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Document 31999D0389

    1999/389/CE: Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da animali delle specie bovina e suina e che abroga la decisione 1999/368/CE [notificata con il numero C(1999) 1592] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 147 del 12.6.1999, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/1999; abrogato da 31999D0449

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/389/oj

    31999D0389

    1999/389/CE: Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da animali delle specie bovina e suina e che abroga la decisione 1999/368/CE [notificata con il numero C(1999) 1592] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 147 del 12/06/1999 pag. 0026 - 0028


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'11 giugno 1999

    recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da animali delle specie bovina e suina e che abroga la decisione 1999/368/CE

    [notificata con il numero C(1999) 1592]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/389/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

    (1) considerando che, in seguito ad informazioni sulla contaminazione da diossina di prodotti avicoli, la Commissione ha adottato la decisione 1999/363/CE(4); che tale decisione stabilisce in particolare che le autorità belghe eseguano indagini sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e informino immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati sui risultati di tali indagini;

    (2) considerando che il 2 giugno 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione di aver sottoposto a misure restrittive circa 500 allevamenti suinicoli che potrebbero aver ricevuto mangimi contaminati; che il 3 giugno 1999 le stesse autorità hanno informato la Commissione che mangimi contaminati sono stati distribuiti anche ad un certo numero di allevamenti bovini;

    (3) considerando che le prove tossicologiche ed epidemiologiche disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC);

    (4) considerando che, tenuto conto di quanto precede, occorre adottare misure analoghe a quelle stabilite dalla decisione 1999/363/CE per proteggere i consumatori dai rischi inerenti ai prodotti ottenuti da animali delle specie suina e bovina; che tuttavia le autorità belghe non hanno ancora adottato per i suini e i bovini e i prodotti derivati provvedimenti analoghi a quelli applicati al pollame; che non è quindi opportuno fissare una data limite per l'applicazione di misure concernenti i suini e i bovini e i prodotti derivati; che, di conseguenza, tali misure dovrebbero applicarsi ai suini e ai bovini allevati in Belgio dal 15 gennaio 1999 e ai prodotti derivati; che tali misure non dovrebbero invece applicarsi ai prodotti ottenuti da animali che non sono stati allevati in aziende sottoposte a misure restrittive dalle autorità belghe o che non sono contaminati da diossina secondo i risultati delle analisi;

    (5) considerando che, in data 4 giugno 1999, la Commissione ha adottato la decisione 1999/368/CE(5) per introdurre tempestivamente le suddette misure di protezione necessarie; che tali misure sono state adottate conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 89/662/CEE; che, conformemente a tali disposizioni, è necessario riesaminare quanto prima possibile la situazione a livello del comitato veterinario permanente, nell'intento di adottare le misure necessarie;

    (6) considerando che in seguito a un dibattito approfondito in seno al comitato veterinario permanente, è necessario adottare opportune misure di protezione e, di conseguenza, abrogare la decisione 1999/368/CE;

    (7) considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. A. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di tutti i seguenti prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti da animali delle specie suina e bovina allevati in Belgio a partire dal 15 gennaio 1999:

    - carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio(6);

    - carni separate meccanicamente;

    - carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio(7);

    - prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio(8);

    - latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte, quali definiti nella direttiva 92/46/CEE del Consiglio(9);

    - grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

    - proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

    - materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,

    salvo se:

    (i) i prodotti non sono derivati da animali allevati nelle aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, o

    (ii) i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina.

    B. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di animali delle specie suina e bovina allevati a partire dal 15 gennaio 1999, a meno che siano stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

    2. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni ivi stabilite ai punti i) o ii) siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti.

    3. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE del Consiglio(10) (sistema di scambio rapido di informazioni), nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi o prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 2

    Ai fini degli scambi, il documento commerciale o se del caso, il certificato veterinario che scorta ogni consegna di animali vivi o prodotti elencati all'articolo 1 devono essere completati da una dichiarazione ufficiale, firmata dalla competente autorità belga, attestante che gli animali vivi o i prodotti di origine belga sono conformi alle disposizioni della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri che hanno ricevuto animali delle specie suina o bovina che sono stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono immediatamente:

    - individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali e i prodotti derivati;

    - rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti;

    - provvedere affinché i prodotti suddetti siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti, a meno che si possa provare che non sono contaminati da diossina;

    - informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE (sistema di rapido scambio di informazioni), nonché i paesi terzi interessati sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati.

    Articolo 4

    La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri modificano le misure da esse applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 6

    La decisione 1999/368/CE è abrogata.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l' 11 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.

    (4) GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24.

    (5) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 46.

    (6) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

    (7) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

    (8) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

    (9) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

    (10) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

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