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Document 31999D0742
1999/742/EC: Commission Decision of 4 November 1999 extending the period referred to in Article 15(2a) of Directive 66/403/EEC on the marketing of seed potatoes (notified under document number C(1999) 3540)
1999/742/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1999, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1999) 3540]
1999/742/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1999, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1999) 3540]
GU L 297 del 18.11.1999, p. 39–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002
1999/742/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1999, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1999) 3540]
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1999 pag. 0039 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1999) 3540] (1999/742/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/49/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis, considerando quanto segue: (1) in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva; (2) tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, secondo sottoparagrafo, della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1999 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie; (3) i suddetti lavori non sono ancora terminati per quanto riguarda alcuni aspetti fitosanitari; (4) l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE(4), e dalle relative misure di applicazione; (5) l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, dovrebbe essere prorogata di conseguenza; (6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data "31 marzo 1999" è sostituita dalla data "31 marzo 2002". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. (2) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30. (3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. (4) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.