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Document 31999D0403

    1999/403/CE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 1999, recante modifica della decisione 97/426/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia [notificata con il numero C(1999) 1405] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 151 del 18.6.1999, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/403/oj

    31999D0403

    1999/403/CE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 1999, recante modifica della decisione 97/426/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia [notificata con il numero C(1999) 1405] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 18/06/1999 pag. 0035 - 0038


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 maggio 1999

    recante modifica della decisione 97/426/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia

    [notificata con il numero C(1999) 1405]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/403/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

    (1) considerando che l'articolo 1 della decisione 97/426/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia(3), designa il "Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)" come autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CE;

    (2) considerando che, in seguito ad una ristrutturazione del governo australiano, la competenza in materia di certificazione sanitaria per i prodotti della pesca è passata dal "Department for Primary Industries and Energy" al "Department of Agriculture, Fisheries and Forestry" (ministero dell'agricoltura, della pesca e delle foreste) e che questa nuova autorità è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente; che è quindi necessario modificare la denominazione dell'autorità competente designata dalla decisione 97/426/CE;

    (3) considerando che è opportuno armonizzare la formulazione della decisione 97/426/CE con quella delle più recenti decisioni della Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi;

    (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 97/426/CE è modificata come segue:

    1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

    Il 'Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)' è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE."

    2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, magazzini frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome 'AUSTRALIA' e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del magazzino frigorifero o della nave congelatrice di provenienza."

    3) L'allegato A è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 21.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO A

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