Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0283

    Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori

    GU L 34 del 9.2.1999, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/283(1)/oj

    31999D0283

    Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori

    Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/1999 pag. 0001 - 0007


    DECISIONE N. 283/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori

    IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

    (1) considerando che l'azione della Comunità contribuisce alla realizzazione di un livello elevato di protezione dei consumatori e della salute umana e che pertanto contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale nella Comunità ed a rafforzare la fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi che è essenziale al buon funzionamento del mercato interno;

    (2) considerando che tali obiettivi non possono essere efficacemente realizzati senza la cooperazione e la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutti i soggetti interessati;

    (3) considerando che la Comunità si è impegnata in particolare a dare un nuovo slancio all'azione a favore dei consumatori e della loro salute, per consentire loro di svolgere un ruolo di impulso e di innovazione;

    (4) considerando che nella dichiarazione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 sulla sicurezza in materia alimentare si riconosce la necessità di fare tutto il possibile per riconquistare la fiducia dei cittadini, messa a dura prova dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che le attività da intraprendere nell'ambito di un quadro generale sono essenziali per il conseguimento di tale obiettivo;

    (5) considerando che la Comunità deve prevedere le azioni necessarie riunendole in un quadro generale che individui le attività ed i settori di attività da affrontare in via prioritaria al fine di ottenere il massimo effetto nel corso del periodo previsto;

    (6) considerando che tale quadro generale ha lo scopo, in particolare, di accorpare le iniziative attuate a beneficio dei consumatori per ottimizzarne al massimo gli effetti per i consumatori stessi;

    (7) considerando che il presente quadro generale deve prevedere sia iniziative adottate dalla Comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che azioni di sostegno alle organizzazioni attive a favore degli interessi dei consumatori a livello comunitario o a livello nazionale;

    (8) considerando che le iniziative avviate dalla Comunità e le azioni di sostegno ad altre iniziative private o pubbliche sono complementari e dovrebbero collocarsi in una strategia globale; che è necessario rafforzare la capacità degli organismi e delle organizzazioni attivi nel settore della tutela dei consumatori ad avere un ruolo trainante nella sensibilizzazione dei consumatori alle priorità stabilite dalla Comunità;

    (9) considerando che anche le altre politiche della Comunità devono prevedere l'integrazione degli interessi dei consumatori e farsene carico e dovrebbero inoltre contribuire in termini finanziari all'attuazione della politica nel settore della tutela dei consumatori;

    (10) considerando che l'attuazione del presente quadro generale dovrebbe consentire una miglior considerazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche pertinenti della Comunità ed assicurare una maggiore partecipazione dei consumatori al processo di normalizzazione;

    (11) considerando che è indispensabile un approccio armonizzato degli aspetti legati alla tutela dei consumatori e della loro salute e che il presente quadro generale deve fornire il sostegno finanziario necessario per assicurare una consulenza scientifica indipendente di alto livello, metodi generalmente riconosciuti di valutazione dei rischi e metodi efficaci di controllo e di ispezione; che a tal fine la Comunità dispone anche delle competenze del Centro comune di ricerca;

    (12) considerando inoltre che il presente quadro generale è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, secondo i pertinenti accordi europei o i relativi protocolli aggiuntivi, nonché alla partecipazione di Cipro secondo procedure da concordare ed anche dei paesi EFTA/SEE sulla base di risorse addizionali in base alle norme previste dall'accordo sullo Spazio economico europeo;

    (13) considerando che l'azione nell'ambito del presente quadro generale dovrebbe inoltre contribuire a promuovere gli interessi dei consumatori sul piano internazionale;

    (14) considerando che è necessario valutare i risultati conseguiti in passato e stabilire un programma di interventi prioritari per l'attuazione del presente quadro generale al fine di ottenere il massimo effetto nel corso del periodo previsto; che dovrebbe essere incluso un piano d'azione;

    (15) considerando che è necessario provvedere alla rappresentanza a livello comunitario degli interessi dei consumatori e dare un sostegno significativo alle organizzazioni ed agli organismi europei che rappresentano efficacemente ed attivamente gli interessi dei consumatori;

    (16) considerando che è necessario, al tempo stesso, fornire un sostegno alle organizzazioni ed agli organismi operanti sul piano nazionale e regionale incoraggiandoli ad impegnarsi in azioni concertate in settori riconosciuti prioritari;

    (17) considerando che diviene dunque necessario precisare le modalità del sostegno finanziario della Comunità alle organizzazioni ed agli organismi che rappresentano gli interessi dei consumatori, perseguendo sempre come obiettivo la massima trasparenza e la ricerca dell'efficacia nell'impiego dei fondi stanziati dalla Comunità;

    (18) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4);

    (19) considerando che è necessario stabilire criteri di selezione per le attività di sostegno finanziario;

    (20) considerando che è necessario stabilire metodi efficaci di valutazione e di controllo, nonché prevedere di informare in modo appropriato le categorie interessate;

    (21) considerando che l'attuazione delle attività previste dal presente quadro generale deve essere valutata alla luce dell'esperienza acquisita nei primi tre anni;

    (22) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata prevista, un quadro finanziario che costituisce il riferimento principale, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (5), per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura annuale di bilancio,

    DECIDONO:

    CAPO I

    Obiettivi generali ed orientamento

    Articolo 1

    1. La presente decisione stabilisce, a livello comunitario, un quadro generale per le attività volte a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire loro un livello elevato di tutela.

    2. Tale quadro generale di attività consiste in azioni dirette a contribuire alla protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, ed a promuoverne il diritto all'informazione, all'istruzione e ad organizzarsi a tutela dei propri interessi.

    3. Tale quadro generale di attività è adottato per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2003.

    4. La dotazione finanziaria di massima per l'attuazione del presente quadro generale per il periodo 1999-2003 è fissato a 112,5 milioni di euro (6).

    5. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 2

    Le attività a sostegno e completamento della politica svolta dagli Stati membri sono:

    a) azioni attuate dalla Commissione;

    b) azioni di sostegno finanziario ad attività delle organizzazioni europee dei consumatori, alle condizioni stabilite dall'articolo 5;

    c) azioni di sostegno finanziario a progetti specifici volti a promuovere gli interessi dei consumatori nei vari Stati membri, presentati alle condizioni stabilite dall'articolo 6, in particolare dalle organizzazioni dei consumatori e da pertinenti organismi pubblici indipendenti.

    Articolo 3

    La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le attività ed i progetti comunitari intrapresi nell'ambito del presente quadro generale e gli altri programmi e iniziative della Comunità, quali i programmi d'azione triennali, e determina, in base al piano d'azione 1999-2001, le priorità da perseguire nelle attività figuranti nell'allegato.

    Articolo 4

    Le azioni di cui all'articolo 2 si rivolgono in particolare ai seguenti settori specifici:

    a) salute e sicurezza dei consumatori in relazione a prodotti e i servizi;

    b) protezione degli interessi economici e giuridici dei consumatori, compreso l'accesso ai mezzi di risoluzione delle controversie in relazione a prodotti e servizi, tenendo conto degli aspetti orizzontali;

    c) educazione e informazione dei consumatori sulla tutela e i diritti di cui godono;

    d) promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori.

    L'allegato riporta un elenco delle attività per settore.

    CAPO II

    Modalità di esecuzione

    Articolo 5

    1. Il sostegno finanziario di cui alla lettera b) dell'articolo 2 può essere concesso alle organizzazioni europee di consumatori che:

    - sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, i cui obiettivi principali sono la promozione e la tutela degli interessi dei consumatori e della loro salute e

    - sono delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo, da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri della Comunità che rappresentano, secondo le norme o la prassi nazionali, i consumatori e che esercitano un'attività a livello nazionale o regionale.

    2. Il sostegno finanziario di cui alla lettera b) dell'articolo 2 può essere concesso per sostenere le attività delle organizzazioni europee dei consumatori previste dai programmi annuali delle loro attività, purché si collochino in uno o più settori indicati all'articolo 4.

    3. Le condizioni per la concessione del sostegno finanziario sono indicate agli articoli 7, 8 e 10.

    Inoltre, il sostegno finanziario in linea di massima non può superare il 50 % dell'importo delle spese effettuate per realizzare le attività considerate. I costi amministrativi connessi a dette attività sono presi in conto nei limiti di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6.

    Articolo 6

    1. Il sostegno finanziario di cui alla lettera c) dell'articolo 2 può essere concesso a tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché alle associazioni di persone fisiche che siano indipendenti dai settori della produzione e del commercio ed effettivamente responsabili dell'esecuzione dei progetti, qualora i progetti abbiano come obiettivi principali la promozione e la tutela degli interessi dei consumatori e della loro salute.

    2. Il sostegno finanziario di cui alla lettera c) dell'articolo 2 è concesso in base alla descrizione di un progetto, purché si collochi in uno o più settori indicati all'articolo 4.

    Le prestazioni lavorative non retribuite o le donazioni in natura, se adeguatamente documentate, possono essere prese in considerazione, fino ad un livello del 20 % dei costi totali ammissibili, all'atto della valutazione delle entrate e dei costi dell'organizzazione.

    3. Le condizioni per la concessione del sostegno finanziario sono indicate agli articoli 7, 8 e 10.

    Inoltre, il sostegno finanziario in linea di massima non può superare il 50 % dell'importo delle spese effettuate per realizzare il progetto o i progetti, escluse tutte le spese di funzionamento, salvo se sono direttamente connesse con il progetto proposto.

    Articolo 7

    Il sostegno finanziario di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 è concesso ad azioni selezionate in funzione, in particolare, dei seguenti criteri, se opportuno, tenendo conto della varietà di organizzazioni dei consumatori negli Stati membri, al fine di assicurare un'opportuna ponderazione degli interessi dei consumatori nella Comunità;

    - un buon rapporto costo-efficacia;

    - un valore aggiunto tale da garantire un livello elevato ed uniforme di rappresentanza degli interessi dei consumatori;

    - un effetto moltiplicatore duraturo a livello nazionale o europeo;

    - una cooperazione efficace ed equilibrata tra i diversi partecipanti per quanto riguarda la programmazione delle attività, la realizzazione delle stesse e la partecipazione finanziaria;

    - lo sviluppo di una cooperazione transnazionale duratura, in particolare attraverso lo scambio di esperienze volte a sensibilizzare consumatori ed operatori economici, e la fruizione comune dei risultati ottenuti;

    - la diffusione più ampia possibile dei risultati delle attività e dei progetti sostenuti;

    - la capacità di analisi delle situazioni da trattare, nonché i mezzi previsti per valutare le attività ed i progetti e la loro attitudine a costituire migliori prassi.

    CAPO III

    Procedure, valutazione e controllo

    Articolo 8

    1. Per le azioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, ad una data possibilmente anteriore al 30 settembre e che comunicherà in modo appropriato a tutte le parti interessate e agli Stati membri, la Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che descrive i settori da finanziare ed indica i criteri di selezione e di assegnazione, nonché le procedure di candidatura e di approvazione.

    2. Entro cinque mesi dalla pubblicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, dopo aver valutato le proposte, seleziona le attività ed i progetti di cui al capo II ammessi a fruire di un sostegno finanziario. Alla decisione della Commissione segue la conclusione di un contratto con i beneficiari responsabili dell'attuazione, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti.

    3. Il sostegno comunitario è diretto ad azioni da realizzare nel corso dell'anno in cui è erogato il contributo finanziario o nel corso dell'anno successivo.

    4. Un elenco dei beneficiari e delle azioni finanziate nell'ambito del presente quadro, con indicazione dell'importo del sostegno, è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 9

    1. Nella definizione dei criteri per la selezione delle attività e dei progetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 e nella selezione di tali attività e progetti, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa nel modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    3. Inoltre, all'inizio di ogni anno, la Commissione fornisce al comitato le informazioni riguardanti le attività finanziate a norma della lettera a) dell'articolo 2.

    Articolo 10

    1. La Commissione provvede a controllare e sorvegliare l'esecuzione efficace delle attività finanziate dalla Comunità. Ciò avverrà sulla base di relazioni preparate secondo le procedure convenute tra la Commissione ed il beneficiario; esse comportano altresì controlli a campione effettuati in loco.

    2. Il beneficiario è tenuto a presentare una relazione alla Commissione per ciascuna azione, entro tre mesi dalla sua conclusione. La Commissione determina forme e contenuti delle relazioni.

    3. Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i riscontri delle spese per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo ad un'azione.

    Articolo 11

    La Commissione provvede affinché le azioni finanziate dalla Comunità siano oggetto di una valutazione regolare. Le valutazioni potranno essere effettuate dai servizi della Commissione e/o da esperti indipendenti a tal fine incaricati.

    Articolo 12

    1. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare il sostegno finanziario concesso per un'attività qualora accerti irregolarità o apprenda che, senza la sua autorizzazione, tale attività ha subito modifiche consistenti che la hanno resa incompatibile con gli obiettivi delle modalità di esecuzione convenute.

    2. Se le scadenze non sono state rispettate o se lo stato di avanzamento di un'attività giustifica solo parzialmente l'utilizzo degli stanziamenti assegnati, la Commissione invita il beneficiario a fornire spiegazioni entro un termine assegnato. Se la risposta del beneficiario non è soddisfacente, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo ed esigere il rimborso immediato degli importi già pagati.

    3. Tutti i pagamenti indebiti devono essere rimborsati alla Commissione. Gli importi non rimborsati in tempo utile possono essere maggiorati di interessi di mora. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente paragrafo.

    Articolo 13

    1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente quadro generale.

    La relazione della Commissione comprende i risultati della valutazione delle azioni, delle attività e dei progetti realizzati in base al presente quadro e, se opportuno, in base ad altri quadri finanziari.

    2. Entro e non oltre il 30 giugno 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui primi tre anni di attuazione delle attività che rientrano nel presente quadro generale.

    Articolo 14

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    J. M. GIL-ROBLES

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. FISCHER

    (1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 43 e GU C 390 del 15.12.1998, pag. 22.

    (2) GU C 235 del 27. 7. 1998, pag. 72.

    (3) N.B.: Parere del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26. 10. 1998, p. 166), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 1998 (GU C 404 del 23.12.1998, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998.

    (4) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

    (5) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

    (6) N.B.: Il presente importo non include gli stanziamenti destinati al Fondo EHLASS, vale a dire in totale 7,5 milioni di euro.

    ALLEGATO

    ELENCO DELLE ATTIVITÀ PER SETTORE

    1. Salute e sicurezza dei consumatori

    - Azioni realizzate per preparare ed elaborare i pareri dei comitati scientifici.

    - Perizie e ispezioni relative ai controlli nel settore alimentare, veterinario e fitosanitario.

    - Perizie tecniche per valutare, secondo un approccio preventivo i rischi dei prodotti, in particolare in materia di alimentazione.

    - Miglior uso possibile degli elementi scientifici e tecnici in ordine alle azioni di protezione dei consumatori, in particolare avvalendosi delle competenze del Centro comune di ricerca.

    - Azioni relative ai prodotti e ai servizi destinati ai consumatori che presentino un pericolo per gli stessi.

    - Diffusione di informazioni su prodotti e servizi pericolosi, nonché sui rischi potenziali.

    2. Protezione degli interessi economici e giuridici dei consumatori, compreso l'accesso alla risoluzione delle controversie in relazione ai prodotti e ai servizi, tenendo conto degli aspetti orizzontali

    - Azioni volte a migliorare la cooperazione tra gli organismi preposti alla sorveglianza del mercato.

    - Azioni volte a verificare il rispetto dei diritti dei consumatori nella fornitura di prodotti e servizi, compresi i meccanismi per agevolare la risoluzione delle relative controversie, in particolare per mezzo di progetti pilota e con l'istituzione di banche dati.

    - Azioni volte a garantire l'equità nei negozi conclusi con i consumatori, prendendo in considerazione l'impatto delle nuove tecnologie e lo sviluppo dei servizi finanziari, nonché gli effetti dell'euro per il consumatore.

    - Azioni destinate a verificare le caratteristiche ecologiche indicate nelle etichette dei prodotti, sull'imballaggio, nella pubblicità in genere e tramite altri tipi di promozione commerciale dei prodotti.

    - Miglioramento delle procedure stragiudiziali abituali.

    - Sviluppo e sostegno delle azioni volte ad agevolare l'accesso alla giustizia.

    - Azioni destinate a valutare i rischi specifici e i possibili vantaggi per i consumatori nella società dell'informazione, compresi progetti pilota per istituire sistemi transfrontalieri per la risoluzione delle controversie applicabili al commercio elettronico e ai contratti on-line.

    - Azioni volte a promuovere la protezione dei dati e la protezione della riservatezza della vita privata, compresa la tutela dei minori.

    3. Educazione e informazione dei consumatori

    - Migliorare l'informazione ai consumatori sui loro diritti e sui mezzi per azionarli, nonché la diffusione fra i produttori e i consumatori della consapevolezza degli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti e dei servizi.

    - Sensibilizzare i consumatori alla necessità di modelli di produzione e di consumo sostenibili.

    - Migliorare l'informazione dei consumatori sulle caratteristiche di determinati prodotti e servizi, in particolare attraverso test comparativi.

    - Sviluppare l'istruzione e la formazione dei consumatori, in particolare nelle scuole.

    - Sviluppare e sostenere i centri europei di consulenza e di informazione ai consumatori transfrontalieri nella Comunità.

    4. Promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori

    - Rafforzare la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello comunitario ed internazionale.

    - Sostenere le organizzazioni dei consumatori negli Stati membri, in particolare quando queste dispongono di mezzi limitati.

    - Promuovere e coordinare la partecipazione dei consumatori al processo di normalizzazione a livello comunitario.

    - Promuovere, con progetti pilota, modelli di consumo sostenibili, in particolare quelli rispettosi dell'ambiente.

    Top