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Document 31998R2479

Regolamento (CE) n. 2479/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico

GU L 309 del 19.11.1998, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2479/oj

31998R2479

Regolamento (CE) n. 2479/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 19/11/1998 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2479/98 DEL CONSIGLIO del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 (1), in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata «la convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (2) ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982;

considerando la dichiarazione del Presidente della conferenza sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico del 19 maggio 1980, allegata all'atto finale di detta conferenza, in particolare il paragrafo 5;

considerando che nel corso della riunione annuale del 7 novembre 1997 la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata «CCAMLR», istituita dalla convenzione, ha adottato, su raccomandazione del proprio comitato scientifico, misure di conservazione per la zona della convenzione relativamente al periodo 7 novembre 1997 - 6 novembre 1998;

considerando che tali misure di conservazione sono vincolanti a decorrere dal 10 maggio 1998;

considerando che è opportuno consentire l'esercizio di attività di pesca soltanto alle navi alle quali sia stato rilasciato un permesso di pesca speciale, in base al regolamento (CE) n. 1627/94 (3);

considerando che i membri della CCAMLR hanno convenuto di applicare le misure di conservazione adottate il 7 novembre 1997 a titolo provvisorio, prima che diventino vincolanti, in quanto alcune riguardano le campagne di pesca avviate il 7 novembre 1997 o successivamente;

considerando che la Comunità, in quanto parte contraente della convenzione, è tenuta ad assicurare che le misure adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri, con effetto dalle date previste;

considerando che si dovrebbe modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 66/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 66/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona definita dall'articolo 1 soltanto le navi che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, alle quali lo Stato membro di bandiera abbia rilasciato un permesso di pesca speciale a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 (*).

(*) GU L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.»

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, la data «7 novembre 1997» è sostituita dalla data «6 novembre 1998»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. Dal 7 novembre 1997 e fino al 6 novembre 1998 è vietata la pesca diretta di Dissostichus spp. nella sottozona FAO 48.5 Antartico e nelle divisioni FAO 58.4.1 e 58.4.2 Antartico.

5. Dal 7 novembre 1997 è vietata la pesca diretta di Lepidonotothen squamifrons nella divisione FAO 58.4.4 Antartico, salvo che per fini scientifici.

6. Dal 7 novembre 1997 e fino al 6 novembre 1998 è vietata la pesca diretta di Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus o Bathyraja spp. nella divisione FAO 58.5.2 Antartico.

7. È vietata la pesca diretta di D. Mawsoni nella sottozona FAO 48.4 Antartico, salvo che per fini scientifici.»

3) All'articolo 5:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il TAC per Dissostichus eleginoides è fissato a:

a) 3 300 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 1° aprile al 31 agosto 1998, o fino al momento in cui è esaurita la cattura;

b) 28 t nella sottozona FAO 48.4 Antartico dal 1° aprile al 31 agosto 1998, oppure una volta esaurito il TAC di cui alla lettera a);

c) 3 700 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998.

Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico, le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus o Bathyraja spp. in una retata sono:

i) superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

ii) pari o superiori a 2 tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di Dissostichus eleginoides, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati al TAC.

3. Il TAC per Champsocephalus gunnari è fissato a 4 520 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998.

La pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico è interrotta se le catture accessorie di una delle specie di cui al punto i) del paragrafo 5 superano i massimali stabiliti.

Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari, le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 5, punto i) in una retata:

i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche; per almeno cinque giorni gli è vietato pescare in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il massimale del 5 %.

Se in una retata la cattura di Champsocephalus gunnari supera i 100 kg e oltre il 10 % degli esemplari ha una lunghezza totale inferiore a 24 cm, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture di Champsocephalus gunnari di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10 %.»

b) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) nel primo e nel secondo comma, l'indicazione del periodo «dal 2 novembre 1996 al 7 novembre 1997» è sostituita dall'indicazione «dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998»;

ii) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Se, nel corso della pesca diretta di Electrona carlsbergi, le catture accessorie di una specie diversa dalla specie bersaglio di cui al punto i) del paragrafo 5 in una retata:

i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

ii) sono pari o superiori a due tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno cinque miglia nautiche; per almeno cinque giorni gli è vietato pescare in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il massimale del 5 %.»

c) Al paragrafo 5 è aggiunto il punto seguente:

«iii) In tutte le attività di pesca diretta nella divisione FAO 58.5.2 Antartico poste in essere dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998:

- le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons non devono superare 325 t,

- le catture accessorie di Channichthys rhinoceratus non devono superare 80 t, e

- le catture accessorie di Bathyraja spp. non devono superare 120 t.

Le catture accessorie nella divisione FAO 58.5.2 Antartico di specie ittiche non menzionate al primo comma, e per le quali non vigano altri limiti di cattura, non devono superare 50 t.»

d) Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Per luogo in cui le catture accessorie hanno superato i massimali di cui al presente articolo, si intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare al punto in cui è recuperato.»

4) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al punto i) del paragrafo 1 la data «1° marzo 1997» è sostituita dalla data «1° aprile 1998» e il punto iii) è soppresso;

b) al punto i) del paragrafo 2, tutti i riferimenti all'anno 1997 sono sostituiti da riferimenti all'anno 1998.

5) All'articolo 11, paragrafi 1 e 2, tutti i riferimenti all'anno 1997 sono sostituiti da riferimenti all'anno 1998.

6) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1:

i) alla lettera a), l'indicazione del periodo «dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997» è sostituita dall'indicazione «dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998» e l'indicazione «a decorrere dal 1° marzo 1997» è sostituita dall'indicazione «dal 1° aprile al 31 agosto 1998»;

ii) alla lettera b), l'indicazione del periodo «dal 2 novembre 1996 al 31 marzo 1997» è sostituita dall'indicazione «dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998»;

iii) le lettere c) e d) sono soppresse;

b) il paragrafo 5 è soppresso.

7) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le attività di pesca sperimentale nella zona della convenzione sono vietate fino a quando non siano state autorizzate a norma dell'allegato V.»

8) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Per pesca del granchio si intende qualsiasi attività di pesca riguardante una specie bersaglio appartenente al gruppo dei granchi (ordine Decapoda, sottordine Reptantia).»

9) All'articolo 19:

a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998;»;b) alla lettera b), l'indicazione del periodo «dal 1° marzo al 31 agosto 1997» è sostituita dall'indicazione «dal 1° aprile 1997 al 31 agosto 1998»;

c) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998;»;d) alla lettera d) l'indicazione del periodo «dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997» è sostituita dall'indicazione «dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998»;

e) la lettera e) è soppressa.

10) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

11) L'allegato II è soppresso.

12) L'allegato IV è modificato in base alle modifiche indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HOSTASCH

(1) GU L 6 del 10. 1. 1998, pag. 1.

(2) GU L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

(3) GU L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

DATI RICHIESTI RELATIVAMENTE ALLA PESCA DEL GRANCHIO NELLA SOTTOZONA FAO 48.3 ANTARTICO

Dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

Descrizione della campagna

codice della campagna, codice della nave, numero del permesso, anno.

Descrizione della nassa

diagrammi e altre informazioni, compresa la forma della nassa, le dimensioni, la dimensione delle maglie, la posizione, l'apertura e l'orientamento della bocca, il numero di compartimenti, la presenza di un foro d'uscita.

Descrizione dello sforzo di pesca

data, ora, latitudine e longitudine all'inizio della cala, direzione della cala, numero di nasse calate, distanza tra le nasse sul trave, numero di nasse perdute, profondità, tempo d'immersione, tipo di esca.

Descrizione delle catture

catture trattenute in numero di esemplari e in peso, catture accessorie delle varie specie (cfr. tabella 1), numero di registrazione in sequenza cronologica che consenta di stabilire un rapporto tra le catture e le informazioni sui campioni corrispondenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

Dati biologici

Per ottenere questi dati, i granchi debbono essere prelevati dal trave salpato subito prima di mezzogiorno, svuotando un certo numero di nasse situate a determinate distanze sul trave stesso, in modo tale che il sottocampione sia rappresentato da un numero compreso tra 35 e 50 individui.

Descrizione della campagna

codice della campagna, codice della nave, numero del permesso.

Descrizione del campione

data, posizione all'inizio della cala, direzione della cala, numero del trave.

Dati

specie, sesso, lunghezza di almeno 35 individui, presenza o assenza di parassiti rizocefali, registrazione della destinazione del granchio (tenuto, scartato, distrutto), registrazione del numero della nassa dalla quale è stato prelevato il granchio.»

ALLEGATO II

MODIFICHE DELL'ALLEGATO IV

1. Al punto 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«I palangari possono essere calati solamente durante le ore notturne (vale a dire nel periodo di oscurità tra i crepuscoli nautici; l'ora dei crepuscoli è riportata nelle tavole dell'almanacco marittimo per tutte le latitudini e ore locali e per tutti i giorni. L'indicazione di tutte le ore relative alle operazioni della nave o alle dichiarazioni degli osservatori deve precisare la differenza con il tempo medio di Greenwich - GMT).»

2. Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il riversamento in mare di scarti di pesce è vietato quando i palangari vengono calati in mare e deve essere evitato, per quanto possibile, quando tali attrezzi vengono recuperati. Qualora il riversamento di scarti di pesci durante il recupero sia inevitabile, esso deve avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale i palangari vengono recuperati.»

3. Il punto 8 è soppresso.

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