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Document 31998R1524

    Regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione del 16 luglio 1998 che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori

    GU L 201 del 17.7.1998, p. 29–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogato da 32003R0043

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1524/oj

    31998R1524

    Regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione del 16 luglio 1998 che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori

    Gazzetta ufficiale n. L 201 del 17/07/1998 pag. 0029 - 0042


    REGOLAMENTO (CE) N. 1524/98 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1998 che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 16,

    considerando che occorre adottare modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91, modificato dal regolamento (CE) n. 2598/95, relativamente all'articolo 2, che prevede l'estensione a taluni ortofrutticoli trasformati delle misure intese a favorire l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare (in appresso denominati DOM), e all'articolo 14, che istituisce un aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati;

    considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico dei DOM per quanto riguarda taluni prodotti agricoli sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 (4), e che le modalità di applicazione dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2427/95 (6);

    considerando che è opportuno, a norma del precitato articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, adottare modalità di applicazione complementari adatte alle pratiche commerciali, segnatamente per quanto riguarda la durata di validità dei titoli e l'importo della cauzione, e nel contempo stendere il bilancio previsionale di approvvigionamento dei DOM in materia di ortofrutticoli trasformati e fissare l'importo dell'aiuto tenendo conto del vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi doganali dei prodotti provenienti da paesi terzi;

    considerando che, a fini di semplificazione legislativa, è opportuno recepire nel testo del presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 489/97 della Commissione, del 17 marzo 1997, che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori (7), ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto alla commercializzazione o alla produzione di cui agli articoli 13 e 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nonché abrogare il regolamento (CE) n. 489/97;

    considerando che, a norma del precitato articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto alla commercializzazione deve essere calcolato forfettariamente per ciascuno dei prodotti da determinare, in funzione del loro valore medio, nell'ambito dei quantitativi annuali fissati per ogni categoria di prodotti; che è opportuno, in primo luogo, compilare l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto in base al bilancio di approvvigionamento dei mercati regionali, in secondo luogo stabilire le categorie secondo il valore medio dei prodotti considerati e, infine, fissare una quantità massima per l'insieme dei DOM disponendo che le autorità nazionali procedano alla sua ripartizione in modo da adeguare le disponibilità al fabbisogno di ogni singola regione; che questa stessa esigenza autorizza la spedizione di prodotti in un DOM diverso da quello in cui sono stati raccolti;

    considerando che occorre adottare modalità specifiche per garantire il controllo dei quantitativi fissati ed il rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto; che, a questo fine, il riconoscimento degli operatori dei settori della distribuzione, della ristorazione e delle collettività, i quali si impegnino ad osservare una determinata disciplina, sembra un mezzo idoneo a garantire una gestione oculata del regime di approvvigionamento;

    considerando che, per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di vaniglia fresca e l'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver, il riconoscimento - nel primo caso dei preparatori di vaniglia essiccata o di estratti di vaniglia, nel secondo degli organismi locali di raccolta e di commercializzazione, i quali si impegnino, tra l'altro, a versare integralmente l'aiuto ai produttori beneficiari e a sottostare alle esigenze di controllo prescritte - rappresenta un mezzo idoneo a garantire, nell'ambito delle strutture di commercializzazione esistenti, la corretta applicazione di tali misure; che i quantitativi di cui al precitato articolo 13, paragrafo 3, sono da considerarsi come massimali che, secondo le più recenti stime comunicate dalle autorità francesi, non saranno raggiunti a medio termine; che, a fini di buona gestione e in considerazione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche in oggetto, sembra indicato utilizzare le disponibilità rimanenti per attuare il regime di commercializzazione summenzionato;

    considerando che è opportuno, a norma del precitato articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91, compilare, nei limiti dei quantitativi annuali fissati per categoria, l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto in funzione del potenziale di sviluppo della produzione e della trasformazione locali e fissare gli importi dell'aiuto in base ai prezzi delle materie prime d'origine locale o importate e, d'altra parte, adottare modalità specifiche per garantire il controllo del regime ed il rispetto delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto, segnatamente con riguardo ai contratti e al prezzo minimo garantito al produttore; che, a questo scopo, è utile riprendere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97 (9), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (10), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (11), per quanto riguarda l'aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

    considerando che, in merito all'aiuto alla commercializzazione in forza di contratti di campagna di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario definire la nozione di contratto di campagna e precisare la base applicabile per il calcolo dell'importo dell'aiuto, pari al 10 % del valore dalla produzione commercializzata franco zona di destinazione e al 13 % qualora di applichi il paragrafo 4 del suddetto articolo 15; che occorre infine prevedere il meccanismo di ripartizione dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto in caso di superamento dei massimali fissati nell'articolo in parola;

    considerando che è opportuno riprendere, in un ultimo capitolo, le disposizioni generali applicabili all'insieme di dette misure, segnatamente in materia di controllo e di comunicazione;

    considerando che, ai fini di una gestione ottimale delle nuove misure, occorre fissare la data di applicazione del presente regolamento al 1° luglio 1998;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto del comitato di gestione degli ortofrutticoli, del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato di gestione delle piante e dei fiori,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO I

    Aiuto all'approvvigionamento

    Articolo 1

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3763/91, i prodotti del settore ortofrutticolo che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione in provenienza da paesi terzi o dell'aiuto comunitario figurano nel bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'allegato 1, parte A, del presente regolamento.

    2. L'aiuto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3763/91, per i prodotti che formano oggetto di un bilancio previsionale di approvvigionamento, è fissato nell'allegato 1, parte B, del presente regolamento.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92.

    Articolo 3

    1. La Francia designa le autorità competenti per il rilascio dei titoli d'importazione, dei certificati di esonero o dei certificati di aiuto previsti rispettivamente dagli articoli 2, 2 bis e 3 del regolamento (CEE) n. 131/92, nonché per il pagamento dell'aiuto e la gestione delle cauzioni.

    2. Le domande di titolo vengono inoltrate presso l'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Una domanda è ricevibile a condizione che non superi il quantitativo disponibile nel bilancio previsionale e che il richiedente abbia costituito una cauzione di 3 ECU/100 kg.

    3. I titoli sono rilasciati al più tardi il decimo giorno lavorativo del mese.

    4. La durata di validità dei titoli scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati.

    5. Se, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 131/92, un titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'operatore può ritirare la propria domanda entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del titolo; in questo caso la cauzione relativa al titolo in questione è svincolata.

    CAPITOLO II

    Aiuto alla commercializzazione sul mercato regionale

    Articolo 4

    I prodotti ortofrutticoli freschi, escluse le banane ma incluse le banane da cuocere di cui al codice NC 0803 00 11, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, nonché le spezie di cui al codice NC 0910, destinati all'approvvigionamento del mercato dei DOM, beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91 alle condizioni stabilite nel presente capitolo.

    Articolo 5

    1. L'aiuto è versato ai produttori di cui all'articolo 6 per i prodotti che figurano nell'allegato II, parte A, colonna II, classificati in tre categorie A, B e C:

    a) conformi alle norme stabilite in applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 2200/96 (12) relativamente agli ortofrutticoli, oppure, in mancanza di siffatte norme per il prodotto di cui trattasi, conformi alle specifiche di qualità contenute nei contratti di fornitura di cui sotto; non sono tuttavia esclusi i prodotti che presentano particolari caratteristiche inerenti alle condizioni di produzione tropicali;

    b) che costituiscono oggetto di contratti di fornitura stipulati tra le categorie di operatori menzionate all'articolo 6 per uno o più periodi di commercializzazione, prima dell'inizio delle stesse o entro una data fissata dalle autorità competenti.

    2. Gli importi dell'aiuto applicabili a ciascuna categoria di prodotti sono fissati all'allegato II, parte A, colonna IV.

    3. L'aiuto viene corrisposto limitatamente alle quantità annuali indicate all'allegato II, parte A, colonna III, per ciascuna categoria di prodotti.

    Le autorità competenti determinano, in ciascuno dei DOM, i prodotti e le rispettive quantità aventi diritto all'aiuto. Esse adattano questa ripartizione secondo il fabbisogno specifico e i quantitativi disponibili.

    4. Qualora il fabbisogno di approvvigionamento per uno o più prodotti lo giustifichi, le autorità competenti concedono l'aiuto alla fornitura in un DOM diverso da quello in cui il prodotto è stato raccolto.

    Articolo 6

    1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, i contratti di fornitura vengono stipulati tra produttori singoli o associati, da un lato, e operatori del settore della distribuzione, imprese di ristorazione o enti riconosciuti dalle autorità nazionali, con sede nella regione di produzione.

    La maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 13, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (CEE) n. 3763/91 e riportata nell'allegato II, parte A, colonna V, si applica nel quadro di contratti stipulati da organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio o di cooperative agricole riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio (13) con operatori del settore della distribuzione o imprese del settore della ristorazione o enti collettivi.

    2. Le autorità nazionali conferiscono, su richiesta, il riconoscimento agli operatori o alle imprese dei settori della distribuzione e della ristorazione, nonché agli enti di cui al paragrafo 1, i quali s'impegnano per iscritto a:

    a) approvvigionare il mercato regionale con i prodotti che formano oggetto dei contratti di fornitura summenzionati;

    b) tenere un'apposita contabilità per l'esecuzione dei contratti di fornitura;

    c) comunicare, su richiesta dei servizi competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione dei contratti e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.

    Articolo 7

    1. I produttori che desiderano beneficiare del regime di aiuto presentano ai servizi designati dalle autorità competenti, entro una data fissata da queste ultime, una dichiarazione, corredata di copia del contratto o di un preliminare di contratto di fornitura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, recante come minimo le seguenti indicazioni:

    - ragione sociale delle parti stipulanti il contratto di fornitura;

    - designazione esatta del o dei prodotti che formano oggetto del o dei contratti di fornitura;

    - le quantità che devono essere fornite durante la o le campagne di commercializzazione e il calendario previsionale delle forniture.

    2. Le autorità competenti possono fissare una quantità minima per ogni domanda di aiuto.

    Articolo 8

    1. Se, da quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, risulta che i quantitativi per i quali viene chiesto l'aiuto rischiano di superare le quantità massime fissate per una categoria di prodotti di cui all'allegato II, parte A, colonna III, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione provvisorio applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa a tale categoria di prodotti.

    Detto coefficiente, pari al rapporto tra le quantità di cui all'allegato II, parte A, colonna III e i quantitativi oggetto del contratto, maggiorati delle eventuali clausole accessorie, viene fissato prima che venga presa qualsiasi decisione in merito alla concessione dell'aiuto e al più tardi un mese dopo la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti fissano, a fine campagna, il coefficiente di riduzione definitivo applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa alla categoria di cui trattasi, presentata durante la campagna.

    CAPITOLO III

    Aiuto alla produzione di vaniglia fresca e di oli essenziali di geranio e di vetiver

    Articolo 9

    1. L'aiuto alla produzione di vaniglia fresca di cui al codice NC ex 0905, destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia, previsto all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3763/91, è versato al produttore tramite i preparatori riconosciuti dalle autorità competenti.

    Qualora sia necessario ai fini della corretta applicazione del provvedimento, le autorità in parola specificano le caratteristiche tecniche della vaniglia fresca che beneficia dell'aiuto.

    2. Le autorità competenti conferiscono il riconoscimento ai preparatori stabiliti nella regione di produzione, i quali:

    a) possiedono impianti e attrezzature idonei alla preparazione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia,

    e

    b) s'impegnano per iscritto a:

    - versare al produttore della vaniglia fresca la totalità dell'importo pari a 6,04 ECU per chilogrammo in forza di uno o più contratti di consegna, nel termine massimo di un mese a decorrere dal pagamento dell'aiuto da parte dei servizi competenti;

    - tenere una contabilità separata per le operazioni effettuate in applicazione del presente articolo;

    - consentire tutti i controlli richiesti dai servizi competenti e comunicare ogni informazione in merito all'applicazione del presente articolo.

    Articolo 10

    1. L'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver di cui ai codici NC 3301 21 e 3301 26, previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91, è pagato al produttore tramite organismi locali di raccolta e di commercializzazione riconosciuti dalle autorità competenti.

    L'aiuto è pagato per i prodotti finiti ottenuti secondo procedimenti di fabbricazione riconosciuti e che presentano le caratteristiche tecniche pubblicate dalle autorità competenti.

    2. Le autorità competenti conferiscono il riconoscimento agli organismi di cui al paragrafo 1, stabiliti nella regione di produzione, i quali s'impegnano per iscritto a:

    a) versare al produttore la totalità dell'importo pari a 44,68 ECU per chilogrammo di olio essenziale di geranio o di vetiver in forza di uno o più contratti di consegna, nel termine massimo di un mese a decorrere dal pagamento dell'aiuto da parte dei servizi competenti;

    b) tenere una contabilità separata per le operazioni effettuate in applicazione del presente articolo;

    c) consentire tutti i controlli richiesti dai servizi competenti e comunicare ogni informazione in merito all'applicazione del presente articolo.

    Articolo 11

    1. Se i quantitativi per i quali viene chiesto l'aiuto a norma dell'articolo 9 o dell'articolo 10 superano le quantità annuali fissate nell'allegato II, parte B, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di aiuto.

    2. Le autorità competenti adottano le modalità amministrative complementari necessarie per l'applicazione degli articoli 9 e 10, in particolare le modalità di presentazione delle domande, e procedono, secondo i casi, agli opportuni controlli presso i produttori di vaniglia fresca, i preparatori di vaniglia essiccata o di estratti di vaniglia, i produttori di oli essenziali di geranio e di vetiver e gli organismi di raccolta e di commercializzazione di tali oli.

    Esse possono subordinare il pagamento dell'aiuto alla presentazione di bolle di consegna firmate congiuntamente dal produttore e, secondo i casi, dal preparatore o dall'organismo di raccolta e di commercializzazione riconosciuto.

    CAPITOLO IV

    Aiuto alla trasformazione di ortofrutticoli

    Articolo 12

    L'aiuto alla produzione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è versato ai trasformatori riconosciuti dalla Francia, alle condizioni stabilite dal presente capitolo.

    Articolo 13

    1. L'aiuto è erogato per la trasformazione di ortofrutticoli raccolti nei DOM, per i quali i trasformatori hanno pagato un prezzo almeno uguale al prezzo minimo in forza di contratti di trasformazione finalizzati alla fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato III, parte B.

    2. L'aiuto è pagato entro il limite dei quantitativi annuali fissati per ciascuna delle tre categorie A, B e C dell'allegato III, parte A, colonna II.

    Gli importi dell'aiuto applicabili a ciascuna delle categorie summenzionate sono fissati nell'allegato III, parte A, colonna IV. Tuttavia, l'aiuto non si applica agli ananassi di cui al codice NC 0804 30 utilizzati per la produzione di conserve che beneficiano del regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio (14).

    3. La campagna di commercializzazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno seguente.

    Articolo 14

    1. I trasformatori che desiderino beneficiare del regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento ai servizi designati dalle autorità competenti entro una data fissata da queste ultime e comunicano, nel contempo, le informazioni richieste dalla Francia ai fini della gestione e del controllo del regime di aiuto.

    2. Le autorità francesi conferiscono il riconoscimento ai trasformatori ovvero alle associazioni o unioni di trasformatori legalmente costituite che ne fanno domanda, a condizione che:

    a) siano debitamente attrezzati per la trasformazione degli ortofrutticoli;

    b) si impegnino per iscritto:

    - a tenere un'apposita contabilità per l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 15,

    - a comunicare, su richiesta dei servizi competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione dei contratti e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.

    Articolo 15

    1. I contratti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91, di seguito denominati «contratti di trasformazione», sono stipulati per iscritto prima dell'inizio di ogni campagna e assumono una delle seguenti forme:

    a) contratto vincolante, da un lato, un singolo produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e, dall'altro lato, un trasformatore o un'associazione o unione di trasformatori riconosciuti dalle autorità nazionali;

    b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori di cui alla lettera a) funge da trasformatore.

    2. Il contratto di trasformazione deve recare le seguenti indicazioni:

    a) la ragione sociale delle parti contraenti;

    b) la designazione esatta del prodotto o dei prodotti oggetto del contratto;

    c) i quantitativi di materie prime da fornire;

    d) lo scadenzario delle consegne;

    e) il prezzo che il trasformatore deve pagare al conferente per la materia prima, escluse le spese di condizionamento e trasporto e gli oneri fiscali che, se del caso, vengono indicati a parte. Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

    f) la designazione dei prodotti finiti che devono essere ottenuti.

    3. Stanti le condizioni fissate dalle autorità francesi per ciascun prodotto, i contraenti possono aumentare, per mezzo di clausole aggiuntive scritte, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto di trasformazione.

    Tali clausole aggiuntive non possono determinare complessivamente un aumento di più del 30 % dei quantitativi inizialmente previsti nel contratto.

    4. Quando un'organizzazione di produttori funge anche da trasformatore, il contratto di trasformazione relativo alla sua produzione si considera stipulato dopo che sono stati trasmessi all'autorità competente, entro il termine di cui al paragrafo 5, i seguenti dati:

    a) superficie totale, con gli estremi catastali o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo di controllo, delle parcelle su cui è coltivata la materia prima;

    b) stima del raccolto totale;

    c) quantità destinata alla trasformazione;

    d) calendario previsionale delle operazioni di trasformazione.

    5. Il trasformatore o l'associazione di trasformatori trasmette all'organismo designato dalla Francia un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, comprese le eventuali clausole aggiuntive. Gli esemplari in parola devono essere trasmessi alle autorità competenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto o delle eventuali clausole aggiuntive e pervenire alle suddette autorità cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

    6. Per la campagna 1998, il termine ultimo per la stipula dei contratti di cui al paragrafo 1 è differito al 30 settembre 1998.

    Articolo 16

    1. Fatto salvo il caso prospettato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), il trasformatore paga la materia prima al produttore o all'organizzazione di produttori esclusivamente mediante trasferimento bancario o postale o a mezzo assegno garantito.

    L'organizzazione di produttori versa integralmente ai produttori l'importo di cui al primo comma entro quindici giorni lavorativi dal suo ricevimento, mediante trasferimento bancario o postale o a mezzo assegno garantito. Nel caso prospettato all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il versamento può essere accreditato. La Francia provvede a controllare l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo e predispone sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori inadempiente, proporzionate alla gravità dell'inadempienza.

    2. La Francia può adottare disposizioni supplementari sui contratti di trasformazione, segnatamente in materia di termini, condizioni, modalità di pagamento del prezzo minimo e indennizzi dovuti dal trasformatore, dall'organizzazione di produttori o dal produttore in caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali.

    Articolo 17

    Fatti salvi i criteri minimi di qualità definiti o da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in forza dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile, nonché idonee alla trasformazione.

    Articolo 18

    1. Il trasformatore presenta all'organismo designato dalla Francia due domande di aiuto per campagna:

    a) la prima per i prodotti trasformati tra il 1° gennaio e il 31 maggio;

    b) la seconda per i prodotti trasformati tra il 1° giugno e il 31 dicembre.

    2. La domanda di aiuto precisa, tra l'altro, il peso netto della materia prima utilizzata e del prodotto finito ottenuto, secondo le designazioni figuranti nell'allegato II, parte A e B. Essa è corredata delle copie dei trasferimenti o degli assegni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma. Nel caso di un impegno di conferimento, dette copie possono essere sostituite da una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore ha pagato un prezzo almeno uguale al prezzo minimo. Le copie o dichiarazioni in parola devono recare gli estremi dei contratti a cui si riferiscono.

    Articolo 19

    1. Se, da quanto comunicato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, risulta che i quantitativi per i quali viene chiesto l'aiuto rischiano di superare le quantità massime fissate per una categoria di prodotti di cui all'allegato III, parte A, colonna III, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione provvisorio applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa a tale categoria di prodotti, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

    Detto coefficiente, pari al rapporto tra le quantità di cui all'allegato III, parte A, colonna III, e i quantitativi oggetto del contratto, maggiorati delle eventuali clausole accessorie, viene fissato entro e non oltre il 31 marzo.

    2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti fissano, alla fine della campagna, il coefficiente di riduzione definitivo applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa alla categoria di cui trattasi, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

    Articolo 20

    1. Il trasformatore tiene registri nei quali devono figurare come minimo le seguenti informazioni:

    a) le partite di materie prime acquistate e introdotte giornalmente nell'azienda in forza di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive, nonché i numeri delle eventuali ricevute rilasciate per ciascuna partita;

    b) il peso di ciascuna partita introdotta, nonché il nome e l'indirizzo del contraente;

    c) le quantità di prodotti finiti ottenuti giornalmente con le materie prime per le quali è chiesto l'aiuto;

    d) le quantità e i prezzi dei prodotti che escono dall'azienda del trasformatore, suddivisi per partita, con l'indicazione del destinatario. Tali indicazioni possono figurare nei registri con riferimento ai documenti giustificativi, sempreché questi contengano le informazioni precitate.

    2. Il trasformatore conserva la prova del pagamento di qualsiasi materia prima acquistata nell'ambito del contratto di trasformazione o delle eventuali clausole aggiuntive.

    3. Il trasformatore è sottoposto a qualsiasi misura d'ispezione o di controllo ritenuta necessaria e tiene i registri supplementari prescritti dalle autorità francesi ai fini dell'espletamento dei controlli da queste giudicati necessari. Se il controllo o l'ispezione previsti non possono essere effettuati per cause imputabili al trasformatore, nonostante un'ingiunzione notificata a quest'ultimo affinché renda possibile il controllo o l'ispezione in oggetto, nessun aiuto sarà versato per le campagne considerate.

    CAPITOLO V

    Aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna

    Articolo 21

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, si intende per «contratto di campagna» il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, ad esclusione dei DOM, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore (produttore singolo, associazione di produttori o relative unioni) dei dipartimenti francesi d'oltremare, ai fini della commercializzazione al di fuori dei DOM.

    2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette ai servizi competenti francesi un contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto.

    Il contratto di campagna deve comprendere almeno i seguenti dati:

    a) ragione sociale delle parti contraenti e luogo di stabilimento;

    b) designazione del prodotto o dei prodotti;

    c) quantitativi in oggetto;

    d) durata dell'impegno;

    e) scadenzario della commercializzazione;

    f) forma di condizionamento, condizioni e costi di trasporto;

    g) fase di consegna.

    3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91 e a quelle del presente regolamento. Essi controllano in particolare che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2.

    Essi informano l'operatore circa l'opportunità di applicare il paragrafo 6.

    4. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

    Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

    I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

    5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto.

    Ai fini della gestione del regime di aiuto, i servizi competenti possono determinare periodi o campagne di commercializzazione per prodotto.

    6. Se per un determinato prodotto e per un dipartimento d'oltremare i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto superano il volume di 3 000 tonnellate fissato all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, oppure il limite fissato al paragrafo 5 del medesimo per quanto riguarda i meloni di cui al codice NC ex 0807 10 90, le autorità nazionali determinano una percentuale uniforme di riduzione da applicarsi a tutte le domande di aiuto.

    7. Il complemento di aiuto previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dalle parti a mettere in comune, per un periodo non inferiore a tre anni, l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni, il cui inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 1992.

    Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

    CAPITOLO VI

    Disposizioni generali

    Articolo 22

    1. Le domande di aiuto sono presentate ai servizi designati dalle autorità francesi conformemente ai modelli da queste elaborati e, per gli aiuti di cui ai capitoli II, III, IV e V, nei periodi da esse stabiliti.

    2. Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate, segnatamente gli estremi dei contratti di fornitura, di consegna, di trasformazione o di campagna, rispettivamente per gli aiuti di cui ai capitoli II, III, IV e V.

    3. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi ed entro due mesi dalla fine del periodo previsto per l'inoltro delle domande, i servizi competenti versano l'aiuto determinato in applicazione del presente regolamento.

    Articolo 23

    1. La Francia notifica alla Commissione:

    a) prima dell'inizio di ogni campagna, i prezzi minimi di cui al capitolo IV, fissati conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3763/91, per ciascuna delle categorie di prodotti citate nell'allegato III;

    b) al più tardi il 31 marzo, i quantitativi oggetto per la campagna in corso ai sensi dei capitoli II, IV e V, suddivisi per categoria o per prodotto;

    c) al più tardi il 31 marzo, una relazione concernente l'esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento nella campagna precedente e indicante in particolare:

    - i quantitativi del bilancio previsionale di cui al capitolo I che hanno beneficiato dell'esonero dai dazi all'importazione, da un lato, e dell'aiuto comunitario, dall'altro, suddivisi per gruppi di prodotti elencati nell'allegato I, pate A,

    - i quantitativi esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, suddivisi per gruppi di prodotti elencati nell'allegato I, parte A,

    - i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto e dell'aiuto maggiorato ai sensi del capitolo II, suddivisi per prodotti elencati all'allegato II, parte A,

    - i quantitativi di vaniglia fresca nonché di oli essenziali di geranio e di vetiver che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al capitolo III,

    - i quantitativi di materie prime che hanno beneficiato dell'aiuto ai sensi del capitolo IV, suddivisi per prodotti elencati all'allegato III, parte A, nonché i quantitativi, espressi in peso netto, dei prodotti finiti ottenuti con le suddette materie prime, classificati conformemente all'allegato III, parte B,

    - i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto e del complemento di aiuto di cui al capitolo V, suddivisi per prodotto, nonché il loro valore medio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4;

    d) entro un mese dalla loro pubblicazione, le modalità complementari adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

    2. Per la campagna 1998, il termine ultimo di cui al paragrafo 1, lettera f), è fissato al 31 agosto 1998.

    Articolo 24

    1. Le autorità nazionali prendono tutte le disposizioni necessarie per accertarsi che siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione degli aiuti previsti agli articoli 2, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91.

    A tale scopo, esse effettuano controlli campionari in loco su un numero di domande di aiuto pari almeno al 20 % dei quantitativi e al 10 % dei beneficiari.

    Esse procedono alla revoca dei riconoscimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 14 qualora gli impegni ai quali essi sono subordinati non siano onorati.

    Esse possono altresì sospendere il pagamento degli aiuti in funzione della gravità delle irregolarità accertate.

    2. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra la data del versamento dell'aiuto e il rimborso dell'indebito da parte del beneficiario.

    Se il pagamento indebito è dovuto a dichiarazioni o a documenti falsi, ovvero a grave negligenza del beneficiario, viene comminata un'ammenda pari all'importo indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato al comma precedente.

    Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie «C», valido alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti di percentuale,

    3. Gli importi recuperati vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

    Articolo 25

    Il regolamento (CEE) n. 489/97 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato IV.

    Articolo 26

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 5.

    (3) GU L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

    (4) GU L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.

    (5) GU L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.

    (6) GU L 249 del 17. 10. 1995, pag. 12.

    (7) GU L 76 del 18. 3. 1997, pag. 6.

    (8) GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 4.

    (9) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.

    (10) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

    (11) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

    (12) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (13) GU L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

    (14) GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 43.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    >SPAZIO PER TABELLA>

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