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Document 31998R2623

    Regolamento (CE) n. 2623/98 della Commissione del 4 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CE) n. 1556/96

    GU L 329 del 5.12.1998, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1580

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2623/oj

    31998R2623

    Regolamento (CE) n. 2623/98 della Commissione del 4 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CE) n. 1556/96

    Gazzetta ufficiale n. L 329 del 05/12/1998 pag. 0017 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 2623/98 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CE) n. 1556/96

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione (3) prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato; che detta sorveglianza si fonda sui titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1556/96 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2306/98 (5); che l'introduzione di tale regime non pregiudica la sua sostituzione mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima fosse giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale procedura è stata sperimentata con successo;

    considerando che è quindi opportuno estendere ai prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 la sorveglianza delle importazioni prevista all'articolo 308 quinquies del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (7); che ai fini del corretto funzionamento del regime dei dazi addizionali, la comunicazione dei dati alla Commissione deve avere cadenza settimanale; che occorre inoltre adottare le disposizioni atte a consentire agli Stati membri di acquisire, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti in questione secondo le procedure semplificate di cui al regolamento (CE) n. 2454/93, i dati necessari per la sorveglianza delle importazioni in questione; che l'introduzione della summenzionata sorveglianza consente di abrogare il regolamento (CE) n. 1556/96 a decorrere dal 1° dicembre 1998 e comporta l'adeguamento del regolamento (CE) n. 1555/96;

    considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (8) stabilisce i criteri per la fissazione dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali; che a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del summenzionato accordo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali; che, in applicazione dei summenzionati criteri, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 è modificato nel modo seguente:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (*), in seguito denominati "dazi addizionali", si applicano ai prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    2. I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali figurano in allegato.

    (*) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.»

    2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 2

    1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dei quantitativi immessi in libera pratica, secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*) per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.

    Le summenzionate comunicazioni hanno luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì per i quantitativi immessi in libera pratica durante la settimana precedente.

    2. Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 254 di questo ultimo regolamento, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

    In caso la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, le dichiarazioni semplificate devono contenere, oltre agli altri requisiti, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

    In caso la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti ripresi nel presente regolamento, la comunicazione all'autorità doganale, di cui all'articolo 266, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, deve contenere tutti i requisiti necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

    L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile per i prodotti ripresi nel presente regolamento.

    (*) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.»

    3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 3

    1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all'allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale.

    2. Il dazio addizionale si applica ai quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, a condizione che:

    - la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;

    - l'importazione sia effettuata durante il periodi di applicazione del dazio addizionale.»

    4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 1556/96 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

    (3) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.

    (4) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.

    (5) GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 7.

    (6) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (7) GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

    (8) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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