitaria di concentrarsi su prodotti che comportano costi di fabbricazione superiori.

(106) Come indicato ai punti 237 e 238 del regolamento provvisorio, si ricorda che la conclusione sul pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria si basava sul fatto che l'industria comunitaria, dovendo far fronte alle importazioni oggetto di sovvenzioni, non aveva potuto seguire la tendenza alla crescita del mercato, non aveva mai recuperato la sua posizione sul mercato ed era riuscita a mantenere stabile il volume delle sue vendite solo a scapito della sua redditività che, date le pressioni sui prezzi di vendita, si era fortemente deteriorata. Il volume delle vendite dell'industria comunitaria, infatti, è aumentato appena del 5 % tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, mentre il mercato della Comunità è aumentato del 20 % nello stesso periodo. Il leggero aumento della produzione e degli investimenti, inoltre, è dovuto unicamente al fatto che l'industria comunitaria si è sforzata di conservare la sua quota di mercato. La tendenza al ribasso della sua redditività, quindi, non è dovuta esclusivamente al fatto che l'industria comunitaria ha iniziato a produrre anche alcuni modelli per i quali doveva far fronte a una minore concorrenza da parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(107) In base a quanto sopra esposto, si conclude che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio grave come indicato ai punti 237 e 238 del regolamento provvisorio.

F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

(108) Conformemente all'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato se le importazioni originarie dell'India avessero-provocato un pregiudizio grave. Sono stati esaminati anche i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, che potrebbero al tempo stesso arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per accertarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da tali fattori non sia attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

a) Effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(109) Il significativo aumento del volume delle vendite (attorno all'850 %) e delle quote di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni (dall'1,4 % all'11,1 %) registrato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, nonché la notevole sottoquotazione dei prezzi accertata hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di perdita di quota di mercato, pressioni sui prezzi e deterioramento della redditività.

(110) Nel quadro della caduta generale del mercato del 1996, sopraggiunta dopo la forte crescita registrata nel 1995, il costante incremento delle importazioni oggetto di sovvenzioni ha inciso negativamente sull'industria comunitaria. Proprio le importazioni originarie dell'India sono quelle che hanno registrato uno straordinario sviluppo in quell'anno.

(111) A partire dal 1997, l'andamento positivo del mercato è andato a vantaggio soprattutto delle importazioni oggetto di sovvenzioni. I volumi delle vendite dell'industria comunitaria non hanno seguito l'andamento crescente del mercato e i prezzi di vendita non sono tornati ai livelli precedenti. Al contrario, l'industria comunitaria ha dovuto subire una situazione di prezzi eccessivamente bassi e forti pressioni sui prezzi, come dimostrato dalle sottoquotazioni dei prezzi rilevate. Questa situazione si è tradotta in un calo della redditività e in una diminuzione dell'occupazione.

(112) Dovendo far fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dell'India, l'industria comunitaria ha dovuto scegliere se mantenere stabili i suoi prezzi e rischiare di perdere volumi di vendite, o seguire i prezzi bassi delle importazioni oggetto di sovvenzioni quali che fossero le conseguenze sulla redditività. Entrambe le strategie hanno avuto un impatto negativo sulla redditività, sia direttamente (prezzi più bassi), sia indirettamente (i prezzi rimasti alti hanno determinato un minore volume di vendite, e di conseguenza maggiori costi di produzione per tonnellata). A partire dal 1996, tutti i produttori comùnitari hanno sostanzialmente ridotto i loro prezzi di vendita, ciò che ha avuto nuove ripercussioni negative sulla loro redditività, benché abbiano cercato di concentrarsi su determinate nicchie di mercato per evitare di subire ulteriori effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Ciò dimostra chiaramente la sensibilità ai prezzi del mercato e la notevole incidenza della sottoquotazione praticata dai produttori esportatori indiani.

b) Effetti di altri fattori

(113) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato se fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India avessero inciso sulla situazione dell'industria comunitaria, analizzando in particolare il ruolo di altri produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta e le importazioni da altri paesi terzi.

i) Altri produttori comunitari

(114) Successivamente all'adozione del regolamento provvisorio, alcune parti interessate hanno contestato il fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. In particolare, si è detto che il pregiudizio era provocato da altri fattori, vale a dire da altri produttori comunitari. Si sosteneva a questo proposito che, vista la scarsa collaborazione ottenuta dai produttori comunitari, l'accertamento dell'incidenza delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato non era del tutto attendibile.

(115) Si ricordi che sono disponibili dati dettagliati e verificati solo per l'industria comunitaria. Dato l'elevato grado di collaborazione ottenuta dall'industria comunitaria che assicura la rappresentatività delle risultanze, e date la trasparenza e la sensibilità ai prezzi del mercato del filo d'acciaio inossidabile nella Comunità, non è irragionevole concludere che gli altri produttori comunitari avranno probabilmente registrato tendenze simili a quelle accertate per l'industria comunitaria, in particolare per quanto riguarda i prezzi. Inoltre, nessuna parte interessata ha presentato qualsiasi informazione che indicasse che i produttori non denunzianti operavano in un contesto più favorevole.

ii) Importazioni da paesi terzi

(116) Le quote di mercato delle importazioni da paesi terzi sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(117) La quota di mercato delle importazioni di filo spesso di acciaio inossidabile originario di paesi terzi è aumentata soltanto di 2,2 punti percentuali tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India sono aumentate del 9,7 % nello stesso periodo. Per quanto riguarda i prezzi, nel corso dell'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

Corea

(118) Le importazioni originarie della Corea sono state esaminate nel contesto della presente inchiesta e si è concluso che la media ponderata del margine di sovvenzione a livello nazionale è inferiore alla soglia trascurabile. Sulla base dell'andamento sopra indicato di queste importazioni, si conclude che la loro tendenza crescente è meno pronunciata rispetto a quella delle importazioni originarie dell'India, ma non è comunque trascurabile.

(119) Sulla base delle risultanze di cui sopra, si conclude che le importazioni da paesi terzi possono avere contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, ma questo non è stato giudicato di per sé sufficiente per rompere il nesso di causalità accertato tra le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria, in particolare alla luce dell'andamento della quota di mercato di questi paesi terzi nel periodo considerato.

iii) Altri fattori

(120) Nessuna parte interessata ha presentato altre argomentazioni relative ad altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in particolare per quanto riguarda una contrazione della domanda, variazioni dell'andamento dei consumi, sviluppi tecnologici o l'andamento dell'industria comunitaria in termini di esportazioni e di produttività. Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai punti 247-250 del regolamento provvisorio.

c) Conclusione relativa al rapporto di causalità

(121) Per quanto possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, quindi, i fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India non sono stati tali da rompere il rapporto di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India e il pregiudizio grave conseguentemente subito dall'industria comunitaria.

(122) Alla luce di quanto sopra, si conclude che le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India hanno provocato di per sé un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(123) Successivamente all'approvazione del regolamento provvisorio, alcuni utilizzatori hanno presentato osservazioni sui possibili effetti dei dazi.

(124) Per quanto riguarda l'industria comunitaria e gli altri produttori comunitari, in assenza di ulteriori osservazioni relative alle ripercussioni dei dazi sulla loro situazione, si conferma la conclusione che l'istituzione di misure permetterà all'industria comunitaria di riacquistare un margine di redditività soddisfacente, e di mantenere e sviluppare ulteriormente le sue attività nella Comunità, garantendo l'occupazione e gli investimenti.

(125) In assenza di ulteriore reazioni da parte degli importatori non collegati e dei fornitori, si confermano le risultanze di cui ai punti 257-261 del regolamento provvisorio.

(126) Per quanto riguarda gli utilizzatori, alcune società hanno dichiarato che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni dirette sulla loro situazione economica provocando un aumento del prezzo della loro materia prima. Questi produttori, tuttavia, hanno anche dichiarato di potersi approvvigionare da paesi diversi dal paese interessato. Dato il basso livello generale dei dazi, inoltre, le ripercussioni di un eventuale aumento dei prezzi sarebbero limitate.

(127) Altri utilizzatori hanno insistito sulla qualità e sull'affidabilità dei prodotti dell'industria comunitaria, considerando dunque che l'istituzione di misure non inciderebbe sulla loro situazione.

(128) Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai punti 252-268 del regolamento provvisorio, nel senso che non vi sono validi motivi per non istituire dazi compensativi.

H. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

1. Corea

(129) Alla luce delle conclusioni sopra riportate, in base alle quali la media ponderata del margine di sovvenzione a livello nazionale per le importazioni originarie della Corea è trascurabile, il presente procedimento dovrebbero esserie chiuso conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base.

2. India

(130) In base alle conclusioni sopra esposte in materia di sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, si è esaminato quale forma e livello dovessero assumere le misure compensative definitive per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli causa di distorsione degli scambi e di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario del filo spesso di acciaio inossidabile.

(131) Pertanto, come illustrato al punto 271 del regolamento provvisorio, si è calcolato un livello non pregiudizievole dei prezzi a un livello che copra i costi di produzione dell'industria comunitaria e le assicuri un ragionevole utile sulle vendite.

(132) Il confronto tra i livelli di prezzi non pregiudizievoli e il prezzo all'esportazione dei produttori ha portato a stabilire margini di pregiudizio che sono risultati in tutti i casi, ad eccezione di un produttore esportatore, pari o superiori all'importo delle sovvenzioni accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato.

(133) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere all'importo della sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio sia inferiore. Si sono pertanto stabilite le seguenti aliquote di dazio per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato:

>SPAZIO PER TABELLA>

(134) Per evitare di premiare la mancata collaborazione, si è ritenuto opportuno stabilire l'aliquota di dazio per, le società che non hanno collaborato pari al livello più alto accertato per i singoli programmi di sovvenzioni per le società che hanno collaborato; per le società indiane che non hanno collaborato l'aliquota è dunque del 48,8 %.

(135) Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta antisovvenzione. Pertanto, esse riflettono la situazione rilevata nel corso dell'inchiesta. Queste aliquote di dazio sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e prodotti dalle specifiche persone giuridiche citate. I prodotti di qualunque altra società non specificamente citata nella parte normativa del presente regolamento, comprese le entità collegate, non possono beneficiare di queste aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio residuo.

(136) Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote di dazio individuali (ad esempio a seguito di un cambio di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione insieme con tutte le relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini di produzione e di vendite interne e all'esportazione, contestualmente al cambio di ragione sociale.

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(137) Dato l'importo delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori esportatori stabiliti in India e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si considera necessario che gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'India a norma del regolamento (CE) n. 618/1999 siano definitivamente riscossi sino all'importo dei dazi definitivi istituiti, a meno che le aliquote dei dazi provvisori non siano inferiori, nel qual caso dovrebbero applicarsi tali aliquote.

(138) Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie della Corea dovrebbero essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice TARIC 7223 00 19*90), originario dell'India.

2. Le aliquote dei dazi compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. Le aliquote dei dazi individuali (diversi dai dazi nazionali applicabili agli "altri") specificate nel presente regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni di merci prodotte dalla persona giuridica citata (o dalle persone giuridiche citate) e originarie del paese interessato. I prodotti di società non specificate con la loro esatta denominazione nella parte normativa del Regolamento non possono beneficiare di queste aliquote.

Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote di dazio individuali (ad esempio a seguito di un cambio di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione insieme con tutte le relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini di produzione e di vendite interne e all'esportazione, contestualmente al cambio di ragione sociale. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'India a norma del regolamento (CE) n. 618/1999 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori.

Articolo 3

Il procedimento relativo alle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originarie della Corea è chiuso. Gli importi provvisoriamente depositati a titolo di dazi compensativi provvisori in relazione alle importazioni originarie della Corea a norma del regolamento (CE) n. 618/1999 sono liberati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 25.

(3) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. l8).

(4) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

(5) GU L 273 del 9.10.1998, pag. 4.

(6) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 44.

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