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Document 31999R0957

    Regolamento (CE) n. 957/1999 della Commissione, del 6 maggio 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

    GU L 119 del 7.5.1999, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/957/oj

    31999R0957

    Regolamento (CE) n. 957/1999 della Commissione, del 6 maggio 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1999 pag. 0008 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 957/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 6 maggio 1999

    relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

    considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(4), fatte salve determinate eccezioni che risultano necessarie;

    considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

    considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Si procede alla vendita di:

    - circa 15 tonnellate di quarti anteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    - circa 665 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    - circa 6420 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

    - circa 6 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese.

    Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

    2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

    Articolo 2

    1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

    Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

    a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

    b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

    2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

    3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

    4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 17 maggio 1999.

    5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

    6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

    2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

    Articolo 4

    L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 euro per tonnellata.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

    (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

    (3) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

    (4) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

    ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

    DANMARK

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

    EU-direktoratet

    Kampmannsgade 3 DK - 1780 København V Tlf. (45) 33 92 70 00 ; telex 151317; DK : fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

    IRELAND

    Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate County Wexford Ireland Tel. (353 53) 634 00 Fax (353 53) 428 42

    UNITED KINGDOM

    Intervention Board Executive Agency Kings House

    33, Kings Road

    Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (441 189) 58 36 26 Fax (44 189) 56 67 50

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