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Document 31999D0120

    1999/120/CE: Decisione della Commissione del 27 gennaio 1999 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale [notificata con il numero C(1999) 196] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 36 del 10.2.1999, p. 21–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; abrogato da 32014D0160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/120(1)/oj

    31999D0120

    1999/120/CE: Decisione della Commissione del 27 gennaio 1999 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale [notificata con il numero C(1999) 196] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 036 del 10/02/1999 pag. 0021 - 0047


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1999 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale [notificata con il numero C(1999) 196] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/120/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 7,

    considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (4), dispone che si possono importare involucri di origine animale provenienti da paesi terzi;

    considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (6), stabilisce norme per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di stomaci, vesciche e budella, puliti e lavati, salati o essiccati e/o riscaldati;

    considerando che le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale sono state fissate, per i paesi terzi, dalla decisione 94/187/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE (8);

    considerando che la Commissione ha ricevuto da alcuni paesi terzi una serie di elenchi di stabilimenti, accompagnati dalle garanzie che questi ultimi rispondono effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità e che, in caso di mancata osservanza di dette garanzie da parte di uno stabilimento, le esportazioni di quest'ultimo destinate alla Comunità europea saranno sospese;

    considerando che la Commissione non è stata in grado di verificare, per tutti i paesi terzi interessati, la conformità dei rispettivi stabilimenti alle esigenze comunitarie, nonché la validità delle garanzie fornite dall'autorità competente;

    considerando che il periodo durante il quale gli Stati membri potranno continuare ad importare involucri di origine animale provenienti da stabilimenti da essi riconosciuti scade il 31 dicembre 1998;

    considerando che al termine di tale periodo i paesi terzi che non avranno trasmesso gli elenchi degli stabilimenti conformi alle disposizioni comunitarie non potranno più esportare involucri di origine animale nella Comunità europea;

    considerando che è pertanto possibile mettere a punto per taluni paesi, secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE, elenchi provvisori di stabilimenti che producono involucri di origine animale;

    considerando, tuttavia, che alcuni paesi terzi non hanno inviato in tempo utile gli elenchi dei rispettivi stabilimenti e, a seguito di problemi tecnici, la compilazione dei certificati sanitari è ritardata; che è quindi necessario concedere, a titolo di misura transitoria, un lasso di tempo supplementare per le importazioni di involucri, stomaci e budella provenienti da tali paesi terzi per evitare l'interruzione degli scambi; che in questo caso l'autorità competente del paese terzo interessato deve certificare che gli involucri, gli stomaci e le budella sono stati prodotti in condizioni igieniche adeguate;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale in provenienza dagli stabilimenti dei paesi terzi che figurano in allegato.

    2. Le importazioni di involucri di origine animale sono sempre soggette alle disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario.

    Articolo 2

    Per un periodo transitorio fino al 31 marzo 1999, gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri, stomaci e budella provenienti da stabilimenti di paesi terzi che non figurano in allegato ma per i quali l'autorità competente del paese terzo ha certificato che gli involucri, gli stomaci e le budella sono stati prodotti in condizioni igieniche adeguate.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

    (2) GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.

    (3) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (4) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

    (5) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

    (6) GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 25.

    (7) GU L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18.

    (8) GU L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

    ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

    LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales / Produkt: Maver, dyreblærer og dyretarme / Erzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von Tieren / Ðñïúüí: óôïìÜ÷éá êýóôåéò êáé Ýíôåñá / Product: Stomachs, bladders and intestines of animals / Produit: Estomacs, vessies et boyaux d'animaux / Prodotto: Stomaci, vesciche e budella di origine animale / Product: Magen, blazen en darmen van dieren / Produto: Estômagos, bexigas e tripas de animais / Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia / Varuslag: Magar, blåsor och tarmar

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