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Document 31998R2778

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado

    GU L 347 del 23.12.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2778/oj

    31998R2778

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado

    Gazzetta ufficiale n. L 347 del 23/12/1998 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2778/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 154 e 168 A e l'articolo 188 B, paragrafo 8,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 29 e 32 quinto e l'articolo 45 B, paragrafo 8,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 123 e 140 A e l'articolo 160 B, paragrafo 8,

    visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (1),

    considerando che spetta al Consiglio fissare il trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado e del presidente e dei membri della Corte dei conti;

    considerando che l'euro sarà la moneta degli Stati membri che adotteranno l'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999 (2); che l'unità monetaria è un euro; che un euro è diviso in cento «cent»; che l'euro sarà, nel corso di un periodo transitorio, anche diviso in unità monetarie nazionali (3);

    considerando che i regolamenti n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom (4) e (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 (5) fissano lo stipendio base del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado e del presidente e dei membri della Corte dei conti in rapporto allo stipendio base di un funzionario di grado A1, ultimo scatto;

    considerando che, ai sensi del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2458/98 del Consiglio del 12 novembre 1998, recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (6), lo stipendio base di un funzionario di grado A1 sarà espresso in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999;

    considerando che occorre quindi modificare il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom per quanto riguarda le indennità di rappresentanza e di funzione, attualmente espresse in franchi belgi, affinché dal 1° gennaio 1999 esse siano espresse in euro,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione fissato dal Consiglio.

    Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 840/95 (GU L 85 del 19. 4. 1995, pag. 10).

    (2) Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1).

    (3) Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1).

    (4) GU 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3762/92 (GU L 383 del 29. 12. 1992, pag. 4).

    (5) GU L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 840/95 (GU L 85 del 19. 4. 1995, pag. 10).

    (6) GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 1.

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