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Document 31999R1405

    Regolamento (CE) n. 1405/1999 del Consiglio del 24 giugno 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002

    GU L 164 del 30.6.1999, p. 17–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1405/oj

    31999R1405

    Regolamento (CE) n. 1405/1999 del Consiglio del 24 giugno 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1999 pag. 0017 - 0022


    REGOLAMENTO (CE) N. 1405/1999 DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 1999

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    visto il regolamento (CEE) n. 2358/71(1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4,

    vista la proposta della Commissione(2),

    visto il parere del Parlamento europeo(3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

    considerando quanto segue:

    (1) l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà della specie Oryza sativa L. tipo "japonica" e tipo "indica" tra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi di base o di sementi certificate; la distinzione tra le due varietà è piuttosto di carattere genetico e richiede, tra l'altro, analisi bromatologiche; tali analisi sono complesse e che non è facile individuare tra i tipi "japonica" e "indica" il carattere genetico di talune varietà apparse sul mercato; occorre pertanto modificare il summenzionato allegato distinguendo la specie Oryza sativa L. su base esclusivamente morfologica;

    (2) l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include la Cannabis sativa L. (monoica) tra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi di base o di sementi certificate; talune varietà di Cannabis sativa L. dioiche sono attualmente comparabili alle varietà monoiche per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo (THC); che il Consiglio ha disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa(5), che l'aiuto alla produzione è concesso soltanto per la canapa raccolta dopo la formazione dei semi e ottenuta da sementi certificate delle varietà inserite in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(6); ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di canapa per le campagne dal 1998/1999 al 2000/2001, il Consiglio ha precisato che figurano in tale elenco soltanto le varietà per le quali è stato rilevato un tenore di THC non superiore allo 0,3 %, e non superiore allo 0,2 % per le campagne successive; occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, facendo riferimento per la Cannabis sativa L. alle varietà con tenore di THC non superiore allo 0,3 % per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e allo 0,2 % per le campagne di commercializzazione successive, nonché fissare tali varietà secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71;

    (3) l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà di Lolium perenne L. ad alta persistenza, tardive o semitardive, le nuove varietà ed altre, nonché le varietà a bassa persistenza, semitardive, semiprecoci o precoci; i prezzi di tali varietà sui mercati esterni non giustificano più questa distinzione e che occorre quindi modificare il summenzionato allegato facendo riferimento al Lolium perenne L. senza distinzione di varietà; tuttavia occorre mantenere a titolo transitorio per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 la definizione per quanto riguarda la fissazione degli importi degli aiuti applicabili nella Comunità nonché una variazione di detti aiuti;

    (4) per le sementi indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 che saranno commercializzate nelle campagne 2000/2001 e 2001/2002 la situazione del mercato nella Comunità e il suo prevedibile andamento non permettono di garantire un reddito equo ai produttori; è opportuno compensare una parte dei costi di produzione con la concessione di un aiuto;

    (5) a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni;

    (6) l'applicazione di questi criteri induce a fissare l'aiuto applicabile per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 ai livelli indicati nell'allegato II,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, è aggiunto il paragrafo 6 seguente: "6. Le varietà di Cannabis sativa L. ammissibili all'aiuto previsto dal presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11."

    Articolo 2

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 3

    Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, figurano nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee.

    Esso si applica a decorerrere dal 1o luglio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. TRITTIN

    (1) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 16).

    (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 17.

    (3) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7).

    (6) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

    ALLEGATO I

    "ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO II

    CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2000/2001 E 2001/2002

    Aiuti applicabili nella Comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>

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