Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0742

    1999/742/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1999, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1999) 3540]

    GU L 297 del 18.11.1999, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/742/oj

    31999D0742

    1999/742/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1999, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1999) 3540]

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1999 pag. 0039 - 0039


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 novembre 1999

    che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

    [notificata con il numero C(1999) 3540]

    (1999/742/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/49/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

    considerando quanto segue:

    (1) in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

    (2) tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, secondo sottoparagrafo, della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1999 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

    (3) i suddetti lavori non sono ancora terminati per quanto riguarda alcuni aspetti fitosanitari;

    (4) l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE(4), e dalle relative misure di applicazione;

    (5) l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

    (6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data "31 marzo 1999" è sostituita dalla data "31 marzo 2002".

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1999.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    (1) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66.

    (2) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30.

    (3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

    (4) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

    Top