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Document 31999D0315

    99/315/CE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 1999, recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici dei dipartimenti francesi d'oltremare [notificata con il numero C(1999) 1051] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 121 del 11.5.1999, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/315/oj

    31999D0315

    99/315/CE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 1999, recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici dei dipartimenti francesi d'oltremare [notificata con il numero C(1999) 1051] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 121 del 11/05/1999 pag. 0019 - 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 1999

    recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici dei dipartimenti francesi d'oltremare

    [notificata con il numero C(1999) 1051]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (1999/315/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo a misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione, del 22 luglio 1996, che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche(3),

    (1) considerando che, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3763/91, è stato realizzato un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo, allo stato fresco o trasformato, dei prodotti agricoli di qualità tipici dei DOM; che la Commissione ha pubblicato tale simbolo grafico, nonché le relative regole di riproduzione, nel regolamento (CE) n. 2054/96(4);

    (2) considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91, le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici dei DOM sono proposte dalle organizzazioni professionali, trasmesse dalle autorità nazionali e approvate dalla Commissione; che le autorità francesi hanno trasmesso, con il proprio parere favorevole, tali condizioni di impiego nonché le modalità amministrative di applicazione sulla base delle quali le autorità nazionali competenti intendono concedere il diritto di impiegare il simbolo grafico;

    (3) considerando che tali condizioni di impiego si prestano a realizzare gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del simbolo grafico; che pertanto è opportuno approvare queste stesse condizioni di impiego,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvate le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici dei dipartimenti francesi d'oltremare, presentate dalle autorità francesi e riprodotte in allegato.

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

    (2) GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1.

    (3) GU L 182 del 23.7.1996, pag. 9.

    (4) GU L 280 del 31.10.1996, pag. 1.

    ALLEGATO

    Estratto del progetto di circolare delle autorità francesi contenente le condizioni di impiego e le modalità amministrative d'applicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli tipici dei dipartimenti francesi d'oltremare.

    ESTRATTO

    1. Il simbolo grafico creato in applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti agricoli o della pesca di qualità, anche trasformati, tipici dei dipartimenti d'oltremare in quanto regioni ultraperiferiche.

    2. I prodotti agricoli o della pesca non trasformati devono essere stati ottenuti nei dipartimenti d'oltremare.

    Per i prodotti trasformati tipici dei dipartimenti d'oltremare la cui principale caratteristica è la materia prima utilizzata, l'ingrediente o gli ingredienti che caratterizzano il prodotto trasformato devono essere stati ottenuti al 100 % localmente.

    Per i prodotti trasformati la cui principale caratteristica è il metodo di produzione o di fabbricazione, viene presa in considerazione la specificità di tale metodo.

    3. I prodotti in causa devono presentare caratteristiche proprie in quanto prodotti dei dipartimenti d'oltremare; tali caratteristiche possono includere le condizioni, i metodi e le tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto delle norme di presentazione e condizionamento.

    4. Il simbolo grafico può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti di qualità superiore. La qualità è definita con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza di queste, con riferimento alle norme internazionali.

    In mancanza di norme comunitarie o internazionali, le norme pertinenti sono definite dalla Commissione regionale per i prodotti alimentari di qualità sulla base di opportune proposte delle organizzazioni professionali.

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