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Document 31999D0296

    1999/296/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

    GU L 117 del 5.5.1999, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2004; abrog. impl. da 32004D0280

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/296/oj

    31999D0296

    1999/296/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 05/05/1999 pag. 0035 - 0038


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 1999

    che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

    (1999/296/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo(3),

    (1) considerando che tutti gli Stati membri e la Comunità sono parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) la quale, dalla sua entrata in vigore in data 21 marzo 1994, impegna tutte le parti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle parti;

    (2) considerando che la stessa convenzione impegna tutte le parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici tenendo conto delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal;

    (3) considerando che la prima conferenza delle parti dell'UNFCCC ha deciso che le parti menzionate nell'allegato I della suddetta convenzione inviino ogni anno al segretariato l'inventario nazionale relativo ai dati sulle emissioni in base alle fonti e sulle eliminazioni tramite pozzi e che le linee direttrici riguardanti gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e le linee direttrici tecniche di valutazione degli impatti sui cambiamenti climatici e i relativi adeguamenti adottati dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici dovrebbero essere utilizzate nella preparazione delle relazioni redatte in ottemperanza alla convenzione;

    (4) considerando che è necessario modificare la decisione 93/389/CEE(4) per consentire l'aggiornamento del processo di monitoraggio, in particolare il monitoraggio dopo il 2000 delle limitazioni e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, e la sua applicazione a tutte le emissioni di origine umana di gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, in ottemperanza agli obblighi dell'UNFCCC e tenendo conto delle esigenze stabilite dal protocollo di Kyoto alla convenzione in questione, adottato dalla terza conferenza delle parti dell'UNFCCC del 10 dicembre 1997;

    (5) considerando che è essenziale poter valutare accuratamente e regolarmente la portata dei progressi compiuti per onorare gli impegni assunti dalla Comunità in base all'UNFCCC e al protocollo di Kyoto di detta convenzione;

    (6) considerando che la Comunità considera il meccanismo di controllo come uno strumento essenziale per la valutazione di tali progressi;

    (7) considerando che il protocollo di Kyoto richiede che entro il 2005 le parti di cui all'allegato I abbiano compiuto progressi tangibili nell'adempiere ai loro impegni assunti in base al protocollo;

    (8) considerando che le disposizioni relative al meccanismo di monitoraggio istituito in forza della decisione 93/389/CEE devono anche essere applicate alle emissioni di origine umana in base alle fonti e alle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal e che il processo di monitoraggio dovrebbe continuare a essere aggiornato per rispecchiare le ulteriori decisioni prese nel quadro del protocollo di Kyoto;

    (9) considerando che è stato riconosciuto che il termine finale del 31 luglio fissato dalla decisione 93/389/CEE per la comunicazione degli inventari è difficile da rispettare per tutti gli Stati membri;

    (10) considerando che nella riunione del 22-23 giugno 1995 il Consiglio ha ribadito la determinazione della Comunità ad adempiere gli impegni assunti in forza della convenzione e ha confermato le conclusioni del 29 ottobre 1990, del 15 e 16 dicembre 1994 e del 9 marzo 1995;

    (11) considerando che la decisione 93/389/CEE deve essere modificata in conformità,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli articoli da 1 a 8 della decisione 93/389/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

    "Articolo 1

    La presente decisione istituisce un meccanismo per:

    - il controllo di tutte le emissioni di origine umana di gas ad effetto serra negli Stati membri non incluse nel protocollo di Montreal, e

    - la valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti per tali emissioni.

    Articolo 2

    Programmi nazionali

    1. Gli Stati membri elaborano, pubblicano e attuano programmi nazionali volti a limitare e/o ridurre le emissioni di origine umana in base alle fonti e incrementare le eliminazioni tramite pozzi, dei gas ad effetto serra che non siano inclusi nel protocollo di Montreal, al fine di contribuire:

    - alla stabilizzazione, entro il 2000, delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990 nell'intera Comunità, dando per certo che altri paesi preminenti si assumano un impegno analogo e fermo restando che gli Stati membri che partono da livelli di consumo di energia relativamente bassi e quindi da basse emissioni misurate su base pro capite o secondo altro criterio appropriato sono autorizzati a stabilirsi obiettivi e/o strategie in materia di CO2 corrispondenti al rispettivo grado di sviluppo economico e sociale, migliorando nel contempo l'efficienza energetica delle loro attività economiche, come convenuto nelle sessioni del Consiglio del 29 ottobre 1990 e del 13 dicembre 1991, nonché del 15 e 16 dicembre 1994,

    - all'adempimento, da parte della Comunità, degli obblighi relativi alla limitazione e/o riduzione delle emissioni di tutti i gas ad effetto serra non incluse nel protocollo di Montreal, stabiliti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal protocollo di Kyoto,

    - al controllo trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie, in materia di contributi nazionali concordati a sostegno degli impegni assunti dalla Comunità europea in base alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al protocollo di Kyoto.

    Questi programmi sono oggetto di aggiornamento periodico.

    2. Ogni Stato membro include nel proprio programma nazionale:

    a) le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni per il CO2 ed altri gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2000, in base agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

    b) almeno per quanto riguarda i sei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto [biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6),

    - le emissioni di origine umana, di biossido di carbonio, metano e protossido di azoto dell'anno di riferimento 1990, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,

    - le emissioni, di origine umana, di idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo dell'anno di riferimento 1990 e/o 1995, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,

    - gli inventari delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,

    - gli elementi specifici delle politiche e delle misure nazionali attuate o previste a partire dall'anno di riferimento che contribuiscono significativamente alla riduzione delle emissioni e all'incremento dei pozzi dei gas ad effetto serra, articolati per gas e per settore, ivi compresi gli obiettivi e il tipo di strumento utilizzato nelle singole misure, il grado di attuazione della politica o della misura nonché, se possibile, indicatori intermedi dello stato di avanzamento per le singole politiche e misure;

    - le misure adottate o previste per l'attuazione delle pertinenti normative e politiche comunitarie;

    - le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni:

    i) per i gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il periodo 2008-2012 e

    ii) nella misura del possibile, per i gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2005,

    secondo le procedure di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti procedurali uniformi, ivi comprese le informazioni necessarie per una comprensione in termini quantitativi delle ipotesi di base utilizzate per elaborare le suddette proiezioni e della metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime;

    - una valutazione dell'impatto economico delle misure summenzionate, nella misura del possibile;

    c) le informazioni sui gas seguenti: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV) diversi dal metano, nonché ossidi di zolfo, in base agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, incluso quanto segue:

    - dati sulle emissioni;

    - descrizione delle politiche e delle misure adottate o previste per limitare e/o ridurre le emissioni di tali gas;

    - per quanto possibile stime sulle future proiezioni periodiche relative alle emissioni, come deciso secondo la procedura di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti procedurali uniformi, comprese le informazioni che consentano una comprensione quantitativa delle ipotesi di base e della metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime.

    Articolo 3

    Inventari e comunicazione dei dati

    1. Gli Stati membri determinano le emissioni di origine umana in base alle fonti e le eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, come specificato all'articolo 2 paragrafo 2, secondo le metodologie accettate dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti del clima (IPCC) e convenute nella conferenza delle parti. Esse sono rivedute secondo la procedura prevista all'articolo 8, se del caso, per tenere debito conto delle pertinenti decisioni future della conferenza delle parti.

    2. Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni di CO2 di origine umana e all'eliminazione di CO2 tramite pozzi per quanto riguarda il precedente anno civile.

    Gli Stati membri comunicano inoltre annualmente i dati degli inventari nazionali sulle emissioni in base alle fonti e sulle eliminazioni tramite pozzi degli altri gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre, i dati definitivi per il penultimo anno e i dati provvisori dell'anno precedente.

    Gli Stati membri riferiscono altresì entro il 31 dicembre i dati più recenti in merito alle emissioni previste in base alle fonti e alle eliminazioni tramite pozzi dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012 e, per quanto possibile, per il 2005.

    La Commissione prende inoltre iniziative per promuovere la comparabilità e la trasparenza degli inventari e delle comunicazioni nazionali.

    3. In collaborazione con gli Stati membri ed in base alle informazioni da essi fornite, la Commissione provvede alla stesura di inventari delle emissioni di gas ad effetto serra di origine umana e dell'eliminazione tramite pozzi nella Comunità. La Commissione trasmette entro il 1o marzo a tutti gli Stati membri tali inventari basati sui dati ricevuti a norma del paragrafo 2.

    Articolo 4

    Procedure e metodi per la valutazione

    La Commissione stabilisce procedure e metodi per la valutazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 6 e la frequenza dell'aggiornamento da parte degli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

    Articolo 5

    Valutazione dei programmi nazionali e dello stato di emissioni nella Comunità

    1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, i programmi nazionali in vigore che non siano già stati trasmessi o gli aggiornamenti dei programmi già trasmessi.

    I programmi nazionali futuri e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

    2. La Commissione comunica agli altri Stati membri i programmi nazionali ricevuti, entro un mese dalla ricezione degli stessi.

    3. La Commissione valuta i programmi nazionali per stabilire se i progressi realizzati nell'ambito della Comunità nel suo complesso siano tali da garantire l'adempimento degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua valutazione, entro sei mesi dalla ricezione dei programmi nazionali.

    L'Agenzia europea dell'ambiente fornisce assistenza nella stesura di tale relazione, se necessario, in base al proprio programma di lavoro annuale.

    Articolo 6

    Valutazione dei progressi compiuti

    La Commissione esamina annualmente, in consultazione con gli Stati membri, se i progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie, verso l'adempimento degli impegni della Comunità a norma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto siano tali da garantire che la Comunità e gli Stati membri procedano in direzione dell'adempimento dei loro impegni, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute a norma degli articoli 2, 3 e 5. La relazione della Commissione è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio anche se i dati ricevuti dagli Stati membri sono incompleti; in questo caso la Commissione può includere nella relazione i migliori dati disponibili, di concerto con lo Stato membro interessato.

    Articolo 7

    Altri gas ad effetto serra

    (soppresso)

    Articolo 8

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte."

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 1999.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. FISCHER

    (1) GU C 120 del 18.4.1998, pag. 22.

    (2) GU L 89 del 19.3.1997, pag. 7.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 18 settembre 1997 (GU C 304 del 6.10.1997, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31.

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