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Document 31998R1374

Regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione del 29 giugno 1998 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

GU L 185 del 30.6.1998, p. 21–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2001; abrogato da 32001R2535

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1374/oj

31998R1374

Regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione del 29 giugno 1998 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 30/06/1998 pag. 0021 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 1374/98 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1998 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (4), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 (6), stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'importazione e l'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale regolamento è stato modificato più volte e in maniera sostanziale; che, a fini di razionalità e chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione del suddetto regolamento;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo») prevede, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, taluni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti «di accesso corrente» e «di accesso minimo»; che è necessario provvedere all'apertura di detti contingenti; che occorre altresì determinare le modalità di gestione degli stessi;

considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto «di accesso corrente» sono specificati per paese; che, al fine di verificare la conformità dei prodotti importati nell'ambito di questi contingenti con la designazione delle merci in questione nonché il rispetto del contingente tariffario, è opportuno ricorrere al regime dei titoli rilasciati sotto la responsabilità del paese esportatore;

considerando che, per quanto concerne l'importazione di burro neozelandese in virtù del contingente previsto dall'accordo, è opportuno conservare alcune delle condizioni speciali precedentemente applicate per le importazioni autorizzate in forza di accordi eccezionali al fine di controllare l'origine e la destinazione del burro;

considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto «di accesso minimo» non sono specificati per paese; che, al fine di assicurare una gestione corretta ed equa dei contingenti occorre, da un lato, associare alla domanda di titolo d'importazione la costituzione di una cauzione più elevata di quella richiesta per le normali importazioni e, dall'altro, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande; che occorre altresì prevedere lo scaglionamento dei contingenti nell'arco dell'anno e definire le modalità di assegnazione dei titoli, nonché la durata della loro validità; che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno includere nel presente regolamento le disposizioni relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari previsti da altri accordi internazionali, nonché quelle relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari in virtù dei regimi preferenziali senza limitazioni quantitative; che il controllo relativo alla designazione dei prodotti di cui trattasi nonché, ove del caso, al rispetto del contingente, può essere effettuato sulla base del sistema dei titoli rilasciati dal paese esportatore; che tuttavia, per le importazioni in provenienza dalla Svizzera in forza dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità, nonché per quelle in provenienza dalla Turchia secondo il regime preferenziale previsto dal protocollo n. 1 alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (7), il controllo delle importazioni è effettuato unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari;

considerando che le disposizioni speciali del presente regolamento sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (9);

considerando che, al fine di consentire la presentazione tempestiva delle domande di titoli per i contingenti aperti dal presente regolamento, questo deve entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Regime generale

Articolo 1

L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (in prosieguo: «i prodotti lattiero-caseari») è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesto alcun titolo d'importazione per operazioni riguardanti quantitativi non superiori ai seguenti:

a) 150 chilogrammi per i prodotti di cui ai codici NC 0405 o 0406;

b) 300 chilogrammi per gli altri prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

1. Ai titoli d'importazione si applicano le modalità speciali previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. La cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 ammonta a 10 ECU per 100 kg netti di prodotto.

3. Nella domanda di titolo nonché nel titolo stesso è riportato, nella casella 16, il codice NC del prodotto. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

4. Il titolo è valido dalla data del rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino al termine del terzo mese successivo.

5. Il titolo viene rilasciato il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 3

I formaggi classificati ai codici NC 0406 20 10, 0406 90 02 a 0406 90 06 e 0406 90 19 sono soggetti alla presentazione dei seguenti documenti:

a) un titolo rilasciato in conformità dell'articolo 23 per le importazioni in provenienza dalla Svizzera in forza dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità;

b) un certificato IMA 1 conforme ai requisiti di cui al capo IV per gli altri paesi terzi.

Il codice NC 0406 90 01 riguarda unicamente i formaggi importati da paesi terzi.

Articolo 4

Ai sensi del presente regolamento s'intende per «anno d'importazione»:

a) l'anno civile, per i regimi di cui alle sezioni 1 e 3 del capo II,

b) il periodo di dodici mesi che ha inizio il 1° luglio, per il regime di cui alla sezione 2 del capo II.

CAPO II

Regime dei contingenti tariffari

Sezione 1

Importazione di prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti tariffari suddivisi per paese d'origine e contemplati negli accordi GATT/OMC

Articolo 5

La presente sezione si applica a taluni contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari, suddivisi per paese d'origine e contemplati negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo»).

Articolo 6

I contingenti tariffari di cui all'articolo 5 e le aliquote dei dazi da applicare sono fissati all'allegato I.

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati all'allegato I e all'aliquota di dazio indicata viene rilasciato unicamente su presentazione di un certificato IMA 1, originale o in copia, conforme ai requisiti di cui al capo IV; tale titolo d'importazione riporta il numero del certificato IMA 1.

2. La validità del certificato IMA 1 non può protrarsi oltre il 31 dicembre successivo alla data del rilascio.

Tuttavia dal 1° novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi a decorrere dal 1° gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel contingente per il corrispondente anno di importazione.

Articolo 8

1. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso viene indicato quanto segue:

a) nelle caselle 7 e 8, rispettivamente il paese di provenienza e quello d'origine;

b) nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato I;

c) nella casella 16, la sottovoce della nomenclatura combinata, ove del caso, preceduta da «ex»;

d) nella casella 20, il numero del certificato IMA 1 ed una delle seguenti diciture:

- Válido si va acompañado de un certificado IMA 1 [Reglamento (CE) n° 1374/98]

- Gyldig ledsaget af et certifikat IMA 1 (forordning (EF) nr. 1374/98)

- Nur gültig in Verbindung mit einer Bescheinigung IMA 1 (Verordnung (EG) Nr. 1374/98)

- ¸ãêõñï ìüíï åöüóïí óõíïäåýåôáé áðü ðéóôïðïéçôéêü IMA 1 [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1374/98]

- Valid if accompanied by an IMA 1 certificate (Regulation (EC) No 1374/98)

- Valable si accompagné d'un certificat IMA 1 [règlement (CE) n° 1374/98]

- Valido se accompagnato da un certificato IMA 1 [regolamento (CE) n. 1374/98]

- Geldig wanneer vergezeld van een certificaat IMA 1 (Verordening (EG) nr. 1374/98)

- Válido quando acompanhado de um certificado IMA 1 [Regulamento (CE) nº 1374/98]

- Voimassa vain IMA 1-todistuksen kanssa [asetus (EY) N:o 1374/98]

- Giltig endast med IMA 1-intyget (Förordning (EG) nr 1374/98).

e il numero del certificato IMA 1.

2. Il titolo vincola ad importare dal paese d'origine indicato.

Articolo 9

1. Per quanto concerne il contingente tariffario di cui all'articolo 5, relativamente al burro di origine neozelandese si applicano le seguenti modalità speciali:

a) in deroga all'articolo 2, paragrafo 2, la cauzione ammonta a 5 ECU per 100 kg netti di prodotto;

b) le domande di titolo d'importazione possono essere presentate esclusivamente nel Regno Unito;

c) nel certificato IMA 1 è indicata la data di fabbricazione del burro di cui trattasi.

2. Ai fini del controllo dei quantitativi del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni d'importazione nel corso del periodo in causa.

3. Per il burro importato nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, i quantitativi arrivati nel proprio paese nel corso del mese precedente per i quali sono state accettate dichiarazioni d'importazione.

Articolo 10

1. Il burro neozelandese importato nella Comunità in virtù della presente sezione reca, in tutte le fasi della commercializzazione, l'indicazione dell'origine neozelandese.

2. L'operazione consistente nel mescolare il burro neozelandese con burro comunitario destinato al consumo diretto può aver luogo unicamente nel Regno Unito.

In tale eventualità, il paragrafo 1 si applica soltanto allo stadio precedente il condizionamento in piccoli imballaggi.

Il Regno Unito comunica alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

Sezione 2

Importazione di prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti tariffari contemplati negli accordi GATT/OMC e non suddivisi per paese d'origine

Articolo 11

La presente sezione si applica ai contingenti tariffari dei prodotti lattiero-caseari contemplati nell'accordo e non suddivisi per paese d'origine.

Articolo 12

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 11 e le aliquote dei dazi da applicare sono fissati all'allegato II.

2. I quantitativi di cui all'allegato II per ciascun anno d'importazione sono ripartiti in parti uguali su quattro trimestri con inizio rispettivamente il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile di ogni anno.

Articolo 13

1. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve provare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver eseguito, nel corso degli ultimi dodici mesi, regolari importazioni nella Comunità o esportazioni dalla Comunità di latte o prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso possono recare l'indicazione di uno solo dei codici NC di cui all'allegato II. La domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non oltre il 25 % del quantitativo di prodotti considerato disponibile per ogni periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, relativamente al quale la domanda stessa è stata presentata.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano quanto segue:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

b) nella casella 15, la dichiarazione dettagliata del prodotto, comprendente in particolare le indicazioni seguenti:

i) la materia prima utilizzata;

ii) il tenore, in peso (%), di materie grasse sulla sostanza secca;

iii) il tenore, in peso (%), di acqua nella sostanza non grassa;

iv) il tenore, in peso (%), di materie grasse;

c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1374/98, artículo 12

- Forordning (EF) nr. 1374/98, artikel 12

- Verordnung (EG) Nr. 1374/98, Artikel 12

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1374/98, Üñèñï 12

- Article 12 of Regulation (EC) No 1374/98

- Règlement (CE) n° 1374/98, article 12

- Regolamento (CE) n. 1374/98, articolo 12

- Verordening (EG) nr. 1374/98, artikel 12

- Regulamento (CE) nº 1374/98, artigo 12º

- Asetus (EY) N:o 1374/98, 12 artikla

- Förordning (EG) nr 1374/98, artikel 12;

d) nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.

4. Il titolo vincola ad importare dal paese indicato.

Articolo 14

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà, nell'ambito del regime all'importazione di cui alla presente sezione, domande relative ad un prodotto dello stesso codice né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso prodotto, tutte le domande sono irricevibili.

3. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II. La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vengono eseguite a mezzo telescritto e telecopia il giorno lavorativo pattuito, compilando il modulo di cui all'allegato VIII, in assenza di domande, o i moduli di cui agli allegati VIII e IX, in presenza di domande.

4. La Commissione decide quanto prima in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, il titolo è rilasciato, entro tre giorni lavorativi, dalla notificazione della decisione della Commissione di cui al primo comma, ai richiedenti le cui domande sono state presentate conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Qualora i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli siano superiori a quelli disponibili, la Commissione può applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di assegnazione.

Qualora la quantità globale oggetto delle domande sia inferiore alla quantità disponibile, la Commissione stabilisce la quantità residua che si aggiunge alla quantità disponibile del periodo successivo dello stesso anno di importazione.

5. Se il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, è inferiore allo 0,8000 %, il richiedente può rinunciare alla domanda di titolo. In tal caso, comunica la propria decisione all'autorità competente nei tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione sul coefficiente d'assegnazione, e la cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro quattro giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e la cauzione di cui all'articolo 16 viene svincolata.

Articolo 15

La validità dei titoli non può protrarsi oltre il 30 giugno successivo alla data del relativo rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

I titoli d'importazione rilasciati a norma della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche conformi ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 16

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, la cauzione ammonta a 35 ECU per 100 kg netti di prodotto.

Articolo 17

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo importato a norma della presente sezione non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Sezione 3

Importazioni di prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti tariffari contemplati in altri accordi internazionali

Articolo 18

1. I paragrafi 2 e 3 si applicano alle importazioni di prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Norvegia in forza dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2. I prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati all'allegato III.A.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Articolo 19

1. I paragrafi da 2 a 5 si applicano alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato 1 del protocollo n. 1 alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia.

2. I prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati all'allegato III.B.

3. I quantitativi di cui all'allegato III.B per ciascun anno sono ripartiti in parti uguali su ciascuno dei semestri con inizio rispettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio.

Tuttavia, per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1998, tale quantitativo è pari a 1 500 tonnellate.

4. La validità dei titoli d'importazione non può protrarsi oltre il 31 dicembre successivo alla data del relativo rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente articolo sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche conformi ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

5. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16 e 17 si applicano in quanto compatibili.

Tuttavia, si applicano le seguenti deroghe:

a) in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più del quantitativo di prodotti considerato disponibile per ogni periodo di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

b) in deroga all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), la dicitura riportata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso fa riferimento all'articolo 19 del presente regolamento;

c) in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III.B. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vengono eseguite mediante telescritto o telecopia il giorno lavorativo convenuto, compilando il modulo di cui all'allegato X.

CAPO III

Regimi preferenziali d'importazione senza contingenti

Articolo 20

Il presente capo si applica a taluni prodotti lattiero-caseari importati da un paese terzo in forza di un accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità, o in forza di una concessione autonoma, ad aliquote di dazio ridotte senza limitazioni quantitative.

Articolo 21

I prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 20 nonché le aliquote dei dazi da applicare sono quelli indicati all'allegato IV.

Articolo 22

1. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati all'allegato IV e all'aliquota di dazio indicata viene rilasciato unicamente su presentazione di un certificato IMA 1, originale o in copia, conforme ai requisiti di cui al capo IV e reca il numero del certificato IMA 1.

2. La validità del certificato IMA 1 non può protrarsi oltre il 31 dicembre successivo alla data del rilascio.

Articolo 23

1. In deroga all'articolo 22, i paragrafi 2, 3 e 4 si applicano alle seguenti importazioni:

a) importazioni in provenienza dalla Svizzera in forza dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità;

b) importazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del protocollo n. 1 alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, ad eccezione di quelle previste all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano quanto segue:

a) nella casella 15, la descrizione dettagliata del prodotto di cui all'allegato IV o, per i prodotti di cui ai codici NC 0406 90 02 a 0406 90 06, la descrizione prevista dalla nomenclatura combinata;

b) nella casella 16, il codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata;

c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1374/98, artículo 23

- Forordning (EF) nr. 1374/98, artikel 23

- Verordnung (EG) Nr. 1374/98, Artikel 23

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1374/98, Üñèñï 23

- Article 23 of Regulation (EC) No 1374/98

- Règlement (CE) n° 1374/98, article 23

- Regolamento (CE) n. 1374/98, articolo 23

- Verordening (EG) nr. 1374/98, artikel 23

- Regulamento (CE) nº 1374/98, artigo 23

- Asetus (EY) n:o 1374/98, 23 artikla

- Förordning (EG) nr 1374/98, artikel 23;

d) nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.

3. Per i prodotti di cui ai codici NC 0406 90 02 a 0406 90 06 e per quelli che figurano nell'allegato IV ai numeri d'ordine 3, 4 e 5, il titolo d'importazione è rilasciato soltanto se la domanda è corredata di quanto segue:

a) una dichiarazione scritta del richiedente che attesta il rispetto dei prezzi minimi di cui all'allegato IV, od alla nomenclatura combinata per i prodotti di cui ai codici NC 0406 90 02 a 0406 90 06;

b) un impegno scritto del richiedente di fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali informazioni e documenti giustificativi supplementari ritenuti necessari per dimostrare il rispetto del prezzo minimo e di accettare eventuali controlli contabili effettuati da dette autorità.

In caso d'inosservanza del prezzo minimo, oltre al dazio d'importazione fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (10), viene imposta una penale pari al 25 % del dazio.

4. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione di quanto segue:

a) il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972 (11), per quanto riguarda le importazioni dalla Svizzera;

b) il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia.

CAPO IV

Modalità relative ai certificati IMA 1

Articolo 24

Il certificato IMA 1 è redatto su un modulo conforme al facsimile che figura all'allegato V, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capo, e viene presentato all'atto dell'importazione.

Articolo 25

1. Il formato del modulo di cui all'articolo 24 è di 210×297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.

2. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Inoltre può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

3. Il modulo è redatto in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso, viene redatto in stampatello.

4. Il certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente.

Articolo 26

1. Il certificato viene redatto per ciascun tipo e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui agli allegati I, III.A e IV, ad eccezione delle importazioni di cui all'articolo 23.

2. Il certificato contiene, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, i dati che figurano all'allegato VI.

Salvo circostanze imprevedibili o casi di forza maggiore, l'originale del certificato è presentato, insieme ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione non oltre la fine del secondo mese decorrente dalla data del rilascio del certificato stesso.

Articolo 27

1. La durata di validità del certificato è la stessa del titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

2. Un certificato è valido solo se debitamente compilato e vidimato da un organismo emittente di cui all'allegato VII.

3. Il certificato si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a ciò autorizzate.

Articolo 28

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato VII soltanto se sussistono le seguenti condizioni:

a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione necessaria per valutare le indicazioni contenute nei certificati.

2. L'allegato VII è modificato qualora venga meno la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.

Articolo 29

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei certificati previsto dal presente capo.

CAPO V

Disposizioni generali e finali

Articolo 30

Salvo altrimenti disposto, il capo I si applica ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei regimi di cui ai capi II e III.

Articolo 31

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(4) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.

(5) GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

(6) GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 91.

(7) GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 3.

(8) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(9) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

(10) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(11) GU L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

>

SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la crosta è definita nel modo seguente:

«La crosta di questi formaggi è la parte esterna formatasi sulla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore manifestamente più scuro».

b) Per quanto riguarda il Cheddar, si considerano forme intere standard:

- le forme aventi un peso netto di 33-44 kg inclusi,

- i blocchi di forma cubica o parallelepipeda aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg.

(1) Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

(2) I blocchi di forma rettangolare o i pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione del formaggio,

- tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,

- imballatore responsabile,

- paese d'origine del formaggio.

(3) L'espressione «condizionato per la vendita al minuto» si applica ai formaggi condizionati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette aventi un peso netto unitario inferiore o uguale a 100 g.

ALLEGATO V

CERTIFICATO IMA 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Venditore

2. Numero di serie

ORIGINALE

CERTIFICATO

per l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata

3. Acquirente

4. Numero e data della fattura

5. Paese d'origine

6. Stato membro di destinazione

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.

B.Il certificato dev'essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d'esportazione.

C.Il certificato dev'essere redatto conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti.

D.L'originale e una copia del certificato devono essere inviati all'ufficio doganale nella Comunità al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto.

7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione

8. Peso lordo (kg)

9. Peso netto (kg)

10. Materia prima utilizzata

11. Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca

12. Tenore in peso (%) d'aqua della sostanza non grassa

13. Tenore in peso (%) di materie grasse

14. Durata di maturazione

15. Prezzo franco frontiera della Comunità per 100 kg di peso netto (in ecu) uguale o superiore a

16. Osservazioni a) contingente tariffario (1) b) destinato alla trasformazione (1)

17.SI CERTIFICA CON LA PRESENTE

-che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni comunitarie vigenti,

-che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all'acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo, fissato all'importazione per il prodotto in questione (2).

18. Organismo emittente

Fatto ail annomesegiorno

(Firma e timbro dell'organismo emittente)

(1)Cancellare la menzione che non interessa.

(2)Questa menzione è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse nonché per i tipi di latte detti per l'alimentazione dei lattanti.>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO VI

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Oltre alle caselle da 1 a 6, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

A. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar, di cui all'allegato I, numero 46 del codice NC ex 0406 90 21:

1) la casella n. 7, indicando a seconda dei casi:

- «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

- «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g»;

- «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g»;

2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale»;

3) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;

4) la casella n. 14, indicando «almeno 9 mesi»;

5) le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

B. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui all'allegato I, numero 45 e del codice NC ex 0406 90 21;

1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

3) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;

4) la casella n. 14, indicando «almeno 3 mesi»;

5) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

C. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui all'allegato I, numero 43 e del codice NC 0406 90 01:

1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

3) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

D. Per i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figurano all'allegato I, numero 43 e del codice NC 0406 90 01:

1) la casella n. 7, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

2) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

E. Per quanto riguarda i formaggi Tilsit di cui all'allegato IV, numeri 6 e 7 e del codice NC ex 0406 90 25:

1) la casella n. 7, indicando «formaggi Tilsit»;

2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

3) le caselle n. 11 e n. 12.

F. Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui all'allegato IV, numero 8 e del codice NC ex 0406 90 29:

1) la casella n. 7, indicando «formaggi Kashkaval fabbricati esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg imballati o no in materiale di plastica»;

2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale»;

3) la casella n. 11.

G. Per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra e il formaggio «Halloumi», di cui all'allegato IV, numeri 9, 10 e 11 e dei codici NC ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88:

1) la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, «formaggio di pecora» o «formaggio di bufala» nonché «in recipienti contenenti salamoia» o «in otri di pelli di pecora o di capra», per quanto riguarda il formaggio «Halloumi», esso è presentato in imballaggi individuali di plastica di contenuto netto non superiore a 1 kg ovvero in scatole metalliche o di plastica di contenuto netto non superiore a 12 kg;

2) la casella n. 10 indicando, a seconda dei casi, «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale» o «esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale» o, nel caso del formaggio «Halloumi», «latte di produzione nazionale»;

3) le caselle n. 11 e n. 12.

H. Per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg e Ridder che figurano all'allegato III A., numero 12 e dei codici NC ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88:

1) la casella n. 7, indicando:

«formaggio Jarslberg» e, a seconda dei casi:

- «in forme con crosta di un peso netto compreso tra 8 a 12 kg»;

- «in blocchi rettangolari aventi peso netto inferiore o uguale a 7 kg»;

- «in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg»;

«formaggi Ridder» e, a seconda dei casi:

- «in forme con crosta da 1 a 2 kg», o

- «in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta almeno da un lato di peso netto uguale o superiore a 150 g»;

2) la casella n. 11, indicando, a seconda dei casi, «almeno 45 %» o «almeno il 60 %»;

3) la casella n. 14, indicando, a seconda dei casi, «almeno 3 mesi» o «almeno 4 settimane».

I. Per quanto riguarda i formaggi di siero di latte di cui al numero d'ordine 12 dell'allegato III A. e di cui ai codici NC ex 0406 10 20 e ex 0406 10 80:

1) la casella n. 7 indicando «formaggi di siero di latte».

ALLEGATO VII

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VIII

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/1 - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDE DI TITOLO DI IMPORTAZIONE AD ALIQUOTA RIDOTTA . . . TRIMESTRE

Data:

Stato membro: Regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione

Speditore:

Responsabile da contattare:

Telefono:

Telefax:

Parte I: Riepilogo Numero d'ordine all'allegato 7 della NC Codice NC Quantità richiesta per codice NC

Totale parziale Parte II: Domande per numero d'ordine

Numero d'ordine delle domande:

Quantità totale richiesta (in tonnellate):

Numero di pagine:

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IX

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/1 - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE AD ALIQUOTA RIDOTTA . . . TRIMESTRE

Stato membro: Codice NC Numero d'ordine dell'allegato 7 della nomenclatura combinata Richiedente (nome e indirizzo) Quantità (in tonnellate) Paese d'origine

Totale tonnellate per numero d'ordine: . . . . . . . . . . . . >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO X

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Commissione delle Comunità europee

DG VI/D/1 - Settore «Latte e prodotti lattiero-caseari»

DOMANDE DI TITOLO D'IMPORTAZIONE

Stato membro: periodo: Codice NC Richiedente (nome e indirizzo) Quantità (in t) Paese d'origine

Turchia

Totale in tonnellate: >FINE DI UN GRAFICO>

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