EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1520

Regolamento (CE) n. 1520/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

GU L 201 del 17.7.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32005R2187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1520/oj

31998R1520

Regolamento (CE) n. 1520/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 17/07/1998 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 1520/98 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3), spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine vive; che a tal fine il Consiglio può fissare misure tecniche riguardanti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

considerando che il regolamento (CE) n. 88/98 (4) istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la commissione internazionale della pesca del Mar Baltico, in prosieguo denominata «commissione della pesca del Mar Baltico», istituita dalla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, in prosieguo denominata «Convenzione di Danzica», stabilisce le regole da applicare alle operazioni di pesca effettuate nel Mal Baltico;

considerando che con lettera 17 settembre 1997 la commissione della pesca del Mar Baltico ha notificato agli Stati contraenti talune raccomandazioni adottate nella ventitreesima sessione della Commissione intese a modificare, fra l'altro, alcune misure tecniche;

considerando che dalla Convenzione di Danzica risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, fatte salve le obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che non vi sono motivi per formulare tali obiezioni;

considerando che il Consiglio può fissare misure tecniche riguardanti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 88/98 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 le disposizioni riguardanti la passera pianuzza (Platichtys flesus) e la passera di mare (Pleuronectes platessa) sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nella pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) è vietato:

- utilizzare dal 1° giugno al 15 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31,

- utilizzare dal 15 giugno al 30 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque della sottodivisione 32,

- utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque delle sottodivisioni 22-31,

- utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque dalla sottodivisione 32.

La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a partire da quattro miglia nautiche dalle linee di base. Nella zona ad est di 22°30' di longitudine est (faro di Bengtskär), all'interno delle acque territoriali e della zona di pesca della Finlandia, la pesca con palangari derivanti e palangari fissi è vietata dal 1° luglio al 15 settembre.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU C 4 dell'8. 1. 1998, pag. 6.

(2) GU C 210 del 6. 7. 1998.

(3) GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(4) GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.

Top