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Document 31999R0960
Commission Regulation (EC) No 960/1999 of 6 May 1999 amending Regulation (EC) No 1253/98 establishing a forecast balance for the supply to the Azores and Madeira of cereal products covered by the specific measures provided for in Articles 2 to 10 of Council Regulation (EEC) No 1600/92
Regolamento (CE) n. 960/1999 della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1253/98 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 960/1999 della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1253/98 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio
GU L 119 del 7.5.1999, p. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999
Regolamento (CE) n. 960/1999 della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1253/98 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1999 pag. 0021 - 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 960/1999 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1253/98 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, tali misure sono destinate a soddisfare, negli arcipelaghi, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato; che tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole; che la stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato; considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regolamento (CE) n. 1253/98 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2328/98(4) ha definito il bilancio previsionale dell'approvvigionamento cerealicolo delle Azzore e di Madera per la campagna 1998/99; che per soddisfare il fabbisogno di quest'ultima regione, è necessario modificare il bilancio previsionale suddetto; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1253/98; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1253/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. (2) GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6. (3) GU L 173 del 18.6.1998, pag. 10. (4) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 23. ALLEGATO "ALLEGATO Bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti cerealicoli per la campagna 1998/1999 >SPAZIO PER TABELLA>"