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Document 31998R1506

Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni

GU L 200 del 16.7.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogato e sostituito da 32015R0756

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1506/oj

31998R1506

Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 16/07/1998 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 1506/98 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione del 1994,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1), in prosieguo denominato «accordo», sono state accordate a questo paese delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, occorre adeguare la concessione per le nocciole tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambio di tale prodotto in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Turchia, dall'altro;

considerando che, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione; che queste misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi comprendenti le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che la decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia;

considerando che dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codice NC 0201-0202); che tali misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono alla Comunità di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98; che, nonostante le consultazioni che hanno avuto luogo a partire dal mese di novembre 1997 fino a febbraio 1998 nell'intento di giungere ad una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate;

considerando che, a seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari della Comunità, verso la Turchia sono bloccate; che per tutelare gli interessi della Comunità occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti; che è quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate dagli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto il contingente tariffario autonomo che figura nell'allegato I per l'anno 1998. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1981/94 (2), con il quale il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari, tra l'altro, della Turchia.

Articolo 2

Il contingente tariffario autonomo di cui all'allegato I e i due contingenti tariffari di cui all'allegato II sono sospesi.

Articolo 3

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), o, secondo il caso, agli articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1981/94, la Commissione abrogherà le misure di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali della Comunità verso la Turchia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64.

(2) GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione (GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 8).

(3) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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