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Document 31999R0083

Regolamento (CE) n. 83/1999 della Commissione del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio

GU L 8 del 14.1.1999, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/83/oj

31999R0083

Regolamento (CE) n. 83/1999 della Commissione del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1999 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 83/1999 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il governo francese ha chiesto, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, di modificare in «Ossau-Iraty» la denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» registrata quale denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/98 (4);

considerando che dall'esame della suddetta domanda di modifica si è constatato che si tratta di una modifica secondaria; che tale constatazione scaturisce dal fatto che pur trattandosi di una modifica della denominazione registrata che in linea di massima dovrebbe essere considerata come una modifica rilevante, essa non infirma i diritti dei titolari della denominazione in causa; che inoltre la modifica suddetta non ha effetti sui diritti dei produttori terzi;

considerando che, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2081/92, la Commissione ha stimato, con decisione del 20 marzo 1998, di non dover applicare la procedura prevista dall'articolo 6, poiché si tratta di una modifica secondaria;

considerando che si è inoltre tenuto presente che la modifica è conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92; che occorre pertanto registrare la modifica della denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» in quella di «Ossau-Iraty» modificando in conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la modifica in «Ossau-Iraty» della denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è modificato come segue:

La denominazione d'origine protetta «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» è sostituita da «Ossau-Iraty».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

(3) GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

(4) GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 25.

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