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Document 31999L0025

    Direttiva 1999/25/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruoteTesto rilevante ai fini del SEE

    GU L 104 del 21.4.1999, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; abrog. impl. da 32009L0139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/25/oj

    31999L0025

    Direttiva 1999/25/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruoteTesto rilevante ai fini del SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 21/04/1999 pag. 0019 - 0021


    DIRETTIVA 1999/25/CE DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 1999

    che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(1), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,

    vista la direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote(2), in particolare l'articolo 3,

    (1) considerando che la direttiva 93/34/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;

    (2) considerando che l'evoluzione tecnica consente di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE; che, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione globale, è necessario quindi chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva;

    (3) considerando che, a tal fine, è opportuno adeguare alcuni dei simboli utilizzati e chiarire varie prescrizioni relative ai simboli e ai caratteri da utilizzare nelle iscrizioni regolamentari della targhetta del costruttore;

    (4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato della direttiva 93/34/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

    - rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

    - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

    per motivi concernenti le iscrizioni regolamentari, se dette iscrizioni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    2. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

    (2) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38.

    (3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

    (4) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

    ALLEGATO

    1. Il punto 2.1.4 è sostituito dal seguente: "2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo: ... dB(A) a ... min- 1".

    2. Il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente: "3.1.1.2. la seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione). Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfanumerici, a scelta del costruttore per ogni veicolo."

    3. Il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente: "3.1.2. Il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. L'inizio e la fine di questa riga devono essere deliminati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

    In casi eccezionali e per motivi tecnici è anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere deliminati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

    Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.

    Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri."

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